Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale
del 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visti gli articoli 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 71 capoverso 2, 91 e 128 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol),
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Titolo 1: Investimenti collettivi di capitale
Capitolo 1: Fondi in valori mobiliari
Sezione 1: Prestito di valori mobiliari («securities lending»)
Art. 1 Definizione
Per prestito di valori mobiliari s’intende l’atto giuridico con il quale la direzione di un fondo o una società di investimento a capitale variabile (SICAV) in qualità di mutuante trasferisce temporaneamente la proprietà di valori mobiliari a un mutuatario e con il quale:
- a.
- il mutuatario si obbliga a restituire al mutuante, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli eventuali redditi maturati durante il prestito e a versargli un compenso; e
- b.
- il mutuante si assume il rischio di prezzo dei valori mobiliari per la durata del prestito.
Art. 2 Principi
1La direzione del fondo o la SICAV può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»).
2La direzione del fondo o la SICAV può altresì incaricare un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent»), sia in quanto rappresentante diretto («finder»), tenendo conto delle disposizioni della presente sezione.
3La direzione del fondo o la SICAV stipula con ogni mutuatario o con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 7 di prestito di valori mobiliari.
Art. 3 Mutuatari e intermediari ammessi
1La direzione del fondo o la SICAV effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari e intermediari di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni e sottoposti alla vigilanza, come banche, broker e assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, che garantiscono un’esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari.
2La direzione del fondo o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria qualora quest’ultima non partecipi al prestito di valori mobiliari né in quanto mutuatario, né in quanto intermediario.
3La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non sia garantito che essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di regolamento, custodia, informazione e controllo.
Art. 4 Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito
1La direzione del fondo o la SICAV può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2La direzione del fondo o la SICAV non può dare in prestito valori mobiliari acquistati nel contesto di operazioni pensionistiche.
Art. 5 Condizioni e termini di disdetta
Art. 6 Volume e durata
1La direzione del fondo o la SICAV non può prestare più del 50 per cento di un genere che può essere oggetto di prestito se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari.
2La direzione del fondo o la SICAV può invece prestare la totalità di un genere che può essere oggetto di prestito se il mutuatario o l’intermediario le garantisce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati.
Art. 7 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato
1Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali applicabili.
2Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobiliari i cui valori mobiliari possono, in linea di principio, essere dati in prestito, nonché i valori mobiliari esclusi dal prestito.
3Nel contratto quadro standardizzato la direzione del fondo o la SICAV conviene con il mutuatario o con l’intermediario che questi:
- a.
- a garanzia del diritto di restituzione deve dare in pegno o cedere in proprietà garanzie a favore della direzione del fondo o della SICAV secondo l’articolo 51;
- b.
- risponde nei confronti della direzione del fondo o della SICAV:
- 1.
- del pagamento puntuale e integrale degli eventuali redditi maturati durante il prestito,
- 2.
- dell’esercizio di altri diritti patrimoniali, quali i diritti di conversione e di sottoscrizione, e
- 3.
- della restituzione, conforme al contratto, di valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità;
- c.
- provvede alla ripartizione tra i mutuatari, secondo criteri oggettivi e comprensibili, dei valori mobiliari di cui dispone complessivamente per il prestito.
4Nel contratto quadro occorre inoltre convenire che:
- a.
- il valore delle garanzie è appropriato, ma ammonta in qualunque momento ad almeno il 100 per cento del valore venale dei valori mobiliari prestati;
- b.
- i valori mobiliari prestati non possono essere compensati con i crediti del mutuatario o dell’intermediario.
Art. 8 Obblighi particolari della banca depositaria
Nell’ambito dell’esecuzione dei prestiti di valori mobiliari la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi particolari:
- a.
- informare regolarmente la direzione del fondo o la SICAV sulle operazioni di prestito effettuate;
- b.
- calcolare almeno una volta al mese i redditi maturati derivanti dal prestito di titoli;
- c.
- provvedere a garantire un’esecuzione sicura e conforme al contratto del prestito di valori mobiliari e verificare in particolare il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie;
- d.
- compiere anche durante le operazioni di prestito di valori mobiliari gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari dati in prestito, nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro standardizzato.
Art. 9 Inventario, conto patrimoniale e bilancio, computo sulle limitazioni di investimento
1I valori mobiliari dati in prestito devono figurare nell’inventario del patrimonio del fondo in valori mobiliari con l’indicazione «prestati» e continuare a essere inclusi nel conto patrimoniale e nel bilancio.
2I valori mobiliari dati in prestito devono continuare a essere presi in considerazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari.
Sezione 2: Operazioni pensionistiche («repo», «reverse repo»)
Art. 10 Definizioni
Le seguenti espressioni significano:
- a.
- operazioni pensionistiche (pronti contro termine): «repo» o «sale and repurchase agreement» e «reverse repo» o «reverse sale and repurchase agreement»;
- b.
- «repo»: il negozio giuridico con il quale una parte (cedente) trasferisce provvisoriamente la proprietà di valori mobiliari a un’altra parte (cessionario) contro pagamento e nel quale:
- 1.
- il cessionario si obbliga a riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché i redditi maturati durante la durata dell’operazione pensionistica,
- 2.
- il cedente si assume il rischio di prezzo dei valori mobiliari per la durata dell’operazione pensionistica;
- c.
- «reverse repo»: repo nell’ottica del cessionario;
- d.
- interesse «repo»: differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei valori mobiliari.
Art. 11 Principi
1La direzione del fondo o la SICAV può concludere, a proprio nome e per proprio conto, operazioni pensionistiche con una controparte («principal»).
2Può altresì incaricare un intermediario di eseguire operazioni pensionistiche con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent») sia in quanto rappresentante diretto («finder»), purché siano osservate le disposizioni della presente sezione.
3La direzione del fondo o la SICAV conclude con ogni controparte e con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 17 sulle operazioni pensionistiche.
Art. 12 Controparti e intermediari ammessi
1La direzione del fondo o la SICAV effettua operazioni pensionistiche unicamente con controparti e intermediari di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni e sottoposti alla vigilanza, come banche, broker e assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni pensionistiche.
2La direzione del fondo o la SICAV deve ottenere il consenso scritto della banca depositaria qualora quest’ultima non partecipi alle operazioni pensionistiche né in quanto controparte né in quanto intermediario.
3La banca depositaria può rifiutare il proprio consenso unicamente nel caso in cui non sia garantito che essa possa adempiere ai suoi obblighi legali e contrattuali di regolamento, custodia, informazione e controllo.
Art. 13 Valori mobiliari che possono essere oggetto di «repo»
1La direzione del fondo o la SICAV può mettere in pensione (operazione di «repo») ogni genere di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2I valori mobiliari acquisiti nel contesto di «reverse repo» non possono essere messi in pensione.
Art. 14 Condizioni e termini di disdetta
1Ogni singola operazione e il contratto quadro standardizzato relativo alle operazioni pensionistiche devono poter essere disdetti in ogni momento.
2Se è stato convenuto un termine di disdetta, la sua durata non può superare i sette giorni feriali bancari.
Art. 15 Volume e durata del «repo»
1La direzione del fondo o la SICAV non può mettere in pensione più del 50 per cento di un genere che può essere oggetto di «repo» se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione.
2La direzione del fondo o la SICAV può invece mettere in pensione la totalità di un genere che può essere oggetto di «repo» se il mutuatario o l’intermediario le garantisce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione.
Art. 16 Garanzia dei crediti in denaro e in titoli
1A garanzia dei crediti in denaro e in titoli connessi a operazioni pensionistiche, i crediti e gli impegni devono essere valutati quotidianamente al corso di mercato attuale tenendo conto degli interessi e dei redditi maturati spettanti al cedente e la differenza va compensata giornalmente («mark-to-market»).
2La compensazione deve essere effettuata in denaro o in valori mobiliari. I valori mobiliari devono essere comparabili per genere e qualità a quelli utilizzati nelle operazioni pensionistiche.
Art. 17 Contenuto minimo del contratto quadro standardizzato
1Il contratto quadro standardizzato deve essere conforme agli standard internazionali applicabili.
2Nel contratto quadro standardizzato vanno menzionati i fondi in valori mobiliari per i quali, in linea di principio, possono essere concluse operazioni pensionistiche nonché i valori mobiliari esclusi dalle operazioni pensionistiche.
3Nel contratto quadro standardizzato la direzione del fondo o la SICAV conviene con la controparte o con l’intermediario che:
- a.
- il cessionario è responsabile nei confronti del cedente:
- 1.
- del pagamento puntuale e integrale dei redditi maturati durante l’operazione pensionistica nonché delle prestazioni di compensazione da versare secondo l’articolo 16,
- 2.
- dell’esercizio di altri diritti patrimoniali, quali i diritti di conversione e di sottoscrizione, e
- 3.
- della restituzione, conforme al contratto, di valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità;
- b.
- il cedente è responsabile nei confronti del cessionario:
- 1.
- del pagamento puntuale e integrale delle prestazioni di compensazione da versare secondo l’articolo 16 durante l’operazione di pensione, e
- 2.
- del riacquisto conforme al contratto dei valori mobiliari messi in pensione;
- c.
- i crediti in denaro e in titoli derivanti da operazioni pensionistiche non possono essere compensati con crediti della controparte o dell’intermediario.
Art. 18 Obblighi particolari della banca depositaria
Nell’ambito dell’espletamento delle operazioni pensionistiche, la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi particolari:
- a.
- provvedere a garantire un’esecuzione sicura e conforme al contratto dell’operazione pensionistica;
- b.
- provvedere alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nell’operazione pensionistica («mark-to-market»);
- c.
- compiere anche durante le operazioni pensionistiche gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari utilizzati per l’operazione pensionistica nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro standardizzato.
Art. 19 «Repo» quali assunzione di credito
1La conclusione di «repo» equivale, per i fondi in valori mobiliari, a un’assunzione di credito ai sensi dell’articolo 77 capoverso 2 OICol1.
2Gli impegni in denaro derivanti da «repo» ed eventuali altri crediti assunti devono risultare conformi alle limitazioni giuridiche e regolamentari in materia di assunzione di crediti.
