Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
del 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 17 dicembre 20041 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); visto l'articolo 15 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 19893 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'Accordo del 19 dicembre 19964 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta,
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Titolo primo: Campo di applicazione
Art. 1 Attività assicurativa in Svizzera
1Vi è attività assicurativa in Svizzera, indipendentemente dal modo e luogo di conclusione del contratto, se:
- a.
- una persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera è stipulante o assicurato; o
- b.
- vengono assicurate cose site in Svizzera.
2Le imprese di assicurazione con sede all'estero e senza filiale in Svizzera non sottostanno alla sorveglianza delle assicurazioni, se in Svizzera esercitano esclusivamente i seguenti affari assicurativi:
- a.
- la copertura di rischi assicurativi connessi con la navigazione marittima, la navigazione aerea e i trasporti transfrontalieri;
- b.
- la copertura di rischi all'estero;
- c.
- la copertura di rischi di guerra.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'intermediazione assicurativa.
Art. 2
Titolo secondo: Avvio dell'attività assicurativa
Capitolo 1: In generale
Art. 3 Estensione dell'autorizzazione
1L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in uno o più rami assicurativi secondo l'allegato 1.1
2L'autorizzazione a esercitare un ramo dell'assicurazione contro i danni permette pure di esercitare i rami assicurativi B1-B13, B16 e B18, sempre che questi rischi:
- a.
- siano connessi con il rischio principale o riguardino l'oggetto coperto contro il rischio principale; e
- b.
- siano garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
3Il rischio compreso nel ramo assicurativo B17 può essere coperto, senza una particolare autorizzazione, alle condizioni di cui al capoverso 2, sempre che questo rischio:
- a.
- sia connesso con i rischi compresi nel ramo assicurativo B18; oppure
- b.
- riguardi controversie o pretese che derivano dall'impiego di navi marittime o che sono in rapporto con tale impiego.
4L'autorizzazione a esercitare i rami assicurativi A1, A3, A4 e A5 come pure B1 e B2 permette pure di esercitare l'assicurazione invalidità.
5L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione diretta permette pure di esercitare la riassicurazione nei rami assicurativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 4 Autorizzazione in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni
1La FINMA1 rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 3 capoverso 2 LSA, se è garantita la protezione degli assicurati, in particolare dai rischi d'insolvenza dell'impresa di assicurazione assuntrice e dagli abusi.
2In caso di fusioni, scissioni e trasformazioni, le imprese interessate devono assicurarsi che i contratti di assicurazione siano mantenuti invariati.
3La richiesta dell'iscrizione di fusioni, scissioni e trasformazioni nel registro di commercio può essere fatta solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.
4Se le fusioni, le scissioni o le trasformazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2 LSA sono state iscritte nel registro di commercio senza l'autorizzazione della FINMA, questa dispone, a spese delle società interessate, i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione legale.
1 Nuova espr. giusta il n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Obbligo di comunicazione in caso di modifiche del piano d'esercizio
Modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 2 LSA devono essere comunicate alla FINMA entro quindici giorni dal momento in cui interviene il relativo fatto.
Art. 5a Assicurazioni complementari delle casse malati
Le casse malati di cui all'articolo 2 della legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) possono esercitare assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal non appena la FINMA rilascia loro l'autorizzazione di cui all'articolo 3 LSA.
1 Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
2 RS832.12
Capitolo 2: Condizioni per l'autorizzazione
Sezione 1: Capitale minimo
Art. 6 Principio
1Se l'attività di un'impresa di assicurazione comprende più rami o più rischi , ai fini della determinazione del capitale minimo è considerato il ramo o il rischio con l'importo più elevato.
1 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4425).
Art. 7 Assicurazione sulla vita
Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita, il capitale minimo ammonta a:
- a.
- 5 milioni di franchi per i rami assicurativi A2.1, A2.4 e A7 come pure per i rami assicurativi A3.3, A3.4 e A6, sempre che siano assicurate unicamente la copertura in caso di decesso o l'esenzione dai premi;
- b.
