Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20063,
decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La Confederazione istituisce un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
- a.
- legge del 25 giugno 19301 sulle obbligazioni fondiarie;
- b.
- legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione;
- c.
- legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi;
- d.
- legge dell’8 novembre 19344 sulle banche;
- e.5
- legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari;
- f.
- legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro;
- g.
- legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori;
- h.9
- legge del 19 giugno 201510 sull’infrastruttura finanziaria;
- i.11
- legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari.
2La presente legge stabilisce l’organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
1 RS 211.423.4
2 RS 221.229.1
3 RS 951.31
4 RS 952.0
5 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 RS 954.1
7 RS 955.0
8 RS 961.01
9 Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
10 RS 958.1
11 Introdotta dall’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
12 RS 950.1
Art. 2 Relazione con le leggi sui mercati finanziari
1 La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.
2Gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell’imposizione alla fonte in ambito internazionale e le convenzioni interstatali afferenti, riguardanti segnatamente le verifiche transfrontaliere e l’accesso al mercato, prevalgono sulla presente legge e sulle leggi concernenti i mercati finanziari.1
1 Introdotto dall’art. 46 della LF del 15 giu. 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale, in vigore dal 20 dic. 2012 (RU 2013 27; FF2012 4343).
Art. 3 Assoggettati alla vigilanza
Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:
- a.
- le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e
- b.
- gli investimenti collettivi di capitale;
- c.1
- ...
1 Abrogata dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 4 Obiettivi della vigilanza
Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest’ultima di affrontare le sfide future.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).
Titolo secondo: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 5 Forma giuridica, sede e nome
1L’autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.
2Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».
3La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).
Art. 6 Compiti
Art. 7 Principi di regolazione
1La FINMA disciplina per il tramite di:
- a.
- ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
- b.
- circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:1
- a.
- i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
- b.
- le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
- c.2
- la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
- d.
- gli standard internazionali minimi.
3La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza.
4Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati.
5Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF)3.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293).
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 1: Organi e personale
Art. 8 Organi
Gli organi della FINMA sono:
- a.
- il consiglio di amministrazione;
- b.
- la direzione;
- c.
- l’ufficio di revisione.
Art. 9 Consiglio di amministrazione
1Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:
- a.
- stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b.
- decide in merito agli affari di grande portata;
- c.
- emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;
- d.
- sorveglia la direzione;
- e.
- istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
- f.
- allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;
- g.
- nomina il direttore, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
- h.
- nomina i membri della direzione;
- i.
- emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa;
- j.
- approva il preventivo.
2Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.
3Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale è applicabile per analogia.
4Il presidente non può svolgere un’altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti della FINMA.
5Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.
Art. 10 Direzione
1La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
2La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
- b.
- elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;
- c.
- adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.
3Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.
Art. 11 Rappresentanza specialistica
1La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.
2Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un’adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.
Art. 12 Ufficio di revisione
Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.
Art. 13 Personale
1La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.
2L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale si applica per analogia.
3La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.
4Il consiglio d’amministrazione disciplina mediante ordinanza:
- a.
- il rapporto di lavoro del personale, in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l’obbligo di fedeltà e la disdetta;
- b.
- la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della FINMA.
5Esso sottopone per approvazione l’ordinanza al Consiglio federale.
1 Nuovo testo giusta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 172.220.1
Art. 13a Trattamento dei dati
1La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d’informazione i dati del suo personale necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
- a.
- la costituzione, l’esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro;
- b.
- la gestione del personale e dei salari;
- c.
- lo sviluppo del personale;
- d.
- la valutazione delle prestazioni;
- e.
- i provvedimenti d’integrazione in caso di malattia e infortunio.
2Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
- a.
- dati relativi alla persona;
- b.
- dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
- c.
- dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
- d.
- dati necessari nel quadro della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- e.
- atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
3Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
- a.
- l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione;
- b.
- il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
- c.
- le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- d.
- le categorie di dati di cui al capoverso 2;
- e.
- la protezione e la sicurezza dei dati.
1 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 14 Segreto d’ufficio
1Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.
2L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo della FINMA.
3Senza l’accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.
4Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori).1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria
Art. 15 Finanziamento
1La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
2La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:
- a.1
- ...