3Se la direzione del fondo o la SICAV utilizza i fondi ottenuti nell’ambito della conclusione di un «repo» per l’acquisto di valori mobiliari identici per genere, qualità, solvibilità e durata nel contesto della conclusione di «un reverse repo», ciò non costituisce un’assunzione di credito.
Art. 20 Delimitazione dei «reverse repo» rispetto alla concessione di crediti
1La conclusione di «reverse repo» non è considerata concessione di credito ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol1.
2I crediti in denaro derivanti dalla conclusione di «reverse repo» sono considerati liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol.
Art. 21 Computo sulle limitazioni d’investimento
1I valori mobiliari venduti mediante «repo» devono continuare a essere presi in considerazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari.
2I crediti in denaro acquisiti mediante «reverse repo» devono essere presi in considerazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari.
Art. 22 Inventario, conto patrimoniale, bilancio e conto economico
1I valori mobiliari venduti mediante «repo» devono figurare nell’inventario del patrimonio del fondo in valori mobiliari con l’indicazione «messi in pensione» e continuare a essere inclusi nel conto patrimoniale e nel bilancio.
2Gli impegni in denaro derivanti da «repo» devono figurare nel conto patrimoniale e nel bilancio nella posta «Impegni da operazioni pensionistiche» al valore calcolato al momento della loro valutazione, partendo dal presupposto di uno sviluppo lineare del loro valore.
3Per i «repo» l’interesse «repo» deve essere contabilizzato negli «Interessi passivi» del conto economico.
4I valori mobiliari acquistati mediante «reverse repo» non devono figurare nell’inventario del fondo in valori mobiliari e neppure nel conto patrimoniale e nel bilancio.
5I crediti in denaro derivanti da «reverse repo» devono figurare nel conto patrimoniale rispettivamente nel bilancio nella posta «Crediti da operazioni pensionistiche» al valore calcolato al momento della loro valutazione, partendo dal presupposto di uno sviluppo lineare del loro valore.
6Per i «reverse repo», l’interesse «repo» deve essere contabilizzato nei «Redditi da reverse repo» del conto economico.
Sezione 3: Strumenti finanziari derivati
Art. 23 Definizioni
Qui di seguito s’intende per:
- a.
- derivato in senso stretto:
- 1.
- opzione «call» o «put», il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo d’esercizio e che diventa nullo se la differenza è di segno opposto,
- 2.
- «credit default swap» (CDS),
- 3.
- «swap» i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto,
- 4.
- contratto a termine («future» o «forward»), il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante;
- b.
- impegno in derivati aumentante l’impegno: impegno in derivati che, per effetto economico, è comparabile all’acquisto di un sottostante, in particolare acquisto di un’opzione «call», acquisto di un «future», vendita di un’opzione «put», scambio del pagamento dell’interesse variabile contro il pagamento dell’interesse fisso o la conclusione di un «credit default swap» in qualità di garante;
- c.
- impegno in derivati riducente l’impegno: impegno in derivati che, per effetto economico, è comparabile alla vendita di un sottostante, in particolare vendita di un’opzione «call», vendita di un «future», acquisto di un’opzione «put», scambio del pagamento dell’interesse fisso contro il pagamento dell’interesse variabile o la conclusione di un «credit default swap» in qualità di destinatario della garanzia;
- d.
- derivato esotico: derivato il cui funzionamento non è comparabile a un derivato in senso stretto né a una combinazione di derivati in senso stretto, ad esempio un’opzione «path dependent», un’opzione a più fattori o un’opzione con contratto modificabile;
- e.
- entità del contratto: numero di sottostanti oppure valore nominale di un contratto di derivati;
- f.
- valore contrattuale:
- 1.
- per uno «swap»: il prodotto tra il valore nominale del sottostante e l’entità del contratto,
- 2.
- per tutti gli altri derivati: il prodotto tra il valore venale del sottostante e l’entità del contratto;
- g.
- OTC («over-the-counter»): operazioni fuori borsa o al di fuori di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- h.
- liquidità sintetica: sottostanti il cui rischio di mercato e il potenziale rischio di credito sono coperti da derivati con impegno simmetrico;
- i.
- somma degli impegni: somma degli impegni risultanti dal patrimonio netto del fondo, dalla somma netta degli impegni da operazioni con derivati nonché da tecniche d’investimento secondo l’articolo 55 LICol, incluse le vendite allo scoperto;
- j.
- somma lorda degli impegni da operazioni con strumenti derivati: somma degli importi computati per le operazioni con strumenti derivati, incluse le componenti derivate;
- k.
- somma netta degli impegni da operazioni con strumenti derivati: somma degli importi computati per operazioni con derivati incluse le componenti derivate, tenuto conto delle compensazioni ammesse, delle operazioni di copertura e di altre disposizioni ai sensi degli articoli 35 e 36;
- l.
- effetto leva: effetto delle operazioni con strumenti derivati, delle componenti derivate, delle tecniche d’investimento incluse le vendite allo scoperto sul patrimonio netto del fondo, che vanno a costituire una posizione in un sottostante di gran lunga più elevata del capitale impiegato.
Art. 24 Principi
L’utilizzo di derivati è ammesso unicamente se gli effetti economici del derivato, anche in presenza di situazioni di mercato straordinarie, non comportano una deroga agli obiettivi d’investimento menzionati nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori oppure una modifica delle caratteristiche d’investimento del fondo in valori mobiliari.
Art. 25 Fondi multicomparto
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai singoli fondi in valori mobiliari oppure, nel caso di un fondo multicomparto, a ogni comparto.
Art. 26 Prodotti strutturati, componenti derivate e «warrant»
1In presenza di un prodotto strutturato, i relativi sottostanti ed emittenti devono essere presi in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi.
2Se un prodotto strutturato contiene una o più componenti derivate, esse devono essere trattate secondo le disposizioni della presente sezione.
3Per il calcolo dell’importo che deve essere computato sulla somma degli impegni e sui limiti di cui alle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi il prodotto strutturato deve essere scomposto nelle sue componenti se ha un effetto leva. Le componenti devono essere prese in considerazione singolarmente. La scomposizione deve essere documentata.
4Se vengono utilizzati prodotti strutturati non scomponibili per una quota non trascurabile del patrimonio del fondo, deve essere utilizzato l’approccio modello come procedura di misurazione del rischio.
5Le componenti derivate di uno strumento finanziario devono essere prese in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi e computate alla somma degli impegni in derivati.
6I «warrant» devono essere trattati come derivati ai sensi delle disposizioni della presente sezione. L’opzione facente parte di un prestito a opzione deve essere considerata come un «warrant».
Art. 27 Derivati creditizi
1Un derivato creditizio aumentante l’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol1.
2Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere titoli di partecipazione, titoli di credito o diritti di credito che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
Art. 28 Derivati esotici
1La direzione del fondo o la SICAV può utilizzare un derivato esotico unicamente se:
- a.
- può calcolare il delta minimo e massimo sulla totalità dei prezzi dei sottostanti; e
- b.
- conosce il funzionamento e i fattori che influenzano la formazione del suo prezzo.
2Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment II» i derivati esotici devono essere ponderati, per la conversione nel rispettivo equivalente del sottostante conformemente all’articolo 35 capoverso 2, con il loro delta più elevato possibile (valore assoluto).
3Il modello di misurazione del rischio deve essere in grado di riprodurre il derivato esotico conformemente al suo rischio.
4Se il delta massimo del derivato esotico è positivo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta massimo rispettando i limiti massimi legali e regolamentari. Se il delta minimo del derivato esotico è negativo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta minimo rispettando i limiti minimi regolamentari.
Art. 29 Conclusione del contratto
1La direzione del fondo o la SICAV conclude operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2Le operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate se le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono soddisfatte.
Art. 30 Operazioni OTC
1Le operazioni OTC possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato conforme agli standard internazionali applicabili.
2La controparte deve:
- a.
- essere un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza e specializzato in questo genere di operazioni;
- b.
- garantire un’esecuzione ineccepibile dell’operazione; e
- c.
- adempiere i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 31 capoverso 1.
3Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
4Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato.
5Prima della conclusione di un contratto su un derivato di cui al capoverso 4 devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti. Il contratto deve essere stipulato con la controparte che ha sottoposto l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. È ammessa una deroga a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l’offerta di servizi, rendono un’altra offerta nel complesso più vantaggiosa per l’investitore.
6In via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori. I motivi devono essere documentati in modo comprensibile.
7La conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
Art. 31 Solvibilità
Art. 32 Valutazione
1I derivati per i quali sono disponibili i prezzi attuali di mercato devono essere valutati agli ultimi corsi pagati sul mercato principale. I corsi devono provenire da una fonte esterna, indipendente dalla direzione del fondo o dalla SICAV e dai loro mandatari, specializzata in questo genere di operazioni.
2I derivati per i quali non è disponibile alcun prezzo di mercato attuale devono essere valutati, ricorrendo a modelli di valutazione adeguati e riconosciuti nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali i derivati sono stati originati. Le valutazioni devono essere documentate e poter essere verificate.
Art. 33 Procedura di misurazione del rischio
1La direzione del fondo o la SICAV applica l’approccio «Commitment I», l’approccio «Commitment II» o l’approccio modello.
2L’approccio modello può essere applicato solo previa approvazione della FINMA.
3La direzione del fondo o la SICAV armonizza la prescelta procedura di misurazione del rischio in funzione degli obiettivi e della politica d’investimento come pure del profilo di rischio di ogni fondo in valori mobiliari.
4L’approccio modello deve essere obbligatoriamente applicato se:
- a.
- la somma degli impegni del fondo in valori mobiliari non può essere rilevata e misurata in modo appropriato con l’approccio «Commitment I» o l’approccio «Commitment II»;
- b.
- gli investimenti in derivati esotici costituiscono una parte non trascurabile; oppure
- c.
- le strategie d’investimento complesse sono utilizzate in misura non trascurabile.
Art. 34 Approccio «Commitment I»
1Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment I» è ammesso unicamente l’utilizzo di derivati in senso stretto. Questi possono essere utilizzati solo se, tenuto conto della copertura necessaria ai sensi del presente articolo, non producono un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto.