- 8 milioni di franchi per i rami assicurativi A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 e A5 come pure per i rami assicurativi A3.3, A3.4 e A6, sempre che, oltre alla copertura in caso di decesso e all'esenzione dai premi, sia fornita la copertura del capitale con interesse garantito o altre garanzie;
- c.
- 10 milioni di franchi per il ramo assicurativo A1;
- d.
- 12 milioni di franchi per il ramo assicurativo A1, sempre che sia accordata la copertura totale (gestione del processo di risparmio nella previdenza professionale, con copertura del capitale, garanzia del tasso di interesse minimo e dell'aliquota di conversione).
Art. 8 Assicurazione contro i danni
Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione contro i danni, il capitale minimo ammonta a:
- a.
- 8 milioni di franchi per i rami assicurativi B1-B8 e B10-B15;
- b.
- 3 milioni di franchi per i rami assicurativi B9, B16, B17 e B18.
Art. 9 Riassicurazione
Per le imprese di assicurazione che esercitano la riassicurazione, il capitale minimo ammonta a:
- a.
- 10 milioni di franchi per i rami assicurativi C1 e C2;
- b.
- 3 milioni di franchi per il ramo assicurativo C3.
Art. 10 Deroga al capitale minimo
In circostanze particolari, segnatamente se l'esposizione dell'impresa di assicurazione ai rischi e il volume degli affari previsto lo giustificano, la FINMA può, entro i limiti legali di cui all'articolo 8 capoverso 1 LSA, ammettere deroghe agli importi secondo gli articoli 7-9.
Sezione 2: Fondo d'organizzazione
Art. 11
1Il fondo d'organizzazione corrisponde di regola al 20 per cento del capitale minimo. Esso può essere impiegato per scopi diversi da quelli menzionati nell'articolo 10 capoverso 1 LSA al più presto tre anni dopo essere stato costituito e solo d'intesa con la FINMA.
2Per le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo C3, il fondo d'organizzazione ammonta almeno a 300 000 franchi.
3La FINMA può esigere l'aumento o la ricostituzione del fondo d'organizzazione, qualora il conto annuale dovesse presentare una perdita o l'impresa di assicurazione pianificasse un'estensione straordinaria della sua attività.
Capitolo 3: Disposizioni sulla garanzia
Art. 12 Consiglio di amministrazione
1Il consiglio di amministrazione deve essere composto in modo da poter ottemperare in maniera ineccepibile ai compiti di sorveglianza e di direzione generale dell'impresa di assicurazione. Il consiglio di amministrazione deve in particolare possedere le necessarie conoscenze in materia di assicurazioni.
2Ogni membro del consiglio di amministrazione deve disporre delle conoscenze tecniche e del tempo necessari per adempiere ai propri compiti.
3Il curriculum vitae di ogni nuovo membro va inviato alla FINMA entro quindici giorni dalla nomina.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 13 Doppia funzione
1I membri del consiglio di amministrazione non possono essere allo stesso tempo membri della direzione.
2La funzione del revisore interno è inconciliabile con quella dell'attuario responsabile.
3In singoli casi motivati, la FINMA può autorizzare eccezioni a favore dell'impresa di assicurazione, subordinandole a condizioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 14 Gestione
1Le persone responsabili della gestione devono disporre delle conoscenze necessarie per dirigere i settori dell'impresa di assicurazione loro sottoposti.
2Il curriculum vitae di ogni nuovo membro della direzione va inviato alla FINMA entro quindici giorni dalla nomina.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3989).
Capitolo 4: Disposizioni complementari per le imprese di assicurazione estere
Sezione 1: …
Art. 15
Sezione 2: Mandatario generale
Art. 16 Esigenze
1Il mandatario generale dell'impresa di assicurazione estera ha il domicilio in Svizzera e assume la direzione effettiva della sede per l'insieme degli affari svizzeri.
2Egli deve disporre delle conoscenze necessarie per esercitare l'attività assicurativa.
3Il curriculum vitae di ogni nuovo mandatario generale e la procura della direzione vanno inviati alla FINMA prima della designazione.
