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Art. 52a Procedura
1 Se vi sono buone prospettive di risanare l’impresa di assicurazione o di continuare a offrire singoli servizi assicurativi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. 2 Essa pronuncia le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento. 3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare e attuare un piano di risanamento. 4 Può disciplinare i particolari della procedura.
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Art. 52b Piano di risanamento
1 Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d’insolvenza dell’impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere: - a.
- il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici;
- b.
- la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti;
- c.
- l’adeguamento materiale dei contratti d’assicurazione, segnatamente la limitazione dei diritti degli assicurati derivanti dal contratto d’assicurazione o l’esclusione di tali diritti.
2 Il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, l’impresa di assicurazione adempia le condizioni di autorizzazione e le altre prescrizioni legali. 3 Il piano di risanamento può derogare alle disposizioni del capoverso 2 se il risanamento si limita alla liquidazione ordinata del portafoglio esistente, escludendo la stipulazione di nuovi contratti.
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Art. 52c Trasferimento del portafoglio o di parti di esso nonché di altre parti dell’impresa di assicurazione
1 In caso di trasferimento secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, l’assuntore subentra al posto dell’impresa di assicurazione dopo l’omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 200394 sulla fusione non è applicabile. 2 In casi fondati la FINMA può accordare all’assuntore per un periodo di tempo limitato un allentamento dei requisiti prudenziali previsti in relazione al portafoglio trasferito, se gli interessi degli assicurati rimangono tutelati. 3 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico, la FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati. 4 In caso di trasferimento secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali è esclusa. È fatta salva la riscossione di emolumenti a copertura dei costi.
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Art. 52d Riduzione del capitale proprio esistente e costituzione di nuovo capitale proprio nonché conversione di capitale di terzi in capitale proprio e riduzione dei crediti
1 Nella costituzione di nuovo capitale proprio può essere revocato il diritto di opzione dei proprietari esistenti se il suo esercizio dovesse mettere a rischio il risanamento. 2 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti: - a.
- i crediti compensabili e quelli garantiti;
- b.
- i crediti derivanti da impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i o durante una procedura di risanamento;
- c.
- i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17, se quest’ultimo è sufficiente a garantire le pretese.
3 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse soltanto se: - a.
- il capitale sociale è stato integralmente ridotto;
- b.
- gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che prevedono una conversione in capitale proprio o una riduzione dei crediti in caso di eventi definiti contrattualmente sono stati integralmente ridotti o convertiti in capitale proprio.
4 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente: - a.
- il credito capitale e il pagamento degli interessi di strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l’articolo 9a;
- b.
- gli altri crediti postergati;
- c.
- i crediti della terza classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF95;
- d.
- i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali non è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17;
- e.
- i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17, nella misura in cui non sono coperti;
- f.
- i crediti della seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF;
- g.
- i crediti della prima classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF.
5 Se dopo la conversione sussiste una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2, la FINMA sospende il diritto di voto per la quota che supera il 10 per cento fino alla valutazione della partecipazione qualificata.
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Art. 52e Adeguamento dei contratti d’assicurazione
1 Per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d). 2 Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all’interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d’assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato. 3 L’interesse generale degli assicurati è dato quando l’adeguamento differenziato: - a.
- consente un risanamento globale dell’impresa di assicurazione o di parti di essa; o
- b.
- fornisce un contributo al risanamento maggiore rispetto alla parità di trattamento degli assicurati.
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Art. 52f Diritti degli assicurati in caso di conversione di capitale di terzi in capitale proprio, di riduzione dei crediti e di adeguamento dei contratti d’assicurazione
1 L’impresa di assicurazione informa individualmente gli stipulanti, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del piano di risanamento, in merito all’ingerenza nei diritti degli assicurati e al diritto di disdetta. 2 Gli stipulanti hanno il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione con effetto immediato entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione. 3 Se l’ingerenza nei diritti degli assicurati avviene nel quadro di un trasferimento a un altro soggetto giuridico secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, gli assicurati possono far valere nei confronti dell’impresa di assicurazione da risanare un risarcimento di pari grado equivalente alla perdita finanziaria subita.