2I derivati riducenti l’impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti. Se il delta viene calcolato, può essere preso in considerazione per il calcolo dei sottostanti necessari. L’articolo 44 capoverso 3 è applicabile per analogia.
3Una copertura mediante altri investimenti è consentita se il derivato riducente gli impegni si fonda su un indice calcolato da un istituto esterno e indipendente. L’indice deve essere rappresentativo degli investimenti usati a scopo di copertura e deve esistere una correlazione adeguata tra l’indice e gli investimenti.
4Per i derivati aumentanti gli impegni, gli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 devono essere coperti in permanenza mediante mezzi affini alla liquidità.
5Per mezzi affini alla liquidità si intendono:
- a.
- la liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol1;
- b.
- gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 74 OICol;
- c.
- gli investimenti collettivi di capitale che investono esclusivamente in liquidità o strumenti del mercato monetario;
- d.
- i titoli di credito e i diritti di credito, la cui durata residua non supera i dodici mesi e il cui emittente o garante presenta una solvibilità elevata;
- e.
- la liquidità sintetica;
- f.
- le linee di credito concesse al fondo in valori mobiliari, ma non utilizzate, nell’ambito dei limiti massimi legali e regolamentari;
- g.
- crediti d’imposta riguardanti l’imposta preventiva presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
6Le regole di compensazione ammesse e le operazioni di copertura a norma dell’articolo 36 capoversi 1, 2 e 4 possono essere prese in considerazione. Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
Art. 35 Approccio «Commitment II»: calcolo della somma degli impegni
1Per determinare la somma degli impegni di un fondo in valori mobiliari con l’approccio «Commitment II» la direzione del fondo deve calcolare gli importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate nonché gli importi computabili delle tecniche d’investimento.
2Nel caso di derivati in senso stretto, l’importo computabile per la somma degli impegni da derivati è in regola generale l’equivalente del sottostante sulla base del valore venale del sottostante dei derivati. Gli equivalenti dei sottostanti sono calcolati conformemente all’allegato 1. Se ciò conduce a una determinazione più conservativa, è possibile ricorrere al valore nominale o al prezzo a termine dei contratti finanziari a termine calcolato in ogni giornata di negoziazione in borsa.
3L’importo computabile per la somma degli impegni è dato dagli impegni di base del patrimonio netto del fondo e dalla somma dei seguenti valori assoluti:
- a.
- importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate secondo l’allegato 1 che non sono inclusi nelle compensazioni secondo l’articolo 36;
- b.
- importi computabili in base alle compensazioni ammesse secondo l’articolo 36; e
- c.
- importi computabili delle tecniche d’investimento ammesse.
4Nel calcolo dell’importo computabile per la somma degli impegni da derivati secondo il capoverso 3 le seguenti operazioni possono non essere prese in considerazione:
- a.
- «swap», con i quali l’andamento dei sottostanti detenuti direttamente dal fondo in valori mobiliari viene scambiato con l’andamento di altri sottostanti («total return swap»), a condizione che:
- 1.
- il rischio di mercato dei sottostanti scambiati venga completamente eliminato dal fondo in valori mobiliari, in modo che questi valori patrimoniali non abbiano alcun influsso sulla variazione del valore del fondo in valori mobiliari, e
- 2.
- lo «swap» non attribuisca diritti di opzione né implichi un effetto leva o altri rischi di mercato che vadano al di là dell’investimento diretto dei rispettivi sottostanti;
- b.
- derivati ai quali vengono attribuiti fondi affini alla liquidità in modo che la combinazione tra derivato e fondi affini alla liquidità sia equivalente a un investimento diretto nel corrispondente sottostante e non generi dunque un ulteriore rischio di mercato né un effetto leva. I fondi affini alla liquidità utilizzati a copertura delle posizioni in derivati non possono essere contemporaneamente utilizzati per più combinazioni.
5I prestiti di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere presi in considerazione nel calcolo della somma degli impegni se il reinvestimento delle garanzie comporta un effetto leva sul patrimonio del fondo. Nel caso di reinvestimento delle garanzie in investimenti finanziari che generano un rendimento superiore al tasso d’interesse esente da rischi, l’importo ottenuto deve essere computato nel calcolo della somma degli impegni da garanzie in contanti («cash collateral»).
Art. 36 Approccio «Commitment II»: regole di compensazione e operazioni di copertura
1Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting»), se:
- a.
- l’operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti;
- b.
- non vengono trascurati rischi sostanziali; e
- c.
- l’importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l’articolo 35.
2Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti:
- a.
- l’operazione con derivati non si basa su una strategia d’investimento finalizzata al conseguimento di un utile;
- b
- il derivato comporta una riduzione comprovabile del rischio del fondo in valori mobiliari;
- c.
- i rischi generali e particolari del derivato sono pareggiati;
- d.
- i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare si riferiscono alla stessa categoria di strumenti finanziari;
- e.
- la strategia di copertura è efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
3Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d’interesse, l’importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se:
- a.
- le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del fondo in valori mobiliari;
- b.
- i principali rischi sono presi in considerazione;
- c.
- l’applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva;
- d.
- non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi; e
- e.
- l’effetto leva del fondo in valori mobiliari non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine.
4A prescindere dal capoverso 2, i derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati.
Art. 37 Approccio «Commitment II»: obbligo di documentazione
Tutti i calcoli di cui agli articoli 35 e 36 devono essere documentati in modo comprensibile.
Art. 38 Approccio modello: principi del «Value-at-Risk»
1Con l’approccio modello la direzione del fondo o la SICAV stima per un fondo in valori mobiliari i rischi in quanto «Value-at-Risk» (VaR).
2Il modello deve essere documentato in modo dettagliato. In particolare, la documentazione deve contenere informazioni sulle specifiche del modello di misurazione del rischio, sul «backtesting» e sugli «stress test».
3La direzione del fondo o la SICAV verifica periodicamente l’adeguatezza del modello. I risultati devono essere documentati in modo comprensibile.
4Il VaR di un fondo in valori mobiliari non deve in alcun momento superare il doppio del VaR del portafoglio di riferimento appartenente a tale fondo in valori mobiliari (limite VaR relativo).
5In caso di impiego dell’approccio modello, la direzione del fondo o la SICAV deve garantire un calcolo periodico della somma lorda degli impegni in derivati del corrispondente fondo in valori mobiliari.
Art. 39 Approccio modello: calcolo del VaR
1Il VaR può essere determinato con modelli di varianza-covarianza, simulazioni storiche o simulazioni «Monte Carlo». Per la scelta del modello deve essere presa in considerazione la rispettiva strategia d’investimento.
2Il VaR deve essere calcolato quotidianamente sulla base delle posizioni del giorno precedente. Devono essere utilizzati i parametri seguenti:
- a.
- un intervallo di confidenza del 99 per cento;
- b.
- un periodo di detenzione pari a 20 giorni di negoziazione;
- c.
- un effettivo periodo storico di osservazione di almeno un anno (250 giorni lavorativi bancari).
3Il VaR prende in considerazione il rischio di fluttuazione del tasso d’interesse, il rischio di cambio, il rischio azionario e il rischio delle materie prime. Inoltre vanno considerati:
- a.
- i rischi gamma e vega, per le posizioni in opzioni;
- b.
- i rischi specifici nella forma di rischi residuali, per gli strumenti su azioni e su tassi d’interesse;
- c.
- i rischi di evento, di default e di liquidità nell’ambito degli «stress test».
4I calcoli devono essere documentati in modo comprensibile.
5Uno scostamento dall’intervallo di confidenza, dal periodo di detenzione o dal periodo di osservazione è possibile in presenza di situazioni di mercato straordinarie e previa approvazione della FINMA.
Art. 40 Approccio modello: portafoglio di riferimento
1Il portafoglio di riferimento appartenente a un fondo in valori mobiliari è un patrimonio senza effetto leva che, in linea di principio, non include derivati.
2La composizione del portafoglio di riferimento è conforme alle indicazioni riportate nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore del fondo in valori mobiliari, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi d’investimento, la politica d’investimento e i limiti.
3Essa va controllata periodicamente, ma almeno trimestralmente. La composizione e le modifiche apportate devono essere documentate in modo comprensibile.
4Se nel regolamento del fondo o nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore un parametro di riferimento, quale un indice di azioni, è definito come portafoglio di riferimento, esso può essere utilizzato per il calcolo del VaR del portafoglio di riferimento. Il parametro di riferimento deve essere:
- a.
- senza derivati e privo dell’effetto leva;
- b.
- calcolato da un istituto esterno indipendente; e
- c.
- rappresentativo degli obiettivi d’investimento, della politica d’investimento e dei limiti del fondo in valori mobiliari.
5Il portafoglio di riferimento può includere derivati se:
- a.
- in base al regolamento del fondo o al prospetto il fondo in valori mobiliari attua una strategia «long/short» e nel portafoglio di riferimento l’esposizione «short» è rappresentata da derivati;
- b.
- in base al regolamento del fondo o al prospetto il fondo in valori mobiliari attua una politica d’investimento con copertura sui cambi e come parametro di riferimento utilizza un portafoglio di riferimento coperto contro il rischio valutario.
6Se in ragione degli obiettivi d’investimento specifici e della politica d’investimento di un fondo in valori mobiliari non è possibile costituire un portafoglio di riferimento rappresentativo, può essere concordato con la FINMA un limite del VaR (limite VaR assoluto). Tale limite va menzionato nel prospetto.
Art. 41 Approccio modello: controllo del modello di misurazione del rischio
1Il modello di misurazione del rischio deve essere verificato in relazione alla qualità della prognosi. Per un fondo in valori mobiliari occorre a tal fine comparare quotidianamente le modifiche effettive del valore netto di inventario nel corso di una giornata di negoziazione con il VaR calcolato il medesimo giorno («backtesting»).
2Il confronto deve essere documentato in modo comprensibile.
3Il campione da utilizzare è composto dalle ultime 250 osservazioni realizzate.
4Se il modello di misurazione del rischio si dimostra impraticabile nel «backtesting», la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente.
5Se dal «backtesting» emergono più di sei eccezioni, la praticabilità del modello di misurazione del rischio deve essere accuratamente verificata e la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente.
6Nel caso di impraticabilità, la FINMA può esigere una rapida eliminazione delle eventuali lacune nel modello e ordinare una limitazione supplementare del rischio.