Art. 17 Obblighi e attribuzioni
1Il mandatario generale rappresenta l'impresa di assicurazione estera di fronte alla FINMA e a terzi in ogni affare concernente l'esecuzione della legislazione sulla sorveglianza delle assicurazioni. Egli ha in particolare gli obblighi e le attribuzioni seguenti:
- a.
- acquisto o alienazione, per conto dell'impresa di assicurazione, di elementi patrimoniali per la prestazione o il mutamento della cauzione o del patrimonio vincolato secondo le istruzioni dell'impresa di assicurazione o le disposizioni della FINMA;
- b.
- conservazione degli atti e tenuta dei libri e registri presso la sede dell'insieme degli affari svizzeri (art. 19);
- c.
- rilascio di dichiarazioni vincolanti alle autorità dei registri e dei registri fondiari, in esecuzione degli atti giuridici enunciati alla lettera a;
- d.
- rilascio di dichiarazioni riguardanti le tariffe e altri documenti d'assicurazione da utilizzare in Svizzera.
2Egli rappresenta l'impresa di assicurazione innanzi ai tribunali svizzeri e alle autorità d'esecuzione e fallimento e accetta validamente notificazioni e comunicazioni fatte all'impresa di assicurazione.
3Nelle sue competenze non rientrano dichiarazioni concernenti:
- a.
- l'estensione dell'autorizzazione;
- b.
- la rinuncia all'autorizzazione;
- c.
- le modifiche del piano d'esercizio dell'impresa di assicurazione, con riserva del capoverso 1 lettera d;
- d.
- il conto annuale concernente l'insieme degli affari dell'impresa di assicurazione;
- e.
- il trasferimento volontario del portafoglio svizzero delle assicurazioni.
Art. 18 Procura
Art. 19 Conservazione degli atti
1Il mandatario generale conserva i documenti del portafoglio svizzero delle assicurazioni nella sede dell'insieme degli affari svizzeri e tiene i relativi libri e registri.
2A richiesta motivata e col consenso della FINMA, taluni atti possono essere conservati in un altro luogo.
Art. 20 Attività all'estero
1Imprese di assicurazione estere che dalla Svizzera esercitano l'attività esclusivamente all'estero devono provare che sono autorizzate a esercitare l'attività assicurativa nel proprio Stato di sede e che l'autorità di sorveglianza dello Stato di sede è d'accordo con l'istituzione di una succursale in Svizzera.1
2Le disposizioni concernenti il mandatario generale si applicano per analogia.
1 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Titolo terzo: Solvibilità
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 21 Garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria è determinata in funzione della solvibilità e delle riserve tecniche.
Art. 22 Metodi per stabilire la solvibilità
1La solvibilità delle imprese di assicurazione è valutata in base al Test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST). Laddove lo esigano disposizioni contenute in trattati internazionali, essa è inoltre valutata secondo la Solvibilità I.
2Con il SST i fondi propri necessari sono determinati in funzione dei rischi cui è esposta l'impresa di assicurazione (capitale previsto) nonché dei fondi propri computabili (capitale sopportante i rischi).
3Con la Solvibilità I i fondi propri necessari sono determinati in funzione del volume degli affari (margine di solvibilità richiesto) nonché dei fondi propri computabili (margine di solvibilità disponibile).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 22a Strumenti di capitale assorbenti il rischio
1In virtù dei presupposti qui di seguito e con il consenso della FINMA, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, in particolare il capitale ibrido, possono essere computati nel margine di solvibilità disponibile secondo la Solvibilità I ed essere considerati nel capitale sopportante i rischi oppure nel capitale previsto secondo il SST:
- a.
- essi sono stati effettivamente versati e non sono stati garantiti con elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione;
- b.
- essi non possono essere compensati con le pretese dell'impresa di assicurazione;
- c.
- è stabilito in modo irrevocabile che essi sono postergati rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, di fallimento o di concordato dell'impresa di assicurazione o che la realizzazione di talune condizioni li trasforma in capitale proprio statutario;
- d.
