Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare
del 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visti gli articoli 28 capoverso 2 e 34 capoverso 3 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (LBCR); visto l’articolo 67 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi); visto l’articolo 42 della legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie (LOF),5
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza concretizza la procedura di risanamento e di fallimento secondo gli articoli 28–37g LBCR.
Art. 2 Campo di applicazione
1Ai sensi della presente ordinanza si intendono per «banche»:1
- a.
- le banche secondo la LBCR;
- b.2
- le società di intermediazione mobiliare e le direzioni dei fondi secondo la LIsFi;
- c.
- le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie secondo la LOF.
2Le disposizioni sul risanamento bancario (art. 40–57) non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività senza la necessaria autorizzazione. La FINMA può tuttavia dichiararle applicabili in presenza di un interesse pubblico sufficiente.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 3 Universalità
1Se è aperta una procedura di fallimento o di risanamento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono alla banca in tale momento, indipendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero.
2Tutti i creditori nazionali ed esteri della banca e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento o di risanamento aperta in Svizzera.
3Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di una banca estera tutti gli attivi in Svizzera e all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.
Art. 4 Pubblicazioni e comunicazioni
1Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.
2Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indirizzo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta.
3La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione.
Art. 5 Consultazione degli atti
1Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del risanamento o del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al risanamento o al fallimento; il segreto professionale di cui agli articoli 47 LBCR e 69 LIsFi deve essere tutelato nella misura del possibile.1
2La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti.
3Chi ottiene l’autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informazioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti.
4La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all’articolo 48 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari e all’articolo 292 del Codice penale3.
5L’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di risanamento o fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
2 RS 956.1
3 RS 311.0
Art. 6 Denuncia alla FINMA
1Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA.
2Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.
3La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e, all’occorrenza, emana una decisione.
Art. 7 Foro dell’insolvenza
1Il foro dell’insolvenza è quello in cui ha sede la banca o la succursale di una banca estera in Svizzera.
2Se una banca dispone di più sedi oppure una banca estera dispone di più succursali in Svizzera, sussiste un unico foro dell’insolvenza. Quest’ultimo è stabilito dalla FINMA.
3Il foro dell’insolvenza delle persone fisiche è quello del luogo del domicilio commerciale al momento dell’apertura della procedura di fallimento o di risanamento.
Art. 8 Crediti e impegni iscritti nei libri
Un credito o un impegno della banca sono considerati iscritti nei libri della stessa se tali libri sono tenuti in modo conforme e il liquidatore del fallimento può effettivamente desumere da essi l’esistenza e l’importo del credito o dell’impegno in questione.
Art. 9 Coordinamento
La FINMA e l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e gli organi nazionali ed esteri.
Art. 10 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri
1Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero o una misura di insolvenza estera secondo l’articolo 37g LBCR, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera.
2La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di reciprocità, a condizione che ciò sia nell’interesse dei creditori interessati.
3Stabilisce il foro unico dell’insolvenza in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l’articolo 37g capoverso 4 LBCR.
4La FINMA pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori.
Capitolo 2: Fallimento
Sezione 1: Procedura
Art. 11 Pubblicazione e grida ai creditori
1La FINMA notifica la decisione di fallimento alla banca e la pubblica unitamente alla grida ai creditori.
2La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni:
- a.
- il nome della banca, la sua sede e le sue succursali;
- b.
- la data e il momento della dichiarazione di fallimento;
- c.
- il foro del fallimento;
- d.
- il nome e l’indirizzo del liquidatore del fallimento;
- e.
- l’invito ai creditori e alle persone che rivendicano beni patrimoniali in possesso della banca a notificare al liquidatore del fallimento i loro crediti e le loro pretese entro il termine impartito producendo i rispettivi mezzi di prova;
- f.
- il riferimento ai crediti notificati ai sensi dell’articolo 26;
- g.
- il riferimento agli obblighi di messa a disposizione e di notifica secondo gli articoli 17–19.
3Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori conosciuti.
Art. 12 Designazione di un liquidatore del fallimento
1La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
2Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato.
3La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.
Art. 13 Compiti e competenze del liquidatore del fallimento
Il liquidatore del fallimento conduce la procedura. In particolare:
- a.
- crea i presupposti tecnici e amministrativi per la conduzione della procedura di fallimento;
- b.
- tutela e realizza gli attivi del fallimento;
- c.
- provvede alla gestione necessaria nell’ambito della procedura di fallimento;
- d.
- rappresenta la massa del fallimento in tribunale e davanti ad altre autorità;
- e.
- si occupa, in collaborazione con i responsabili della garanzia dei depositi, dell’accertamento e del pagamento dei depositi garantiti ai sensi dell’articolo 37h LBCR.
Art. 14 Assemblea dei creditori
1Se ritiene opportuno convocare un’assemblea dei creditori, il liquidatore del fallimento presenta una corrispondente richiesta alla FINMA. Quest’ultima decide sulle competenze dell’assemblea dei creditori come pure sui quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni.
2Tutti i creditori possono partecipare all’assemblea dei creditori o farsi rappresentare alla stessa. In caso di dubbio, il liquidatore del fallimento decide in merito all’ammissione.
3Il liquidatore del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulla situazione patrimoniale della banca e sullo stato della procedura.
4I creditori possono deliberare anche per mezzo di circolare. Una richiesta del liquidatore del fallimento è considerata accettata se non è respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito.
Art. 15 Delegazione dei creditori
1La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito alla designazione, alla composizione, ai compiti e alle competenze della delegazione dei creditori.
2Se i responsabili della garanzia dei depositi hanno rimborsato in misura considerevole i depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37h LBCR, un loro rappresentante deve essere nominato in seno alla delegazione dei creditori.
3La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri.
Sezione 2: Attivi del fallimento
Art. 16 Formazione dell’inventario
1Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento.
2La formazione dell’inventario è retta dagli articoli 221–229 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza.
3I valori depositati e separati dalla massa ai sensi dell’articolo 37d LBCR e i fondi d’investimento da scorporare ai sensi dell’articolo 40 LIsFi sono registrati nell’inventario per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento. L’inventario indica i seguenti diritti che sono di ostacolo alla separazione dei beni dalla massa:
- a.
- diritti della banca nei confronti del deponente;
- b.
- diritti della direzione del fondo nei confronti del fondo d’investimento.2
4Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento.
5Sottopone l’inventario al banchiere o all’organo scelto dai proprietari della banca. Questi si pronunciano sulla completezza e sull’esattezza dell’inventario. La loro dichiarazione è ripresa nell’inventario.
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 17 Obblighi di messa a disposizione e di notifica
1I debitori della banca e le persone che detengono beni patrimoniali della banca a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e.
2I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione.
3Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato.
Art. 18 Eccezioni all’obbligo di messa a disposizione
1I titoli che hanno la funzione di garanzia e altri strumenti finanziari non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizzazione da parte del beneficiario di una garanzia.
2Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell’inventario.
3Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento.
Art. 19 Eccezioni all’obbligo di notifica
La FINMA può decidere che i crediti della banca iscritti nei libri non siano notificati dai loro debitori.
Art. 20 Rivendicazione di terzi
1Il liquidatore del fallimento stabilisce se elementi patrimoniali rivendicati da terzi devono essere messi a disposizione.
2Se ritiene fondata una pretesa di messa a disposizione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di contestazione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF1 e a tale scopo impartisce un congruo termine.
3Se ritiene infondata la pretesa di messa a disposizione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, il liquidatore del fallimento impartisce loro un termine per promuovere l’azione dinanzi al giudice del foro del fallimento. La mancata utilizzazione di questo termine è equiparata alla rinuncia alla messa a disposizione.