Art. 42 Approccio modello: «stress test»
1Per i fondi in valori mobiliari devono essere simulate periodicamente, ma almeno una volta al mese, situazioni di mercato straordinarie («stress test»).
2Gli «stress test» devono inoltre essere effettuati se non può essere escluso un sostanziale cambiamento del risultato di tali test in seguito a un cambiamento del valore o della composizione del fondo in valori mobiliari oppure in seguito al cambiamento delle circostanze sul mercato.
3Tutti i fattori di rischio che possono influenzare in modo determinante il mantenimento del valore del fondo in valori mobiliari devono essere integrati negli «stress test». Un’attenzione particolare deve essere posta sui fattori di rischio che non sono presi in considerazione nel modello di misurazione del rischio o lo sono in modo incompleto.
4I risultati degli «stress test» effettuati e i provvedimenti che risultano necessari devono essere documentati in modo comprensibile.
Art. 43 Approccio modello: deroghe e modifiche
1La FINMA può autorizzare deroghe alle prescrizioni degli articoli 38–42.
2Può autorizzare altri modelli di misurazione del rischio se garantiscono una protezione adeguata.
3Se sono previste modifiche nel modello di misurazione del rischio, del «backtesting» o degli «stress test», esse vanno sottoposte preventivamente all’approvazione della FINMA.
Art. 44 Copertura dell’impegno alla consegna fisica di un sottostante
1Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con il rispettivo sottostante.
2La copertura di tale impegno con altri investimenti è autorizzata se gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento.
3La direzione del fondo o la SICAV deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
Art. 45 Copertura dell’impegno di pagamento
1Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno di pagamento, quest’ultimo deve essere coperto in permanenza con mezzi affini alla liquidità ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5.
2Per i fondi in valori mobiliari che applicano l’approccio «Commitment II» o l’approccio modello, sono riconosciuti anche quali coperture:
- a.
- i titoli di credito e i diritti di credito con una durata residua di oltre dodici mesi il cui emittente o garante presenta un’elevata solvibilità;
- b.
- le azioni negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.
3La copertura secondo il capoverso 2 deve potere essere trasformata in liquidità in ogni momento ed entro sette giorni lavorativi bancari.
4Le azioni possono essere prese in considerazione solo con un valore venale diminuito di un margine di garanzia. Il margine di garanzia deve prendere in considerazione la volatilità della relativa azione e non deve scendere al di sotto del 15 per cento.
5Se per un investimento giunge a scadenza un versamento suppletivo, esso deve essere considerato un impegno di pagamento.
Art. 46 Prescrizioni generali di computo sulle limitazioni d’investimento
1Nel quadro del rispetto dei limiti massimi e minimi stabiliti nelle limitazioni d’investimento legali e regolamentari devono essere presi in considerazione:
- a.
- gli investimenti, compresi i derivati, ai sensi dell’articolo 70 OICol1;
- b.
- le liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol;
- c.
- i crediti nei confronti delle controparti risultanti da operazioni OTC.
2Sono fatte salve eventuali deroghe per i fondi indicizzati ai sensi dell’articolo 82 OICol.
3Se una limitazione d’investimento è violata a causa della modifica del delta, la regolarità della situazione deve essere ripristinata al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
Art. 47 Computo dei derivati
1Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi e minimi legali e regolamentari, in particolare delle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi, sono determinanti gli equivalenti dei sottostanti conformemente all’allegato 1.
2Nell’ambito di una strategia di copertura tramite posizioni in derivati riducenti l’impegno è consentito scendere temporaneamente al di sotto di un limite minimo, se gli interessi degli investitori sono salvaguardati.
3Le componenti derivate devono essere prese in considerazione con l’importo computabile ai sensi dell’articolo 35.
Art. 48 Computo dei crediti nei confronti delle controparti sui limiti massimi
1I crediti nei confronti delle controparti relativi a operazioni con derivati devono essere calcolati sulla base dei valori di rimpiazzo positivi attuali.
2I valori di rimpiazzo positivi e negativi relativi a operazioni con derivati con la stessa controparte possono essere compensati se con tale controparte è stato stipulato un accordo di compensazione («netting»), che ottempera ai requisiti di legge ed è giuridicamente applicabile.
3I crediti relativi a operazioni con derivati nei confronti di una controparte centrale di una borsa o di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico non devono essere presi in considerazione se:
- a.
- la controparte centrale è sottoposta a vigilanza adeguata;
- b.
- i derivati e la copertura sono oggetto di una valutazione quotidiana al corso di mercato con una compensazione quotidiana dei margini.
Art. 49 Pubblicazione
1Se l’utilizzo di derivati è autorizzato nell’ambito della gestione di un fondo in valori mobiliari, tali derivati devono essere descritti nel regolamento e nel prospetto.
2Nel prospetto occorre indicare se i derivati sono utilizzati per attuare la strategia d’investimento o unicamente a copertura delle posizioni d’investimento. Il prospetto deve spiegare inoltre i possibili effetti del loro utilizzo sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
3Nel regolamento del fondo e nel prospetto deve essere indicata la procedura di misurazione del rischio utilizzata per il fondo in valori mobiliari. Il prospetto deve inoltre descrivere la procedura di misurazione del rischio. In caso di utilizzo dell’approccio modello deve essere indicata la somma lorda attesa degli impegni in derivati. Se viene utilizzato l’approccio relativo VaR, occorre pubblicare nel prospetto il portafoglio di riferimento.
4Se, per effetto dell’utilizzo di derivati, un fondo in valori mobiliari può presentare una volatilità o un effetto leva elevati, questa caratteristica deve essere posta in rilievo nel prospetto come pure nei documenti pubblicitari.
5I rischi di controparte dei derivati devono essere menzionati nel prospetto.
Sezione 4: Amministrazione delle garanzie
Art. 50 Campo di applicazione
I valori patrimoniali accettati come garanzie nell’ambito delle tecniche d’investimento o delle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti della presente sezione.
Art. 51 Requisiti per le garanzie
Possono essere accettate unicamente le garanzie che soddisfano i seguenti requisiti:
- a.
- denotano un’elevata liquidità e sono negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico. Possono essere vendute in tempi brevi a un prezzo prossimo alla valutazione eseguita prima della vendita;
- b.
- sono valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. In caso di elevata volatilità dei prezzi si ricorre a opportuni margini di garanzia conservativi;
- c.
- non sono emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso;
- d.
- l’emittente presenta un’elevata solvibilità.
Art. 52 Amministrazione delle garanzie
Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo, la SICAV o i rispettivi mandatari devono soddisfare i seguenti obblighi e requisiti:
- a.
- devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20 per cento del valore netto di inventario. Una deroga è ammessa se le garanzie soddisfano i requisiti dell’articolo 83 capoverso 1 OICol1 o se sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione a norma dell’articolo 83 capoverso 2 OICol. Se più controparti prestano garanzie deve essere garantito un approccio aggregato;
- b.
- devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l’approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte;
- c.
- non possono prestare, ricostituire in pegno, rivendere né reinvestire nell’ambito di un’operazione pensionistica o a copertura degli impegni relativi agli strumenti finanziari derivati le garanzie che sono state costituite in pegno o trasferite loro in proprietà. Possono investire le garanzie in contanti ricevute («cash collateral») solo nella rispettiva valuta come liquidità, in titoli di Stato di qualità elevata nonché direttamente o indirettamente in strumenti del mercato monetario di breve durata oppure utilizzarle per «reverse repo»;
- d.
- se accettano garanzie per oltre il 30 per cento del patrimonio del fondo, devono assicurare che i rischi di liquidità siano rilevati adeguatamente e possano essere monitorati. A tal fine occorre svolgere «stress test» periodici, che tengano conto di condizioni di liquidità normali, ma anche straordinarie. I controlli effettuati devono essere documentati;
- e.
- devono tenere conto dei rischi connessi all’amministrazione delle garanzie nell’ambito della gestione del rischio;
- f.
- devono essere in grado di attribuire eventuali pretese rimaste scoperte dopo la realizzazione delle garanzie al fondo in valori mobiliari i cui valori patrimoniali erano oggetto delle operazioni sottostanti.
Art. 53 Strategia in materia di garanzie
1La direzione del fondo e la SICAV nonché i rispettivi mandatari devono disporre di una strategia in materia di garanzie che:
- a.
- preveda margini di garanzia adeguati;
- b.
- sia sintonizzata su tutti i tipi di valori patrimoniali ricevuti in garanzia; e
- c.
- tenga conto delle caratteristiche delle garanzie, tra cui volatilità e rischio di insolvenza dell’emittente.
2La direzione del fondo e la SICAV devono documentare la strategia in materia di garanzie.
Art. 54 Custodia delle garanzie
1Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria.
2La custodia da parte di un ente terzo di custodia sottoposto alla vigilanza su incarico della direzione del fondo è autorizzata se:
- a.
- la proprietà delle garanzie non viene trasferita; e
- b.
- l’ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.
3La banca depositaria provvede al regolamento sicuro e conforme al contratto delle garanzie che vengono fornite a una controparte, a un ente di custodia da questa incaricato o a una controparte centrale.
Art. 55 Prospetto
Il prospetto del fondo in valori mobiliari deve contenere informazioni adeguate sulla strategia in materia di garanzie, in particolare le indicazioni:
- a.
- sui generi di garanzie ammessi;
- b.
- sull’entità necessaria della garanzia;
- c.
- sulla determinazione dei margini di garanzia;
- d.
- sulla strategia d’investimento e sui rischi in caso di reinvestimento delle garanzie in contanti.
Sezione 5: Strutture «master» e «feeder»
Art. 56 Principio
Gli investitori di un fondo «master» sono in linea di principio i suoi fondi «feeder». Altri investitori possono essere ammessi a condizione che la direzione del fondo o la SICAV li informi preventivamente del fatto che investono in un fondo «master» e garantisca la parità di trattamento degli altri investitori rispetto ai fondi «feeder».
Art. 57 Requisiti per i documenti di un fondo «feeder»
1Oltre alle indicazioni di cui agli articoli 35a e 62b OICol1 il contratto del fondo o il regolamento d’investimento di un fondo «feeder» o di un comparto «feeder» contengono in particolare:
- a.
