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Art. 147 Violazione del segreto professionale
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: - a.
- rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un’infrastruttura del mercato finanziario;
- b.
- tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale;
- c.
- rivela a un’altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c. 3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.72 4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.
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Art. 148 Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: - a.
- viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 16);
- b.
- non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 9 e 17, non le presenta oppure le presenta con indicazioni inesatte o in ritardo.
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Art. 149 Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: - a.
- viola l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 38;
- b.
- viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 39.
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Art. 150 Violazione di obblighi concernenti il commercio di derivati
È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola: - a.
- l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 97;
- b.
- l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104;
- c.
- gli obblighi di riduzione del rischio di cui agli articoli 107–110;
- d.
- l’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 112.
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Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione
1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: - a.
- viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 o 121;
- b.
- omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
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Art. 152 Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta
È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all’obbligo di presentare un’offerta (art. 135) stabilito in una decisione passata in giudicato.
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Art. 152a Violazione degli obblighi da parte dell’offerente 73
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, fornisce nel prospetto o nell’annuncio indicazioni inveritiere o incomplete (art. 127 e 131 lett. a). 2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
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Art. 153 Violazione degli obblighi da parte della società bersaglio
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: - a.
- omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un’offerta o non lo pubblica (art. 132 cpv. 1);
- b.
- fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 132 cpv. 1).
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
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Art. 154 Sfruttamento di informazioni privilegiate
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l’emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale: - a.74
- sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
- b.
- comunicando ad altri un’informazione privilegiata;
- c.75
- sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di derivati relativi a tali valori.
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi. 3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.76 4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.77 74 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). 75 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). 76 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). 77 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
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Art. 155 Manipolazione dei corsi
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:78 - a.
- diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;
- b.
- effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi. 78 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
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Art. 156 Competenza
1 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 154 e 155 competono alla giurisdizione federale. La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio alle autorità cantonali è esclusa. 2 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell’articolo 147 competono ai Cantoni.
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