4In caso di cessione, l’azione deve essere diretta contro i creditori cessionari. Il liquidatore del fallimento fornisce al o ai terzi i nomi dei creditori cessionari e fissa un termine per agire.
Art. 20a Separazione dei beni dalla massa in caso di fallimento di una direzione del fondo
1Se il proseguimento di un fondo d’investimento è nell’interesse degli investitori, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di trasferire il fondo d’investimento corrispondente con tutti i diritti e gli obblighi a un’altra direzione del fondo.
2Se non si trova nessun’altra direzione del fondo che riprenda il fondo d’investimento, il liquidatore chiede alla FINMA di liquidare il fondo d’investimento corrispondente nell’ambito del fallimento della direzione del fondo.
1 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
Art. 21 Crediti, pretese e revocazioni della massa
1Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione.
2Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi.
3Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285–292 LEF1. La durata di una precedente procedura di risanamento e quella della pregressa emanazione di misure di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR non sono comprese nei termini di cui agli articoli 286–288 LEF.
4Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capoversi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l’autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo.
5Se non avvia un’azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere ai creditori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell’articolo 31.
6Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine.
7La realizzazione secondo l’articolo 31 è esclusa in caso di revocazioni secondo il capoverso 3 come pure in caso di pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 39 LBCR.
Art. 22 Continuazione di procedure civili e amministrative pendenti
1Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano già oggetto di procedure civili o amministrative, e formula proposte alla FINMA in vista della loro continuazione.
2Se la FINMA nega la continuazione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di intentare una procedura ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF1 e a tale scopo impartisce un congruo termine.
Art. 23 Sospensione per mancanza di attivi
1Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.
2In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita.
3Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l’entità delle garanzie.
4Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignoratizio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione.
5La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA.
6Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla procedura di pignoramento si applica l’articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF1.
Sezione 3: Passivi del fallimento
Art. 24 Maggioranza dei creditori
1Se esistono crediti comuni nei confronti della banca, il possesso comune deve essere trattato come un creditore distinto dagli aventi diritto.
2I crediti solidali devono essere accreditati in parti uguali a tutti i creditori solidali, purché la banca non goda di un diritto di compensazione. I singoli riparti sono considerati crediti dei singoli creditori solidali.
Art. 25 Depositi privilegiati
1Sono depositi privilegiati secondo l’articolo 37a LBCR:
- a.
- tutti i crediti dei clienti derivanti da un’attività bancaria o di negoziazione di titoli che sono contabilizzati o dovrebbero essere contabilizzati nella posta di bilancio Impegni risultanti da depositi della clientela;
- b.
- le obbligazioni di cassa contabilizzate nella posta di bilancio Obbligazioni di cassa, depositate presso la banca a nome del deponente.1
2Non sono depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a LBCR:
- a.
- i crediti a titolo del portatore;
- b.
- le obbligazioni di cassa non depositate presso la banca;
- c.
- le domande di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali, come le richieste di risarcimento per valori depositati non esistenti secondo l’articolo 37d LBCR.
3Sono depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati i crediti di fondazioni bancarie secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 19852 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute e di fondazioni di libero passaggio secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio. I crediti sono tuttavia versati alla relativa fondazione bancaria o di libero passaggio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 27 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1309).
2 RS 831.461.3
3 RS 831.425
Art. 26 Esame dei crediti
1Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove.
2Sono da considerare a norma di legge:
- a.
- i crediti risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti; e
- b.
- i crediti iscritti nei libri della banca ai sensi dell’articolo 8.
3Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione di un banchiere o dell’organo scelto dai proprietari della banca in relazione ai crediti non iscritti nei libri.
Art. 27 Collocazione in graduatoria
1Il liquidatore del fallimento decide in merito all’accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria.
2Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento allestisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L’elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria.
3Con il consenso della FINMA, il liquidatore del fallimento può allestire una graduatoria separata per i crediti garantiti da pegno iscritti nel rispettivo registro, qualora sia possibile limitare i rischi sistemici soltanto in tale modo.