- l’indicazione che si tratta di un fondo «feeder» che investe per almeno l’85 per cento in un determinato fondo «master»;
- b.
- la denominazione del fondo «master»;
- c.
- l’obiettivo d’investimento e la politica d’investimento del fondo «master»;
- d.
- il genere, l’ammontare e il calcolo di tutte le remunerazioni e delle spese accessorie che derivano dall’investimento nel fondo «master» e possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori;
- e.
- l’informazione che il contratto del fondo, il regolamento d’investimento, il prospetto, le informazioni chiave per l’investitore e il rapporto d’esercizio annuale e semestrale del fondo «master» sono ottenibili gratuitamente;
- f.
- l’informazione che, dopo lo scioglimento del fondo «master» o dopo la sua fusione, la sua trasformazione o il trasferimento del suo patrimonio, il fondo «feeder» può continuare a esistere fino all’approvazione della richiesta di cui all’articolo 63 o 64.
2Oltre alle indicazioni a norma dell’articolo 106 OICol, il prospetto di un fondo «feeder» contiene in particolare:
- a.
- l’informazione che si tratta di un fondo «feeder» che investe almeno l’85 per cento in un determinato fondo «master»;
- b.
- una descrizione del fondo «master», compresa quella della strategia d’investimento e del profilo di rischio;
- c.
- una sintesi dei principali contenuti degli accordi stipulati conformemente agli articoli 58, 61 e 62 concernenti la collaborazione e gli obblighi d’informazione;
- d.
- il luogo presso il quale possono essere ottenute gratuitamente altre indicazioni sul fondo «master» e sugli accordi stipulati concernenti la collaborazione e gli obblighi d’informazione.
3Il rapporto d’esercizio annuale del fondo «feeder» indica il luogo presso il quale possono essere ottenuti gratuitamente il rapporto d’esercizio annuale e il rapporto d’esercizio semestrale del fondo «master».
4I documenti per il marketing e le informazioni chiave per l’investitore contengono l’avvertenza che si tratta di un fondo «feeder» che investe almeno l’85 per cento del suo patrimonio in un determinato fondo «master».
Art. 58 Obblighi comuni del fondo «master» e del fondo «feeder» o delle direzioni dei fondi
1Il fondo «master» mette a disposizione del fondo «feeder» tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi obblighi. Al riguardo i due fondi stipulano un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione.
2L’accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione disciplina almeno i seguenti punti:
- a.
- i principi concernenti la trasmissione dei documenti determinanti e di altre informazioni da parte del fondo «master» al fondo «feeder»;
- b.
- l’obbligo di informazione del fondo «master» da parte del fondo «feeder» sulla delega di mansioni a terzi;
- c.
- le violazioni di prescrizioni legali e contrattuali soggette all’obbligo di notifica da parte del fondo «master» al fondo «feeder» nonché forma e tempi di tali notifiche;
- d.
- l’obbligo di notifica da parte del fondo «master» al fondo «feeder» della somma degli impegni in strumenti finanziari derivati;
- e.
- l’obbligo di informazione da parte del fondo «master» al fondo «feeder», qualora stipuli con terzi altri accordi concernenti lo scambio di informazioni;
- f.
- le possibilità d’investimento del fondo «feeder» nel fondo «master» nonché le indicazioni delle spese e degli oneri a carico del fondo «feeder»;
- g.
- le basi e le modalità di attuazione delle misure di cui al capoverso 4;
- h.
- le modalità di notifica della sospensione delle emissioni e dei riscatti nonché le misure per la notifica di errori nella determinazione dei prezzi del fondo «master»;
- i.
- principi per armonizzare i rapporti di verifica del fondo «master» e del fondo «feeder».
3Se il fondo «master» e il fondo «feeder» sono gestiti dalla stessa direzione del fondo o SICAV, l’accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione può essere sostituito da direttive interne. Queste devono contenere misure per impedire conflitti d’interesse. Le direttive interne devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 lettere f–i.
4Il fondo «master» e il fondo «feeder» adottano misure per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del valore netto di inventario, al fine di impedire il «market timing» e le possibilità di arbitraggio.
Art. 59 Obblighi del fondo «master» o della sua direzione
1Il fondo «master» informa senza indugio la FINMA dell’identità di ogni fondo «feeder» che investe nelle proprie quote.
2Al fondo «feeder» il fondo «master»» non addebita commissioni di emissione e di riscatto per l’investimento nelle proprie quote.
3Il fondo «master» si assicura che tutte le necessarie informazioni legali o contrattuali siano messe tempestivamente a disposizione del fondo «feeder», della sua banca depositaria, della società di audit nonché della FINMA. Per questo si attiene agli obblighi legali e contrattuali concernenti la pubblicazione di dati e la loro protezione.
Art. 60 Obblighi del fondo «feeder» o della sua direzione
1Il fondo «feeder» comunica alla propria banca depositaria tutte le informazioni concernenti il fondo «master» che le occorrono per adempiere i suoi compiti.
2Controlla efficacemente l’attività del fondo «master».
3Nel calcolo della somma dei suoi impegni a norma dell’articolo 72 capoverso 3 OICol1 tiene conto della somma degli impegni del fondo «master» rispetto agli investimenti del fondo «feeder» nel fondo «master».
4Se il fondo «feeder», la sua direzione o un’altra persona che agisce a nome del fondo «feeder» o della sua direzione ottiene un vantaggio pecuniario in rapporto all’investimento nelle quote del fondo «master», tale vantaggio deve essere accreditato al patrimonio del fondo «feeder».
Art. 61 Obblighi della banca depositaria
1Nel caso in cui constati irregolarità in relazione al fondo «master» che possono avere effetti negativi sul fondo «feeder», la banca depositaria del fondo «master» istruisce in merito la società di audit e il fondo «feeder», oppure la direzione del fondo e la sua banca depositaria. Sono considerate irregolarità i seguenti eventi:
- a.
- errori nel calcolo del valore netto di inventario del fondo «master»;
- b.
- errori nelle transazioni, nell’esecuzione di acquisti e vendite o di ordini di emissione o riscatto di quote del fondo «master» da parte del fondo «feeder»;
- c.
- errori nella distribuzione o nella tesaurizzazione di ricavi del fondo «master»;
- d.
- violazioni di disposizioni legali nonché degli obiettivi, dei limiti, della politica o della strategia d’investimento del fondo «master» descritti nei contratti del fondo, nei regolamenti d’investimento, nel prospetto o nelle informazioni chiave per l’investitore.
2Se hanno banche depositarie diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipulano, d’intesa con il fondo «master» e il fondo «feeder», un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione al fine di garantire l’osservanza dei loro obblighi. Tale accordo contiene almeno i punti seguenti:
- a.
- la descrizione dei documenti e delle categorie di informazioni che le due banche depositarie si scambiano regolarmente, comprese le modalità e i tempi di trasmissione;
- b.
- i principi concernenti il disbrigo delle questioni operative, compresi il calcolo del valore netto di inventario, la protezione dal «market timing» e il trattamento delle istruzioni impartite dal fondo «feeder»;
- c.
- le modalità di comunicazione delle violazioni delle prescrizioni legali e contrattuali da parte del fondo «master»;
- d.
- altri elementi necessari alla collaborazione tra le banche depositarie.
3Nello scambio di dati le banche depositarie osservano gli obblighi legali e contrattuali concernenti la pubblicazione di dati e la loro protezione.
Art. 62 Obblighi della società di audit
1Nel suo rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit tiene conto del rapporto sintetico sul fondo «master». Se il fondo «master» e il fondo «feeder» hanno esercizi non coincidenti, alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder» il fondo «master» allestisce una chiusura intermedia. Su questa base la società di audit allestisce per il fondo «master» un rapporto sintetico ad hoc alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder».
2Nel rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit cita le divergenze rispetto al testo standard e ad altre importanti informazioni contenute nel rapporto sintetico sul fondo «master» e il loro effetto sul fondo «feeder».
3Se hanno società di audit diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipulano un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione per garantire l’adempimento dei loro obblighi. Tale accordo deve contenere almeno:
- a.
- la descrizione dei documenti e delle categorie di informazioni che le due società di audit si scambiano regolarmente, comprese le modalità e i tempi di trasmissione;
- b.
- il coordinamento del ruolo delle società di audit nella procedura di allestimento dei rapporti d’esercizio annuali del fondo «master» e del fondo «feeder»;
- c.
- l’indicazione delle informazioni che devono essere menzionate nel rapporto di verifica del fondo «master» secondo il capoverso 2;
- d.
- ulteriori modalità di regolamentazione della collaborazione tra le società di audit nonché l’allestimento e la trasmissione dei rapporti sintetici e dei rapporti ad hoc.
Art. 63 Liquidazione del fondo «master»
1A comunicazione avvenuta della liquidazione del fondo «master», il fondo «feeder» sospende senza indugio i rimborsi. Entro un mese dall’avvenuta comunicazione della liquidazione del fondo «master» inoltra alla FINMA la notifica o la domanda di:
- a.
- liquidazione del fondo «feeder»;
- b.
- modifica del contratto del fondo o del regolamento d’investimento in seguito al cambiamento del fondo «master»; oppure
- c.
- modifica del contratto del fondo o del regolamento d’investimento in seguito alla trasformazione in un fondo non «feeder».
2Il ricavato della liquidazione del fondo «master» può essere versato prima dell’approvazione delle richieste di cui al capoverso 1 lettere b e c solo se, fino al momento dell’approvazione, viene reinvestito esclusivamente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità.
Art. 64 Fusione, trasformazione e trasferimento del patrimonio
1Se il fondo «master» decide la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio, entro un mese dalla comunicazione da parte del fondo «master» il fondo «feeder» deve notificare alla FINMA se:
- a.
- procede alla liquidazione;
- b.
- vuole mantenere lo stesso fondo «master»;
- c.
- cambia in un altro fondo «master»; oppure
- d.
- si trasforma in un fondo non «feeder».
2Contemporaneamente alla notifica, il fondo «feeder» inoltra alla FINMA, se necessario, una richiesta di approvazione delle modifiche del contratto del fondo o del regolamento d’investimento.
