1 Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell’entrata in vigore della modificazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall’entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sussistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli casi. 2 Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell’entrata in vigore della presente modificazione e con l’autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l’esercizio di un’attività bancaria. Esse devono soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall’entrata in vigore della legge. 3 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell’articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell’articolo 4 capoverso 2bis. 4 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3a194 capoverso 1 e dell’articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell’articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall’articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferimento. 5 Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall’entrata in vigore della presente modificazione. 6 Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente modificazione. 7 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente modificazione, le banche organizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all’estero. 194 Oggi, questo art. ha un nuovo testo.
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