Art. 28 Crediti oggetto di procedure civili o amministrative
1I crediti che sono già oggetto di procedure civili o amministrative in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento devono dapprima essere registrati pro memoria nella graduatoria.
2Se rinuncia a continuare la procedura civile o amministrativa, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 LEF1.
3Se la procedura civile o amministrativa non è continuata né dalla massa del fallimento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo.
4Se la procedura civile o amministrativa è continuata da singoli creditori cessionari, l’ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento.
Art. 29 Consultazione della graduatoria
1Nell’ambito dell’articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni.
2Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduatoria può essere consultata.
3Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio dei fallimenti del foro del fallimento.
4Comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri della banca o nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte.
Sezione 4: Realizzazione
Art. 31 Modo di realizzazione
1Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa.
2I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi.
3I beni possono essere realizzati senza indugio se:
- a.
- sono oggetti esposti a rapido deprezzamento;
- b.
- causano spese di amministrazione eccessive;
- c.
- sono negoziati su un mercato rappresentativo; oppure
- d.
- non hanno un valore significativo.
Art. 32 Incanto pubblico
1Gli incanti pubblici sono retti dagli articoli 257–259 LEF1, salvo disposizione contraria della presente ordinanza.
2Il liquidatore del fallimento effettua l’incanto. Nelle condizioni d’incanto può fissare un’offerta minima per il primo incanto.
3Rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d’incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio di esecuzione o l’ufficio dei fallimenti del luogo in cui si trova la cosa.
Art. 33 Cessione dei diritti
1Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell’articolo 260 LEF1 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.
2I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell’azione proposta.
3Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti trascorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA, decide sull’eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.
Art. 34 Impugnazione di atti di realizzazione
1Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione.
2Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione.
3 Una cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 33 non è considerata un atto di realizzazione.
4Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.
Sezione 5: Ripartizione
Art. 35 Impegni della massa
Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine:
- a.
- gli impegni secondo l’articolo 37 LBCR e l’articolo 43 della presente ordinanza;
- b.
- gli impegni contratti dalla massa del fallimento nel corso della procedura di fallimento;
- c.
- tutte le spese per l’apertura e l’esecuzione della procedura di fallimento;
- d.
- gli impegni nei confronti di un terzo depositario ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20081 sui titoli contabili.
Art. 36 Ripartizione
1Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA.
2Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. Non è necessario tenere conto dell’esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell’articolo 260 LEF1.
3Dopo l’approvazione dello stato di ripartizione, il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori.
4Non sono effettuati pagamenti per crediti:
- a.
- il cui stato o entità non sono stati determinati definitivamente;
- b.
- i cui aventi diritto non sono stati identificati definitivamente;
- c.
- che sono in parte coperti da garanzie non realizzate all’estero o che sono coperti ai sensi dell’articolo 18; oppure
- d.
- che saranno probabilmente tacitati in parte nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all’estero in relazione con il fallimento.
5Se è allestita una graduatoria separata ai sensi dell’articolo 27 capoverso 3, previa autorizzazione della FINMA il liquidatore del fallimento può effettuare la ripartizione dopo l’entrata in vigore della graduatoria separata e indipendentemente dall’entrata in vigore della graduatoria relativa agli altri crediti.
Art. 37 Attestato di carenza di beni
1I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfetario, un attestato di carenza di beni per l’ammontare scoperto del loro credito, conformemente all’articolo 265 LEF1.
2Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento dei loro riparti.
Art. 38 Deposito
1Fatte salve le disposizioni sugli averi non rivendicati, la FINMA adotta i provvedimenti necessari per il deposito dei riparti non ancora versati come pure dei valori in deposito separati e non messi a disposizione.
2I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono realizzati e ripartiti ai sensi dell’articolo 39, fatte salve disposizioni di diverso tenore previste da leggi specifiche.