3Se la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio del fondo «master» avviene prima dell’approvazione della domanda di cui al capoverso 1 lettere c e d, il fondo «feeder» può riscattare le quote del fondo «master» solo se il ricavato conseguito viene reinvestito, fino all’entrata in vigore dei cambiamenti, esclusivamente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità.
Capitolo 2: Altri fondi
Art. 65
1Le prescrizioni per i fondi in valori mobiliari relative ai prestiti di valori mobiliari (art. 1–9), alle operazioni pensionistiche (art. 10–22), agli strumenti finanziari derivati (art. 23–49), all’amministrazione delle garanzie (art. 50–55) e alle strutture «master» e «feeder» (art. 56–64) si applicano per analogia ad altri fondi.
2Sono fatti salvi gli articoli 100 e 101 OICol1.
3La FINMA può concedere deroghe a tali prescrizioni (art. 101 OICol).
Titolo 2: Istituti
Capitolo 1: Obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri
Art. 66 Obblighi di pubblicazione
1Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri pubblica il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto e, all’occorrenza, il valore di inventario con aggiunta la menzione «commissioni non comprese» negli organi di pubblicazione indicati nel prospetto, segnatamente a ogni emissione e riscatto di quote, ma in ogni caso almeno due volte al mese.
2Per gli investimenti collettivi di capitale con diritto di riscatto limitato ai sensi dell’articolo 109 capoverso 3 OICol1 la pubblicazione di cui al capoverso 1 deve avvenire almeno una volta al mese. Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione vanno indicati nel prospetto.
3La comunicazione concernente la modifica dei documenti destinata agli investitori nello Stato di origine dell’investimento collettivo di capitale deve essere pubblicata contemporaneamente anche in Svizzera.
Art. 66a Obblighi di comunicazione
1Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare senza indugio la FINMA in particolare se:
- a.
- gli investimenti collettivi di capitale o i loro comparti vengono riuniti o liquidati o la loro forma giuridica viene modificata;
- b.
- un investimento collettivo di capitale o un suo comparto non è stato lanciato oppure l’offerta in Svizzera non è stata accettata o è stata sospesa;
- c.
- il rimborso delle quote in un investimento collettivo di capitale estero da esso rappresentato viene differito o se la società di gestione patrimoniale ha deciso una riduzione proporzionale delle domande di riscatto (gating);
- d.
- un’autorità estera di vigilanza ha adottato misure nei confronti dell’investimento collettivo di capitale, segnatamente il ritiro dell’approvazione.
2In caso di cambiamento dell’ufficio di pagamento e in caso di scioglimento di contratti di rappresentanza, il mandato può essere concluso soltanto previa approvazione della FINMA (art. 120 cpv. 2bis LICol).
Art. 66b Obbligo di comunicazione in caso di disdetta o di mutamento dell’assicurazione di responsabilità civile professionale
I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono comunicare senza indugio alla FINMA la disdetta o la modifica dell’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Capitolo 2: Gestione dei rischi e controllo dei rischi
Art. 67
Per la gestione dei rischi e il controllo dei rischi, gli articoli 8–14 dell’ordinanza FINMA del 4 novembre 20202 sugli istituti finanziari si applicano per analogia alle SICAV.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
2 RS 954.111
Art. 68 a 71
…
1 Abrogati dall’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Capitolo 3: SICAV
Art. 72
La SICAV autogestita garantisce che la valutazione degli investimenti sia distinta, a livello di funzioni e di personale, dalla funzione incaricata di decidere gli investimenti (gestione del portafoglio).
Capitolo 4: ...
Art. 73 a 76
…
1 Abrogati dall’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Capitolo 5: Banca depositaria
Art. 77 Organizzazione
1La banca depositaria garantisce l’autonomia dalla direzione del fondo o dalla SICAV a livello di locali, personale e funzioni.
2Nel delegare compiti alla banca depositaria, la direzione del fondo o la SICAV garantisce che non sorgano conflitti d’interesse. Al riguardo deve essere garantita, a livello di istruzioni, l’autonomia reciproca tra la direzione del fondo o la SICAV delegante, o i suoi mandatari, e le persone cui la banca depositaria ha affidato compiti a norma dell’articolo 73 LICol. I conflitti d’interesse che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori.
3Le persone cui la banca depositaria ha affidato compiti a norma dell’articolo 73 LICol non possono assumere contemporaneamente compiti delegati dalla direzione del fondo o dalla SICAV.
Art. 78 Funzione di controllo
1Per assumere i compiti di controllo di cui all’articolo 73 capoverso 3 lettere a e b LICol la banca depositaria valuta i rischi in relazione con il tipo, la portata e la complessità della strategia dell’investimento collettivo di capitale al fine di sviluppare procedure di controllo che siano adeguate per l’investimento collettivo di capitale e i valori patrimoniali nei quali investe.
2La banca depositaria emana direttive interne adeguate nelle quali sancisce quantomeno:
- a.
- il modo in cui è organizza la propria funzione di controllo, in particolare quali ruoli sono previsti e quali sono le responsabilità individuali;
- b.
- la procedura di controllo in base alla quale devono essere svolti i controlli, compresi quelli per il trasferimento della custodia a un depositario terzo o collettivo ai sensi dell’articolo 105a OICol1;
- c.
- il piano e i processi di controllo, in particolare i metodi, le basi di dati e la periodicità dei controlli;
- d.
- le procedure di «escalation» avviate al momento della constatazione di irregolarità, in particolare le fasi procedurali, le scadenze, i contatti con la direzione del fondo o la SICAV e altre parti importanti, la procedura per definire le misure da adottare e gli obblighi di informazione;
- e.
- il rapporto della banca depositaria all’indirizzo degli organi e di eventuali altri destinatari in merito alla sua attività di controllo, in particolare la frequenza, la forma e il contenuto del rapporto.
3Nei confronti della direzione del fondo la banca depositaria ha il diritto e l’obbligo di prendere provvedimenti contro investimenti non ammessi. Se nello svolgimento della sua funzione di controllo giunge a conoscenza di questi investimenti, ripristina la situazione regolamentare, ad esempio incaricando di recedere dagli investimenti.
Titolo 3: Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione
Capitolo 1: Contabilità e presentazione dei conti
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 79 Principi
(art. 87 e 91 LICol)
1Sempreché la LICol e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla contabilità e alla presentazione dei conti secondo l’articolo 87 LICol si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 (CO).
2La contabilità deve essere allestita conformemente ai requisiti legali per i rapporti annuali e semestrali (art. 89 segg. LICol) e procedendo in modo che presenti un quadro fedele della reale situazione del patrimonio e dei risultati.
3Le transazioni, comprese le operazioni fuori bilancio, devono essere rilevate immediatamente dopo la conclusione del contratto. L’iscrizione a bilancio delle transazioni chiuse, ma il cui regolamento non è ancora avvenuto, si basa sul principio della data di conclusione.
4La contabilità deve tenere conto delle esigenze del diritto fiscale.
Art. 80 Unità di conto
(art. 26 cpv. 3 e 108 LICol e 35a cpv. 1 lett. o OICol1)
1Una valuta estera può essere designata quale unità di conto:
- a.
- nel regolamento del fondo, per il fondo d’investimento o per i relativi comparti;
- b.
- nel regolamento d’investimento, per i comparti della SICAV;
- c.
- nel contratto delle società in accomandita, per gli investimenti collettivi di capitale.
2La SICAV stabilisce inoltre nel proprio regolamento d’investimento la valuta che è l’unità di conto del conto globale (art. 98) e la procedura di conversione.
3Se per la presentazione dei conti viene utilizzata una valuta estera, i valori non devono essere indicati anche nella valuta nazionale.
Sezione 2: Investimenti collettivi di capitale aperti
Art. 81 Comparti e classi di quote
(art. 92–94 LICol e 112 OICol1)2
1Nel caso di investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le disposizioni del presente titolo si applicano a ogni comparto.
2I singoli comparti devono essere riportati separatamente nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale.
3L’esercizio dei comparti deve chiudersi alla stessa data.
4Per le classi di quote, il valore netto di inventario deve essere indicato per ogni classe di quote.
1 RS 951.311
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 82 Controllo delle quote e dei certificati
(art. 11 e 73 cpv. 1 LICol)
1La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti:
- a.
- la data dell’emissione o del riscatto;
- b.
- il numero delle quote emesse o riscattate;
- c.
- il versamento lordo dell’investitore o il versamento netto all’investitore;
- d.
- le rimunerazioni e le spese accessorie per l’emissione o il riscatto;
- e.
- la somma accreditata o addebitata all’investimento di capitale;
- f.
- il valore netto di inventario della quota.
2Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata separatamente.
3La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.
Art. 83 Fondi immobiliari
(art. 59 cpv. 1 lett. b, 83 LICol e 86 cpv. 3 lett. b e 93 OICol1)
1Il fondo immobiliare e le società immobiliari di sua proprietà devono chiudere l’esercizio contabile lo stesso giorno. La FINMA può accordare deroghe se l’allestimento di una contabilità consolidata è garantito.
2Nel calcolo del valore netto di inventario devono essere prese in considerazione le imposte relative all’eventuale liquidazione del fondo immobiliare, in particolare le imposte sul reddito, le imposte sugli utili da sostanza immobiliare ed eventualmente le imposte sul trapasso di proprietà.
3In una misura economicamente appropriata gli ammortamenti su immobili, compresi gli accessori, possono essere addebitati al conto economico.
Capitolo 2: Valutazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 84 Investimenti
(art. 88 e 89 cpv. 2 LICol)
1Gli investimenti sono valutati al valore venale (art. 88 LICol).
2Nell’allegato al conto patrimoniale rispettivamente al bilancio e al conto economico (art. 94 e 95) gli investimenti devono essere ricapitolati in una tabella, suddivisi nelle tre categorie di valutazione seguenti:
- a.
- investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LICol);
- b.
- investimenti per i quali non è disponibile un corso ai sensi della lettera a, valutati in base ai parametri osservabili sul mercato;
- c.
- investimenti che a causa di parametri non osservabili sul mercato vengono valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati.
Art. 85 «Private equity»
(art. 88 cpv. 2 e 108 LICol)
1La valutazione degli investimenti in «private equity» deve essere fatta conformemente a standard internazionali riconosciuti, sempreché non sia disciplinata nella presente ordinanza.