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Art. 52g Differimento della disdetta di contratti
1 Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 51a–52m la FINMA può differire: - a.
- la disdetta dei contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta;
- b.
- l’esercizio dei diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 51b.
2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure. 3 La FINMA può disporre il differimento per due giorni lavorativi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine. 4 Il differimento della disdetta di contratti secondo il presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna correnti, in particolare quelli derivanti da operazioni con derivati, prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensionamento di titoli nei confronti di controparti di un’infrastruttura dei mercati finanziari. 5 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1: - a.
- non sono correlati alle misure; e
- b.
- sono riconducibili al comportamento dell’impresa di assicurazione che si trova in una procedura di insolvenza o del soggetto giuridico che riprende integralmente o parzialmente i contratti.
6 Se, alla fine del differimento, le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 correlati alle misure non possono più essere esercitati.
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Art. 52h Differimento della disdetta di contratti di riassicurazione
1 Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 52a–52m nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta, la FINMA può differire la disdetta dei contratti di riassicurazione o l’esercizio dei diritti di disdetta. 2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure. 3 La FINMA può disporre il differimento per quattro mesi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine. Se la FINMA ha omologato un piano di risanamento di cui all’articolo 52b, il differimento termina al più tardi due mesi dopo tale omologazione. 4 Per tutelare gli interessi delle imprese di riassicurazione interessate, durante il differimento la FINMA può conferire a queste ultime diritti di consultazione in merito all’impresa di assicurazione diretta.
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Art. 52i Effetto del risanamento di un’impresa di assicurazione diretta sul contratto di riassicurazione
1 I crediti derivanti da contratti di riassicurazione nei confronti di imprese di riassicurazione sono calcolati in base alle prestazioni assicurative che l’impresa di assicurazione diretta avrebbe dovuto fornire agli assicurati senza riduzione ai sensi degli articoli 52d e 52e. 2 La FINMA può: - a.
- consultare la liquidazione dei sinistri coperti dalle prestazioni ridotte dell’assicurazione diretta e ordinare misure organizzative appropriate, affinché alla liquidazione dei sinistri coperti dalle prestazioni ridotte dell’assicurazione diretta sia durevolmente accordata la dovuta diligenza; o
- b.
- conferire diritti di consultazione supplementari alle imprese di riassicurazione interessate.
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Art. 52j Omologazione del piano di risanamento
1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso: - a.
- adempie le disposizioni di cui all’articolo 52b;
- b.
- si fonda su una valutazione degli attivi e dei passivi dell’impresa di assicurazione e su una stima prudente della necessità di risanamento, conformemente ai principi della presentazione regolare dei conti;
- c.
- non pone presumibilmente i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento;
- d.
- tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
- e.
- tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.
2 L’accordo dei proprietari dell’impresa di assicurazione non è necessario. 3 La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.
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Art. 52k Rifiuto del piano di risanamento
1 Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo. 2 Se almeno la metà dei creditori conosciuti rifiuta il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento.
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Art. 52l Effetto giuridico del piano di risanamento
1 Se il termine concesso per il rifiuto del piano di risanamento scade infruttuosamente, hanno effetto le disposizioni del piano di risanamento previste all’articolo 52k capoverso 1. 2 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto un effetto dichiarativo. Devono essere effettuate il più presto possibile.
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Art. 52m Esercizio di pretese
1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, l’impresa di assicurazione ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici secondo gli articoli 285–292 LEF96. 2 Se il piano di risanamento esclude per l’impresa di assicurazione il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti. 3 La revocazione secondo gli articoli 285–292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA. 4 Per il calcolo dei termini secondo gli articoli 286–288 LEF è determinante, invece del momento della dichiarazione di fallimento, il momento dell’omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione secondo l’articolo 51 capoverso 2 lettera a, b, d, e o i, fa stato il momento della pronuncia di questa decisione. 5 Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall’omologazione del piano di risanamento. 6 Per l’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente agli articoli 752–760 CO97, i capoversi 1–3 si applicano per analogia.
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