Art. 39 Beni scoperti successivamente
1Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA incarica un liquidatore del fallimento di riprendere la procedura di fallimento senza ulteriori formalità.
2I beni patrimoniali o le pretese scoperti successivamente sono ripartiti tra i creditori che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Impartisce a tale scopo un congruo termine.
3Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali scoperti in un secondo momento, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura stessa. La FINMA conferisce i beni patrimoniali scoperti in un secondo momento a favore della Confederazione.
Capitolo 3: Risanamento
Sezione 1: Procedura
Art. 40 Condizioni
1Le prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari sono fondate se al momento della decisione vi sono indizi sufficientemente attendibili che:
- a.
- con il risanamento i creditori si trovino presumibilmente in una posizione migliore rispetto al fallimento; e
- b.
- la procedura di risanamento possa essere eseguita sotto il profilo temporale e materiale.
2Non sussiste alcun diritto all’apertura di una procedura di risanamento.
Art. 41 Apertura
1La FINMA apre la procedura di risanamento mediante decisione.
2Rende pubblica senza indugio l’apertura della procedura.
3Nella decisione di apertura la FINMA disciplina se le misure di protezione esistenti in virtù dell’articolo 26 LBCR vadano mantenute o modificate, oppure se sia necessario disporre nuove misure di protezione.
4All’apertura della procedura di risanamento la FINMA può già omologare il piano di risanamento.
Art. 42 Incaricato del risanamento
1La FINMA designa mediante decisione un incaricato del risanamento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni.
2Se designa un incaricato del risanamento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado – in termini di tempo e competenze professionali – di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non non si oppongano al conferimento del mandato.
3La FINMA stabilisce le attribuzioni dell’incaricato del risanamento e se questi possa agire in luogo degli organi bancari. Durante la procedura di risanamento, l’incaricato può contrarre impegni a carico della banca in vista del risanamento.
4La FINMA definisce le modalità del mandato, in particolare per quanto riguarda le spese, il rendiconto e il controllo dell’incaricato del risanamento.
Art. 43 Impegni durante la procedura di risanamento
Gli impegni che la banca contrae nel corso della procedura di risanamento con il consenso dell’incaricato del risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento del risanamento, nella successiva procedura di fallimento in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti.
Art. 44 Piano di risanamento
1Il piano di risanamento presenta gli elementi fondamentali del risanamento, della futura struttura del capitale e del modello di attività della banca dopo il risanamento e spiega il modo in cui esso soddisfa i requisiti di omologazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LBCR.
2Il piano di risanamento si esprime inoltre in merito ai seguenti elementi:
- a.
- la prevista osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- b.
- gli attivi e i passivi della banca;
- c.
- la futura organizzazione e gestione della banca e, se la banca fa parte di un gruppo o un conglomerato di banche, la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;
- d.
- se e in quale misura il piano di risanamento costituisce un’ingerenza nei diritti dei creditori bancari nonché ai proprietari;
- e.
- se sono esclusi il diritto di domandare la revocazione e le pretese fondate sulla responsabilità della banca ai sensi dell’articolo 32 LBCR;
- f.
- gli organi bancari esistenti che continueranno a essere responsabili della gestione della banca e il motivo per cui ciò è nell’interesse della banca, dei creditori e dei proprietari;
- g.
- la normativa applicabile agli organi bancari uscenti;
- h.
- le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario; e
- i.
- le disposizioni delle sezioni 3 e 4 del presente capitolo che trovano applicazione nel caso specifico di risanamento.
3La FINMA può richiedere che il piano di risanamento comporti altri elementi.
Sezione 2: Omologazione del piano di risanamento
Art. 45 Omologazione
1La FINMA omologa mediante decisione il piano di risanamento se sono soddisfatte le condizioni previste dalla LBCR e dalla presente ordinanza.