2Gli standard applicati devono essere descritti dettagliatamente nel prospetto o nel regolamento.
Art. 86 Fondi immobiliari
(art. 88 e 90 LICol)
Nel conto patrimoniale i terreni edificabili e gli immobili in costruzione devono essere iscritti al loro valore venale. La direzione del fondo o la SICAV fa stimare gli immobili in costruzione, iscritti al valore venale, per la chiusura dell’esercizio contabile.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Sezione 2: Investimenti collettivi di capitale aperti
Art. 87
1Gli attivi fissi materiali e immateriali degli azionisti imprenditori di una SICAV devono essere valutati al prezzo di acquisto o al costo di fabbricazione, dedotti gli ammortamenti economicamente necessari.
2I principi di valutazione degli attivi fissi materiali e immateriali devono essere pubblicati nella rubrica delle informazioni supplementari. Se sono modificati, devono inoltre essere forniti, per informazione, dati adattati per l’anno precedente.
3Il patrimonio restante della SICAV è valutato conformemente agli articoli 84–86.
Sezione 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi
Art. 88 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
(art. 88 cpv. 2 e 108 LICol)
Alla valutazione si applicano per analogia gli articoli 84–87.
Art. 89 Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
(art. 117 LICol)
1Nel quadro della chiusura singola (art. 109 cpv. 1) la valutazione ha luogo secondo le disposizioni della contabilità commerciale e della presentazione dei conti. Inoltre il valore venale degli investimenti deve essere indicato a titolo informativo.
2Nel quadro della chiusura consolidata (art. 109 cpv. 2) la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 21 novembre 20121 sulle norme contabili riconosciute (ONCR).
Capitolo 3: Disposizioni comuni circa la presentazione dei conti
Art. 90 «Private equity»
(art. 88 e 108 LICol)
1I metodi di valutazione applicati (art. 85) devono essere pubblicati nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale.
2Se un investimento è iscritto a bilancio al di sotto del suo valore d’acquisto, quest’ultimo deve essere pubblicato.
3Per gli investimenti collettivi di capitale che possono investire più del 10 per cento del loro patrimonio in «private equity», le informazioni minime seguenti devono essere riportate per i singoli investimenti in «private equity», strutturati secondo il tipo e lo stadio di sviluppo, sempre che la loro parte superi il 2 per cento del patrimonio dell’investimento collettivo di capitale:
- a.
- descrizione dell’investimento (ragione sociale, sede, scopo, capitale e quota di partecipazione);
- b.
- descrizione dell’attività e, se del caso, dell’avanzamento in termini di stadio di sviluppo;
- c.
- informazioni concernenti l’amministrazione e la direzione;
- d.
- tipizzazione in base allo stadio di sviluppo quale «seed», «early stage», «buyout»;
- e.
- entità degli impegni contratti.
Art. 91 Filiali
(art. 90 cpv. 1 LICol e 68 OICol1)
1Se sono utilizzate filiali per mettere in opera la politica d’investimento, un approccio economico trasparente è applicato in sede di presentazione dei conti, ossia al conto patrimoniale rispettivamente al bilancio, al conto economico, all’inventario, agli acquisti e alle vendite.
2Le società devono essere consolidate secondo standard riconosciuti ai sensi della ONCR2. A tal fine la loro contabilità deve essere allestita su base consolidata.
Capitolo 4: Presentazione dei conti di investimenti collettivi di capitale aperti
Sezione 1: Conto annuale
Art. 92 SICAV
(art. 36 cpv. 1 lett. b LICol e 68, 70, 86 e 99 OICol1)
1Il conto annuale della SICAV si compone del conto annuale di ogni comparto degli azionisti investitori nonché del conto annuale del comparto degli azionisti imprenditori e del conto globale della SICAV.
2Per il comparto degli azionisti investitori il conto annuale riporta gli investimenti ammessi ai sensi degli articoli 70, 86 e 99 OICol.
3Per il comparto degli azionisti imprenditori il conto annuale riporta:
- a.
- gli investimenti ammessi ai sensi del capoverso 2 nonché i beni mobili, immobili e immateriali indispensabili all’esercizio diretto dell’attività della SICAV;
- b.
- gli impegni ammessi.
4Sono ammessi gli impegni a breve termine o garantiti da ipoteche contratti nel contesto dell’esercizio diretto dell’attività della SICAV.
5I conti annuali di uno o più comparti scelti degli azionisti investitori possono essere pubblicati unicamente con il conto globale della SICAV.
6Il conto annuale fa parte del rapporto annuale, che sostituisce la relazione sulla gestione secondo il CO2. Non occorre allestire una relazione annuale né un conto dei flussi di tesoreria.
Art. 93 Struttura minima del conto patrimoniale, del bilancio e del conto economico per i fondi d’investimento e le SICAV
(art. 91 LICol)
Per il fondo d’investimento e i comparti degli azionisti investitori il conto patrimoniale, il bilancio e il conto economico devono essere pubblicati nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale secondo la struttura minima di cui agli articoli 94–98.
Art. 94 Fondi in valori mobiliari
Art. 95 Fondi immobiliari
Art. 96 Altri fondi
(art. 68–71, 89 LICol e 99–102 OICol1)
Le prescrizioni concernenti la struttura minima per i fondi in valori mobiliari (art. 94) sono applicabili per analogia agli altri fondi. Esse comprendono inoltre gli investimenti autorizzati per gli altri fondi.
Art. 97 Struttura minima del bilancio e del conto economico del comparto degli azionisti imprenditori
(art. 53 segg. LICol e 68 OICol1)
1Il comparto degli azionisti imprenditori deve essere suddiviso in:
- a.
- investimenti;
- b.
- patrimonio d’esercizio.
2Gli articoli 94–96 sono applicabili alla struttura degli investimenti.
3Gli articoli 959 e 959a CO2 si applicano per analogia al patrimonio d’esercizio.
4L’articolo 959c CO si applica per analogia all’allegato. Inoltre, i principi di valutazione degli attivi fissi materiali e immateriali degli azionisti imprenditori devono essere pubblicati. Nell’allegato vanno altresì fornite indicazioni sullo svolgimento della valutazione del rischio.
5Gli azionisti imprenditori e i gruppi di azionisti vincolati da patti parasociali che detengono il 5 per cento o più delle azioni devono essere menzionati nel rapporto annuale nel modo seguente:
- a.
- nome o ragione sociale;
- b.
- domicilio o sede;
- c.
- partecipazione espressa in percentuale.
Art. 98 Conto globale della SICAV
(art. 91 LICol)
1Il conto globale della SICAV si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato conformemente al CO1 e include i comparti degli azionisti investitori e il comparto degli azionisti imprenditori.
2Per l’allestimento del bilancio e del conto economico le posizioni dei comparti degli azionisti investitori devono essere sommate. La struttura deve rispettare gli articoli 94–96.
3Il comparto degli azionisti imprenditori deve essere riportato separatamente nel bilancio e nel conto economico. Alla struttura delle posizioni si applicano per analogia gli articoli 94–96 per gli investimenti nonché gli articoli 959, 959a e 959b CO per il patrimonio d’esercizio.
4Il conto globale della SICAV deve essere strutturato secondo il comparto degli azionisti investitori, il comparto degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV.
5Le informazioni ai sensi dell’articolo 97 capoverso 5 devono essere inoltre pubblicate nel conto globale.
Sezione 2: Informazioni supplementari
Art. 99 Inventario dell’investimento collettivo di capitale
(art. 89 cpv. 1 lett. c LICol)
1L’inventario deve essere almeno strutturato in funzione dei tipi d’investimento, tra cui valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi e «commodities» e, all’interno dei tipi di investimento, tenendo conto della politica d’investimento, in funzione dei settori, dei criteri geografici, dei tipi di valori mobiliari (allegato 2 n. 1.4) e delle valute.
2L’importo e la percentuale della partecipazione al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale devono essere indicati per ogni gruppo o sottogruppo.
3Per ogni valore figurante nell’inventario deve esserne indicata la percentuale rispetto al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale.
4I valori mobiliari devono essere divisi nel modo seguente:
- a.
- quotati in borsa;
- b.
- quotati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- c.
- secondo l’articolo 70 capoverso 3 OICol1;
- d.
- secondo l’articolo 71 capoverso 2 OICol;
- e.
- non considerati alle lettere a–d.
5Per ogni valore figurante nell’inventario deve essere indicata la categoria di valutazione ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2.
6Per i valori mobiliari menzionati al capoverso 3, va riportato solo il subtotale di ogni categoria e ogni posizione va debitamente distinta.
Art. 100 Inventario di fondi immobiliari
(art. 89 cpv. 1 lett. c e 90 LICol)
1L’inventario deve contenere almeno le posizioni seguenti:
- a.
- edifici abitativi;
- b.
- immobili adibiti a uso commerciale;
- c.
- costruzioni a utilizzazione mista;
- d.
- terreni edificabili, compresi gli stabili da demolire e gli immobili in costruzione;
- e.
- quote in altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare;
- f.
- ipoteche e altri prestiti garantiti da ipoteche.
2Per le costruzioni in diritto di superficie e gli oggetti in proprietà per piani questa indicazione deve figurare nell’inventario sia per ogni oggetto sia nel totale per ogni posizione di cui al capoverso 1 lettere a–d.
3Per ogni immobile l’inventario contiene le indicazioni seguenti:
- a.
- l’indirizzo;
- b.
- il prezzo di costo;
- c.
- il valore venale stimato;
- d.
- i redditi lordi realizzati.
4Nel caso di investimenti in valori mobiliari a breve termine a reddito fisso, in certificati immobiliari o in derivati, anche questi devono essere menzionati.
5Le ipoteche e gli altri impegni garantiti da ipoteche esistenti alla fine dell’anno nonché i prestiti e i crediti devono essere indicati menzionando le condizioni del tasso e la durata.
6Per ogni fondo immobiliare deve essere pubblicata una lista delle società immobiliari loro appartenenti, indicante la rispettiva partecipazione.
7Le posizioni nell’inventario devono figurare suddivise nelle tre categorie di valutazione di cui all’articolo 84 capoverso 2. Tutti gli oggetti d’investimento di una stessa categoria di valutazione possono essere riportati complessivamente per l’intero portafoglio immobiliare.