- abis.2
- per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 20184 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;
- ater.6
- per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 20157 sull’infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
- b.
- per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
- c.
- per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d’assicurazioni ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali;
- d.10
- per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
- e.12
- per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.
3Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
- a.
- le basi di calcolo;
- b.
- gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
- c.
- la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
1 Privo d’oggetto, vedi art. 75 cpv. 5 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1)
2 Introdotta dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 RS 952.0
4 RS 954.1
5 RS 211.423.4
6 Ex lett. abis. Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
7 RS 958.1
8 RS 951.31
9 RS 961.01
10 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
11 RS 955.0
12 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 16 Riserve
Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.
Art. 17 Tesoreria
1L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.
2Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.
3L’Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.
Art. 18 Rendiconto
1Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.
2Esso segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.
3Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.
Art. 19 Responsabilità
1Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.2
2La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:
- a.
- hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
- b.
- i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.
1 RS 170.32
2 Nuovo testo giusta dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Sezione 3: Indipendenza e vigilanza
Art. 21
1La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2Essa discute almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.
3Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFF.
4Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.
Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati
Art. 22 Informazione del pubblico
1La FINMA informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.
2Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione è necessaria:
- a.
- alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
- b.
- alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure
- c.
- alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.
3Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell’interessato.
4Nell’ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.
Art. 23 Trattamento dei dati ed elenco pubblico
1Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli.
2La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L’elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.
Capitolo 3: Strumenti di vigilanza
Sezione 1: Verifica (audit)
Art. 24 Principio
1La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
- a.
- società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell’articolo 9a della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori; o
- b.
- incaricati di verifiche conformemente all’articolo 24a.
2La verifica si concentra in particolare sui rischi che l’assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni3.
4Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
5I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
2 RS 221.302
3 RS 220
Art. 24a Incaricati di verifiche
1La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza.
2Definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato della verifica.
3I costi dell’incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
1 Introdotto dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica
1L’assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all’incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.
2L’assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit.
1 Nuovo testo giusta dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 26
…
1 Abrogato dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 27 Rendiconto e provvedimenti
1La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La società di audit mette il rapporto a disposizione dell’organo di direzione supremo dell’assoggettato sottoposto a vigilanza.1
2Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA.
3In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 28 Vigilanza sulle società di audit
2La FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.2
1 Abrogato dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 28a Scelta e cambiamento della società di audit
1Per la verifica nel quadro di una procedura di autorizzazione e per le altre verifiche devono essere incaricate due diverse società di audit.
2In casi motivati la FINMA può esigere che l’assoggettato alla vigilanza cambi la società di audit.
3Prima di ordinare un cambiamento secondo il capoverso 2 la FINMA informa l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
1 Introdotto dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza
Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica
1Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento
Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.
Art. 31 Ripristino della situazione conforme
1La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.
2Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.1
1 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 32 Decisione di accertamento ed esecuzione sostitutiva
1La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
2Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata o farla eseguire da terzi.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 33 Divieto di esercizio della professione
1Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.
2Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.
Art. 33a Divieto di esercizio dell’attività
1La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l’esercizio dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne:
- a.
- i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;
- b.
- i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l’attività di consulente alla clientela.
2Se il divieto comprende un’attività nell’ambito della vigilanza esercitata da un organismo di vigilanza, quest’ultimo è informato della decisione.
1 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza
1In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l’indicazione dei dati personali.
2La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.
Art. 35 Confisca
1La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale1 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
Art. 36 Incaricato dell’inchiesta
1La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell’inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
2La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato dell’inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l’incaricato dell’inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.
3Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l’accesso ai loro locali all’incaricato dell’inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.
4I costi dell’incaricato dell’inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
Art. 37 Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento o dell’abilitazione
1La FINMA revoca l’autorizzazione, il riconoscimento o l’abilitazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.2
2Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l’attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.
3Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere
Art. 38 Autorità penali
1La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti nell’ambito della loro collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti.1
2Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.
3La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 39 Altre autorità nazionali
1La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.
1bisLa FINMA e l’autorità di vigilanza secondo la legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l’altra autorità di vigilanza.3
2La FINMA può inoltre scambiare con il DFF informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario.4
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
2 RS 832.12
3 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Art. 40 Motivi di rifiuto
La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:
- a.