2Pubblica l’omologazione e le grandi linee del piano di risanamento e indica in che modo i creditori interessati e i proprietari possono consultare il piano di risanamento.
3Se il piano di risanamento dispone il trasferimento di fondi, il conferimento di diritti e obblighi reali su fondi o modifiche del capitale sociale, tali disposizioni hanno effetto immediato all’atto dell’omologazione del piano di risanamento. Le necessarie iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri devono essere effettuate il più presto possibile.1
1 La correzione del 6 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3099).
Art. 46 Rifiuto da parte dei creditori
1Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto dell’omologazione del piano di risanamento, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo. Tale termine è di almeno dieci giorni lavorativi. Il trasferimento di passivi e di relazioni contrattuali e il connesso cambio di debitori non costituiscono un’ingerenza nei diritti dei creditori.
2I creditori che intendono rifiutare devono notificarlo per scritto. Devono indicare il nome, l’indirizzo, l’entità del credito al momento dell’apertura della procedura di risanamento e il motivo del credito. La lettera di rifiuto deve essere indirizzata all’incaricato del risanamento.
Sezione 3: Misure di capitalizzazione
Art. 47 Disposizioni generali
1Se il piano di risanamento prevede misure di capitalizzazione ai sensi della presente sezione, deve essere garantito che:
- a.
- gli interessi dei creditori prevalgano su quelli dei proprietari e che sia considerata la gerarchia dei creditori;
- b.
- le prescrizioni del Codice delle obbligazioni1 siano applicate per analogia.
2Il diritto d’opzione può essere revocato ai proprietari esistenti se la sua concessione dovesse mettere a rischio il risanamento.
Art. 48 Principi della conversione di capitale di terzi in capitale proprio
Se il piano di risanamento prevede una conversione di capitale di terzi in capitale proprio:
- a.
- l’entità del capitale di terzi da convertire in capitale proprio deve essere tale da consentire alla banca, a risanamento avvenuto, di adempiere con certezza alle esigenze di fondi propri necessari per la continuazione dell’attività operativa;
- b.
- il capitale azionario deve essere integralmente ridotto prima della conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
- c.
- la conversione di capitale di terzi in capitale proprio può essere eseguita soltanto a condizione che gli strumenti di debito emessi dalla banca in fondi propri di base supplementari o fondi propri complementari, come ad esempio i prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili, siano stati convertiti in capitale proprio;
- d.
- per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio va osservata la seguente graduatoria, fermo restando che i crediti del grado successivo possono essere convertiti solo se la conversione dei crediti del grado precedente non è sufficiente per soddisfare i requisiti minimi in materia di fondi propri di cui alla lettera a:
- 1.
- crediti postergati, senza computo dei fondi propri,
- 2.
- altri crediti, sempreché non siano esclusi dalla conversione, ad eccezione dei depositi, e
- 3.
- depositi, a condizione che non siano privilegiati.
Art. 49 Convertibilità dei crediti
Tutto il capitale di terzi può essere convertito in capitale proprio. Sono esclusi:
- a.
- i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF1 e dell’articolo 37a capoversi 1–5 LBCR nella misura del privilegio;
- b.
- i crediti garantiti nei limiti della loro garanzia e i crediti compensabili nei limiti della loro compensabilità, a condizione che il creditore possa rendere subito verosimile lo stato, l’entità e il fatto che il credito sia oggetto di un corrispondente accordo o che ciò sia iscritto nei libri contabili della banca.
Art. 50 Riduzione del credito
Oltre o al posto della conversione di capitale di terzi in capitale proprio, la FINMA può disporre una riduzione parziale o integrale del credito. Gli articoli 48 lettere a–c e 49 si applicano per analogia.
Sezione 4: Continuazione di taluni servizi bancari
Art. 51 Continuazione di servizi bancari
1Se prevede la continuazione di singoli o svariati servizi bancari e il trasferimento di parte dei beni patrimoniali o delle relazioni contrattuali della banca a un altro soggetto di diritto tra cui una banca transitoria, il piano di risanamento deve segnatamente:
- a.