Art. 101 Lista degli acquisti, delle vendite e di altre operazioni
(art. 89 cpv. 1 lett. e LICol)
1Qualsiasi modifica della composizione dell’investimento collettivo di capitale, in particolare acquisti, vendite, operazioni fuori bilancio, azioni gratuite, diritti preferenziali di sottoscrizione e operazioni di frazionamento («split»), deve essere pubblicata nel rapporto annuale. Ogni elemento del patrimonio va indicato con precisione.
2Per i fondi immobiliari ogni valore immobiliare acquistato o venduto deve essere menzionato. Il prezzo convenuto deve essere comunicato all’investitore che ne fa domanda.
3Per i fondi immobiliari, le transazioni effettuate tra investimenti collettivi di capitale che sono gestiti dalla stessa direzione del fondo o SICAV o da direzioni di fondi o SICAV legate devono essere indicate separatamente.
4Le ipoteche e i prestiti garantiti da ipoteche accordati nel corso dell’esercizio annuale e rimborsati prima della chiusura dell’esercizio annuale vanno menzionati con le condizioni del tasso e la durata.
5Le ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche nonché i prestiti e i crediti contratti nel corso dell’esercizio annuale e rimborsati prima della chiusura dell’esercizio annuale vanno menzionati con le condizioni del tasso e la durata oppure ricapitolandoli per categoria con una durata media e un tasso d’interesse medio.
Art. 102 Variazione del patrimonio netto del fondo
(art. 89 LICol)
1Per ogni investimento collettivo di capitale va redatta una distinta rappresentante la variazione del patrimonio netto del fondo comprendente almeno le rubriche seguenti:
- a.
- patrimonio netto del fondo all’inizio dell’esercizio;
- b.
- distribuzioni;
- c.
- saldo dei movimenti di quote;
- d.
- risultato economico globale;
- e.
- patrimonio netto del fondo alla fine dell’esercizio.
2Va inoltre menzionata la statistica delle quote per l’esercizio (art. 89 cpv. 1 lett. b LICol).
Art. 103 Informazioni degli anni precedenti
(art. 91 LICol)
1Il rapporto annuale e il rapporto semestrale devono riportare nel conto patrimoniale, nel bilancio e nel conto economico anche i dati dell’esercizio precedente.
2Il rapporto annuale contiene inoltre una distinta del patrimonio netto del fondo e del valore di inventario per quota degli ultimi tre esercizi. Il giorno di riferimento è l’ultimo giorno dell’esercizio.
Sezione 3: Utilizzo del risultato economico e distribuzioni
Art. 104 Utilizzo del risultato
(art. 89 cpv. 1 lett. a LICol)
1La distinta concernente l’utilizzo del risultato economico deve comprendere almeno le rubriche seguenti:
- a.
- reddito netto dell’esercizio contabile;
- b.
- utili di capitale dell’esercizio contabile destinati a essere distribuiti;
- c.
- utili di capitale degli esercizi contabili precedenti destinati a essere distribuiti;
- d.
- riporto dell’anno precedente;
- e.
- utile disponibile per essere distribuito;
- f.
- utile previsto per essere distribuito agli investitori;
- g.
- importo non distribuito per essere reinvestito;
- h.
- riporto a nuovo.
2Non possono essere costituite riserve.
Art. 105 Distribuzioni
(art. 91 LICol)
1Le distribuzioni intermedie di redditi sono autorizzate solo se previste nel regolamento del fondo.
2Gli utili di capitale possono essere distribuiti solo alle seguenti condizioni:
- a.
- la distribuzione deve essere prevista nel regolamento del fondo;
- b.
- gli utili di capitale devono essere realizzati;
- c.
- non si tratta di una distribuzione intermedia.
3La distribuzione di utili di capitale è ammessa anche se vi sono state perdite di capitale negli esercizi contabili precedenti.
4L’attribuzione di una partecipazione agli utili non è ammessa.
Sezione 4: Obblighi di pubblicazione
Art. 106 Pubblicazione del prezzo di emissione, del prezzo di riscatto e del valore netto di inventario
(art. 26 cpv. 3, 79, 80, 83 cpv. 4 LICol e 35a cpv. 1 lett. l, 39 OICol1)
1Il prezzo di emissione, il prezzo di riscatto e il valore netto di inventario sono pubblicati negli organi di stampa o sulle piattaforme elettroniche indicate nel prospetto a ogni emissione e riscatto di quote.
2I prezzi dei fondi in valori mobiliari e altri fondi devono inoltre essere pubblicati almeno due volte al mese.
3Per i seguenti investimenti collettivi di capitale i prezzi devono essere pubblicati almeno una volta al mese:
- a.
- fondi immobiliari;
- b.
- investimenti collettivi di capitale con diritto di riscatto limitato ai sensi dell’articolo 109 capoverso 3 OICol.
4Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione secondo i capoversi 2 e 3 vanno indicati nel prospetto.
5Se il valore netto di inventario è pubblicato, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».
Art. 107
…
1 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Capitolo 5: Presentazione dei conti di investimenti collettivi di capitale chiusi
Art. 108 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
(art. 108 LICol)
1La presentazione dei conti deve essere effettuata, per analogia, conformemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi aperti.
2Le partecipazioni detenute esclusivamente a fini di investimento non devono essere consolidate, indipendentemente dalla percentuale di voto e di capitale detenuta nell’impresa.
Art. 109 SICAF
(art. 117 LICol)
1La presentazione dei conti della chiusura singola va effettuata, per analogia, conformemente alle disposizioni concernenti gli investimenti collettivi di capitale aperti.
2L’obbligo di consolidamento secondo il CO1 non si applica. Un eventuale consolidamento deve essere effettuato secondo uno standard riconosciuto ai sensi della ONCR2.
Titolo 4: Verifica (audit) e rapporti di verifica
Capitolo 1: Verifica
Art. 110 Ripartizione in verifiche dei conti annuali e verifiche prudenziali
(art. 126 LICol e 24 LFINMA2)
Le verifiche vanno ripartite in una verifica dei conti annuali e una verifica prudenziale.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
2 L del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1).
Art. 111 Verifica dei conti annuali
(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol e 137 OICol1)
1Nella verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale sono verificate le indicazioni secondo gli articoli 89 capoverso 1 lettere a–h e 90 LICol.
1bisLa verifica della gestione o della direzione dell’investimento collettivo di capitale nonché del rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari che non concernono i conti annuali è oggetto della verifica prudenziale presso la direzione del fondo.2
2La verifica dei conti annuali dell’accomandatario di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri è retta dagli articoli 728–731a CO3.4
3Per il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri la FINMA può prevedere deroghe.
1 RS 951.311
2 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 112 Verifica prudenziale
(art. 126 cpv. 1–3 LICol, 24 LFINMA1 e 2–8 OA-FINMA2)3
1La verifica prudenziale comprende l’accertamento del rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d e h LICol delle prescrizioni in materia di vigilanza applicabili, tenendo conto degli investimenti collettivi di capitale.4
2Nel caso di una società in accomandita per gli investimenti collettivi di capitale l’accomandatario deve essere incluso nella verifica.
3La verifica prudenziale in riferimento agli investimenti collettivi di capitale comprende anche la verifica del prospetto e del foglio informativo di base.5
1 RS 956.1
2 RS 956.161
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
6 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Capitolo 2: Rapporti di verifica
Art. 113 Tipi di rapporti
(art. 126 LICol, 24 LFINMA1, 137 OICol2 e 9–12 OA-FINMA3)
La società di audit allestisce:
- a.
- rapporti di verifica prudenziale del titolare dell’autorizzazione e degli investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri non soggetto all’obbligo di autorizzazione (verifica prudenziale);
- b.
- rapporti di verifica dei conti annuali a norma dell’articolo 126 capoverso 5 LICol (verifica dei conti annuali);
- c.
- rapporti sintetici di verifica degli investimenti collettivi di capitale (verifica dei conti annuali).
Art. 114 Rapporto di verifica prudenziale
(art. 126 cpv. 1–3 LICol, 24 LFINMA1 e 9–12 OA-FINMA2)3
1La società di audit allestisce il rapporto sulla sua verifica prudenziale.4
2Il rapporto di verifica di una direzione del fondo include anche i fondi di investimento da essa gestiti.5
3I rapporti di verifica della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale includono anche l’accomandatario.
4I rapporti di verifica del titolare dell’autorizzazione e dei fondi d’investimento devono essere sottoposti all’organo responsabile della direzione superiore, della sorveglianza e del controllo. I rapporti di verifica devono essere discussi in una seduta del suddetto organo verbalizzando le prese di posizione in merito.
1 RS 956.1
2 RS 956.161
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 115 Rapporto di verifica dei conti annuali
(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol e 137 OICol1)
1Ai rapporti di verifica dei conti annuali si applicano per analogia le disposizioni concernenti la revisione ordinaria secondo il CO2.
2La società di audit allestisce i rapporti sintetici in tempo utile prima della pubblicazione dei rapporti annuali. Tali rapporti devono essere firmati dall’auditor responsabile e da un altro collaboratore con diritto di firma della società di audit.
3Nel caso di investimenti collettivi di capitale con comparti il rapporto deve essere allestito per ogni comparto.
Art. 116 Rapporto sintetico
(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol, 24 LFINMA1, 137 OICol2 e 9–12 OA-FINMA3)
1Il rapporto sintetico si pronuncia sul rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari concernenti i conti annuali, sulle verifiche delle indicazioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettere a–h LICol e, per i fondi immobiliari, anche su quelle di cui all’articolo 90 LICol.
2Per la SICAV e la SICAF il rapporto sintetico può comprendere il rapporto allestito dall’ufficio di revisione della società anonima secondo l’articolo 728 CO4.
3La FINMA può riconoscere valida un’attestazione standard dell’associazione professionale delle società di audit.
Titolo 4a: Forma dell’invio
Titolo 5: Disposizioni finali e transitorie
Art. 117 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza FINMA del 21 dicembre 20061 sugli investimenti collettivi di capitale è abrogata.
1 [RU 2007 301, 2008 5613 n. I 1]
Art. 118
…
1 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 119 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.