- le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell’opinione;
- b.
- la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l’adempimento dei suoi compiti;
- c.
- la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.
Art. 41 Controversie
Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d’opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall’altro.
Art. 41a Notificazione delle sentenze
1I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze pronunciate nelle controversie tra gli assoggettati alla vigilanza e i creditori, gli investitori o gli assicurati.
2La FINMA inoltra all’organismo di vigilanza le sentenze che riguardano gli assoggettati alla vigilanza di quest’ultimo.
1 Introdotto dall’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Sezione 4: Collaborazione con servizi esteri
Art. 42 Assistenza amministrativa
1La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.
2La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
- a.
- tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure sono ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;
- b.
- le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA e le autorità, i tribunali e gli organi esteri coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di titolari dell’autorizzazione.
4L’assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La FINMA tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.
5D’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l’assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 42a Procedura di assistenza amministrativa
1Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l’interrogatorio conformemente all’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
2Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3–6.
3La FINMA può negare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere. È fatto salvo l’articolo 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
4In via eccezionale, la FINMA può prescindere dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. In questi casi i clienti interessati devono essere informati a posteriori.
5Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell’informazione i detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al momento dell’informazione a posteriori, i detentori e le autorità non possono informare i clienti in merito alla richiesta.
6Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni a un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile. Nei casi di cui al capoverso 4 può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’illiceità.
1 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
2 RS 172.021
Art. 42b Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali
1Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni.
2Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d’intesa con il DFF.
3In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
- a.
- queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’adempimento di compiti in relazione con l’elaborazione e l’osservanza di standard di regolamentazione oppure per l’analisi di rischi sistemici;
- b.
- è garantita la tutela del segreto.
4La FINMA concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e della loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.
1 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 42c Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza
1Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:
- a.
- sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2;
- b.
- sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.
2Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.
3La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 va previamente notificata alla FINMA.
4La FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa.
5Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.
1 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 43 Verifiche transfrontaliere
1La FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all’estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.1
2Essa può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:
- a.
- tali autorità siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull’attività degli assoggettati oggetto della verifica; e
- b.
- siano adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa di cui all’articolo 42 capoverso 2.2
3Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie all’attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:
- a.
- sia organizzato in maniera adeguata;
- b.
- rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;
- c.
- sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile;
- d.
- rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e
- e.
- adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.3
3bisSe, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all’amministrazione di beni, al commercio di valori mobiliari oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l’articolo 42a.4
3terLa FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sugli assoggettati alla verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.5
4La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.6
5Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.
6Sono considerate stabili organizzazioni:
- a.
- le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e
- b.
- altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
4 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
5 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 43a Organismo di vigilanza
1La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari e sui saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 19332 sul controllo dei metalli preziosi è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.
2Prima di iniziare la sua attività, l’organismo di vigilanza necessita di un’autorizzazione della FINMA; è assoggettato alla vigilanza di quest’ultima.
3Se è riconosciuto quale organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 della legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro, l’organismo di vigilanza può esercitare la vigilanza anche sugli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro, relativamente al rispetto degli obblighi definiti da tale legge.
4Se svolge anche l’attività di organismo di autodisciplina secondo il capoverso 3, l’organismo di vigilanza provvede affinché ciò sia riconoscibile in ogni momento ai terzi.
Art. 43b Vigilanza continua
1L’organismo di vigilanza verifica in modo continuato se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari nonché i saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 19332 sul controllo dei metalli preziosi rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.
2Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l’organismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA.
3Il Consiglio federale stabilisce i principi e i contenuti della vigilanza continua. A tal fine tiene conto delle dimensioni e dei rischi d’impresa degli assoggettati alla vigilanza. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
Capitolo 2: Autorizzazione
Art. 43c Principio
1La FINMA rilascia un’autorizzazione all’organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.
2Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell’organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione.
3La modifica di fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all’obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA.
4Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l’attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza.
Art. 43d Organizzazione
1L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
2Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.
3Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti.
4Dispone di una direzione quale organo operativo.
Art. 43e Garanzia e indipendenza
1L’organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.
2Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
3La maggioranza delle persone incaricate dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.
4I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.
5Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell’organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell’organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori.
Art. 43f Finanziamento e riserve
1L’organismo di vigilanza finanzia la sua attività di vigilanza e le sue prestazioni mediante contributi degli assoggettati alla vigilanza interessati.
2Per svolgere la sua attività di vigilanza l’organismo di vigilanza costituisce entro un congruo termine riserve pari al suo preventivo annuale.
3La Confederazione può concedere all’organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui al capoverso 2.
Art. 43g Responsabilità
L’articolo 19 si applica per analogia anche all’organismo di vigilanza.
Capitolo 3: Vigilanza sugli organismi di vigilanza
Art. 43h Principio
1L’organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza.
2La FINMA verifica se l’organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza.
3L’organismo di vigilanza fornisce alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest’ultima per eseguire la vigilanza sugli organismi di vigilanza.
Art. 43i Misure
1Se l’organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie.
2La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un’attività irreprensibile.
3Se nessun’altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l’organismo di vigilanza e delegare l’attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza.
4Se vi sono indizi di irregolarità e l’organismo di vigilanza non provvede a ripristinare la situazione conforme, la FINMA può:
- a.
- procedere a una verifica dell’assoggettato;
- b.
- incaricare uno specialista secondo l’articolo 24a di eseguire una verifica; o
- c.
- avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37.
Capitolo 4: Trattamento dei dati
Art. 43j
L’articolo 23 si applica per analogia.
Capitolo 5: Strumenti di vigilanza dell’organismo di vigilanza
Art. 43k Verifica ( audit)
1L’organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit:
- a.
- abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori;
- b.
- sufficientemente organizzate per effettuare tali verifiche; e
- c.
- che non esercitano nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.
2Se la verifica è effettuata da una società di audit secondo il capoverso 1, gli auditor responsabili della verifica devono:
- a.
- essere abilitati dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
- b.
- disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.
3Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a–28a si applicano per analogia.
4Su ordine dell’organismo di vigilanza, gli assoggettati alla vigilanza versano un anticipo dei costi.
Art. 43l Obbligo d’informazione e di notifica
1Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in assoggettati alla vigilanza devono fornire all’organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che effettuano verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio all’organismo di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.
Titolo quarto: Disposizioni penali
Art. 44 Esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina
1Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro un’attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l’affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.3
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 RS 955.0
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
4 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 45 Comunicazione di informazioni false
1Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di vigilanza, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:2
- a.3
- fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto;
- b.
- omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta;
- c.
- omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un’intimazione secondo l’articolo 27.
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
4 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 47 Verifica del consuntivo annuale
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
- a.1
- omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA o da un organismo di vigilanza;
- b.
- non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
Art. 48 Inosservanza di decisioni
Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 49 Infrazioni commesse nell’azienda
Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 19741 sul diritto penale amministrativo), se:
- a.
- la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e
- b.
- per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
Art. 50 Competenza
1La legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio.
2Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
3Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.
Art. 51 Riunione del perseguimento penale
1Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.
2Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Art. 52 Prescrizione
Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.
Titolo quinto: Procedura e tutela giurisdizionale
Art. 53 Procedura amministrativa
Titolo sesto: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Art. 55 Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tal fine considera i principi di regolazione stabiliti dall’articolo 7 capoverso 2 e tiene conto della maggioranza degli assoggettati alla vigilanza interessati. Sono fatte salve esigenze più severe, in particolare in caso di rischi per la stabilità del sistema finanziario.
2Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 56 Esecuzione
La FINMA è competente per l’esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.
Capitolo 2: Modifica di altri atti normativi
Art. 57
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 58 Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2018
Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 43c capoverso 1 devono essere sottoposte alla FINMA nei primi sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018. La FINMA decide entro sei mesi dal ricevimento della domanda.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
Art. 59 Trasferimento dei rapporti di lavoro
1Conformemente all’articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.
2Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell’ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.
3Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.
4La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.
Art. 60 Datore di lavoro competente
1La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:
- a.
- che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall’Ufficio federale delle assicurazioni private e dall’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e
- b.
- le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l’inizio dell’incapacità lavorativa che provoca successivamente l’invalidità precede l’entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.