- designare il o i soggetti di diritto cui vanno trasferiti siffatti servizi bancari ed elementi patrimoniali;
- b.
- descrivere i valori patrimoniali, segnatamente gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali che sono in parte da trasferire, nonché la loro contropartita;
- c.
- descrivere i servizi bancari da continuare e trasferire;
- d.
- indicare le misure di capitalizzazione adottate e, in caso di trasferimento di servizi bancari a una banca transitoria, precisare le modalità di ripartizione degli attivi e dei passivi tra la banca e la banca transitoria;
- e.
- prevedere l’obbligo per la banca di adottare le misure ed eseguire gli interventi necessari affinché tutti i valori patrimoniali e gli oggetti da trasferire, segnatamente anche quelli detenuti all’estero o retti dal diritto estero, possano essere trasferiti all’altro soggetto di diritto;
- f.
- specificare se sia necessaria una compensazione di valore, come calcolarla e se occorra fissare una somma di compensazione massima;
- g.
- indicare se e in che modo la banca e l’altro soggetto di diritto utilizzino in comune sistemi e applicazioni, e, in caso di continuazione dei servizi bancari attraverso una banca transitoria, come siano garantiti a quest’ultima l’accesso e la fruizione delle infrastrutture del traffico dei pagamenti e del mercato finanziario;
- h.
- illustrare in che modo, nell’intento di salvaguardare il legame giuridico ed economico di attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia garantito che possano essere trasferiti unicamente:
- 1.
- i crediti compensabili e gli impegni della banca nei confronti di una o più controparti, in particolare quelli oggetto di un accordo di compensazione,
- 2.
- i crediti garantiti e gli impegni, insieme alle rispettive garanzie, e
- 3.
- i finanziamenti strutturati o gli accordi equiparabili sul mercato dei capitali, nei quali la banca figura come parte, con tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.
2Non appena il piano di risanamento omologato diventa esecutivo o, nel caso di una banca di rilevanza sistemica, con l’omologazione del piano di risanamento, tutti i beni patrimoniali o le relazioni contrattuali da trasferire passano, unitamente a tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, al nuovo o ai nuovi soggetti di diritto con effetto al momento dell’omologazione del piano di risanamento.
Art. 52 Banca transitoria
1La banca transitoria ha la funzione di consentire la continuazione provvisoria di singoli servizi bancari ad essa trasferiti.
2La FINMA rilascia alla banca transitoria un’autorizzazione limitata a due anni. Può derogare alle condizioni ordinarie di autorizzazione in occasione del rilascio. L’autorizzazione può essere prolungata.
Capitolo 4: Protezione delle infrastrutture del mercato finanziario
Art. 53
Abrogato
Art. 54 Vincolatività delle istruzioni impartite a una controparte centrale, un depositario centrale o un sistema di pagamento
1Sono misure che possono limitare la vincolatività giuridica di un’istruzione ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 della legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi):
- a.
- la dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 33–37g LBCR; e
- b.
- le misure di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere f–h LBCR.
2Nella sua decisione, la FINMA dispone esplicitamente il momento a decorrere dal quale si applicano le misure di cui al capoverso 1.
Art. 55 Accordi di compensazione
Gli accordi di compensazione di cui all’articolo 27 capoverso 3 LBCR comprendono segnatamente:
- a.
- le disposizioni sul netting in accordi quadro o bilaterali;
- b.
- le disposizioni sulla compensazione e sul netting nonché gli accordi sull’insolvenza di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 LInFi1.
Capitolo 5: Differimento della disdetta di contratti
Art. 56 Contratti
1L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2bis dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR) si applica:
- a.
- ai contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a titoli, diritti valori o titoli contabili e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- b.
- ai contratti sull’acquisto e sulla vendita con fornitura a una data futura, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a beni e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti;
- c.
- ai contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
- d.
- ai contratti su operazioni «swap» concernenti tassi d’interesse, divise, valute, beni come pure titoli, diritti valori, valori contabili, agenti atmosferici, emissioni o inflazione, e alle relative operazioni concernenti indici che li contengono, compresi i derivati di credito e le opzioni su tassi d’interesse;
- e.
- agli accordi di credito in relazione interbancaria;
- f.
- a tutti gli altri contratti con il medesimo effetto di quelli menzionati alle lettere a–e;
- g.
- ai contratti di cui alle lettere a–f stipulati sotto forma di accordi quadro (master agreements);
- h.
- ai contratti delle società del gruppo estere di cui alle lettere a–g, purché una banca o una società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera garantisca l’adempimento.
2L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2bis OBCR non si applica:
- a.
- ai contratti che non motivano la disdetta o l’esercizio di diritti ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 LBCR né direttamente né indirettamente mediante una misura della FINMA secondo il capo undicesimo della LBCR;
- b.
- ai contratti che vengono conclusi o compensati direttamente o indirettamente mediante un’infrastruttura del mercato finanziario o un sistema organizzato di negoziazione;
- c.
- ai contratti in cui è controparte una banca centrale;
- d.
- ai contratti di società del gruppo che non operano nel settore finanziario;
- e.
- ai contratti con controparti che non sono imprese ai sensi dell’articolo 77 dell’ordinanza del 25 novembre 20153 sull’infrastruttura finanziaria;
- f.
- ai contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari sul mercato;
- g.
- alle modifiche di contratti in essere che, in virtù delle condizioni contrattuali vigenti, si producono senza ulteriore intervento delle parti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 9 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1675).
2 RS 952.02
3 RS 958.11
Art. 57
…
1 Abrogato dal n. II 1 dell’all. 2 all’O FINMA del 3 dic. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5509).
Capitolo 6: Chiusura della procedura
Art. 58 Rapporto finale
1Il liquidatore del fallimento o l’incaricato del risanamento presenta alla FINMA un rapporto finale sommario sull’andamento della procedura di fallimento o di risanamento.
2Il rapporto finale del liquidatore del fallimento contiene inoltre:
- a.
- considerazioni sulla liquidazione di tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa;
- b.
- indicazioni sullo stato dei diritti ceduti ai creditori secondo l’articolo 260 LEF1; nonché
- c.
- un elenco dei riparti non versati nonché dei valori in deposito separati e non messi a disposizione, con l’indicazione dei motivi per i quali il versamento o la messa a disposizione non hanno ancora potuto essere effettuati.
3La FINMA pubblica la chiusura della procedura di fallimento o di risanamento.
Art. 59 Conservazione degli atti
1La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi all’insolvenza e all’attività commerciale della banca dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento o di risanamento.
2I documenti relativi all’insolvenza e quelli relativi all’attività commerciale della banca ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di fallimento o di risanamento.
3Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 60 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1L’ordinanza FINMA del 30 giugno 20051 sul fallimento bancario è abrogata.
1 [RU 2005 3539, 2008 5613 n. I 3, 2009 1769]
2 La mod. può essere consultata alla RU 2012 5573.
Art. 61 Disposizioni transitorie
Alle procedure pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 61a Disposizione transitoria della modifica del 9 marzo 2017
1Gli obblighi di cui all’articolo 12 capoverso 2bis OBCR2 in combinato disposto con l’articolo 56 devono essere rispettati:
- a.
- al termine dei dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente modifica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con banche e società di intermediazione mobiliare o con controparti che sarebbero considerate tali se avessero la loro sede in Svizzera;
- b.
- al termine dei 18 mesi successivi all’entrata in vigore della presente modifica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con altre controparti.
2In casi motivati, la FINMA può concedere a singoli istituti un prolungamento dei termini di applicazione.
1 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 9 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1675).
2 RS 952.02
Art. 62 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.