- nel contratto è stabilito che l'impresa di assicurazione ha il diritto o l'obbligo, a talune condizioni, di differire o di annullare il pagamento di interessi passivi esigibili;
- e.
- nel contratto è stabilito che il debito e gli interessi non pagati devono poter servire ad assorbire una perdita senza che l'impresa di assicurazione sia costretta a cessare la sua attività;
- f.
- il contratto non contiene clausole secondo cui il debito deve essere rimborsato prima del termine previsto nei casi diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione;
- g.
- essi non possono essere rimborsati anticipatamente su iniziativa del portatore e soltanto con il previo consenso della FINMA. L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità.
2La FINMA può definire i criteri per il computo di strumenti di capitale assorbenti il rischio, segnatamente relativi alla valutazione della qualità degli strumenti, alla loro applicabilità legale, alla fungibilità del capitale e al rischio di perdita del fornitore delle prestazioni.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 22b Limitazione della computabilità secondo il SST
1Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio possono essere considerati al massimo nella misura in cui la somma delle ripercussioni in termini di importo risultanti nel capitale previsto e nel capitale sopportante i rischi non superi il capitale di base.
2Per la considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel capitale sopportante i rischi o nel capitale previsto si applicano inoltre le limitazioni di cui agli articoli 47 e 49.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 22c Limitazione della computabilità secondo la Solvibilità I
1Per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella Solvibilità I valgono le seguenti limitazioni:
- a.
- gli impegni possono essere computati complessivamente fino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, fermo restando che è determinante il più esiguo tra i due importi;
- b.
- gli impegni a scadenza fissa possono essere computati fino a concorrenza del 25 per cento del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, fermo restando che è determinante il più esiguo tra i due importi.
2Negli ultimi cinque anni di validità il computo degli impegni a scadenza fissa è ridotto annualmente del 20 per cento dell'importo nominale originario.
3Se è conferito al creditore il diritto di disdetta, la fine determinante della validità è data dalla scadenza più vicina del rimborso. In casi motivati, la FINMA può ammettere eccezioni.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Capitolo 2: Solvibilità I
Sezione 1: …
Art. 23 a 26
Sezione 2: Margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione contro i danni
Art. 27 Calcolo
1Il margine di solvibilità richiesto è calcolato sulla base dei premi lordi annui (art. 28) o dell'onere medio dei sinistri riferito agli ultimi tre esercizi (art. 29). È determinante il più elevato tra i due risultati.
2Per l'impresa di assicurazione che copre essenzialmente i rischi legati al credito, alla tempesta, alla grandine o al gelo, l'onere medio dei sinistri è calcolato sulla base degli ultimi sette esercizi.
Art. 28 Indice dei premi
1L'indice dei premi è calcolato in base ai premi lordi contabilizzati o ai premi lordi di competenza. È determinante l'importo più elevato.
2Se non è possibile determinare con esattezza i premi dei rami assicurativi B11, B12 e B13, la loro attribuzione può avvenire, con il consenso della FINMA, mediante metodi statistici. Gli importi dei premi di questi rami assicurativi sono in ogni caso maggiorati del 50 per cento.
3L'indice dei premi si ottiene come segue:
- a.
- dalla somma dei premi lordi incassati nell'ambito dell'assicurazione diretta e della riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, entrate accessorie comprese, sono dapprima dedotti i premi annullati e le imposte e tasse riscosse direttamente con i premi;
- b.
- calcolando e addizionando il 18 per cento dei primi 80 milioni di franchi dell'importo secondo la lettera a, e il 16 per cento sulla parte eccedente tale ammontare;
- c.
- il risultato intermedio secondo la lettera b è moltiplicato per il quoziente ottenuto, sulla base degli ultimi tre esercizi, dal rapporto tra l'importo dei sinistri a carico dell'impresa di assicurazione, dedotti i sinistri riassicurati, e l'importo lordo dei sinistri, ma almeno per 0,5.
Art. 29 Indice dei sinistri
1L'indice dei sinistri si calcola sulla base dei versamenti per sinistri corrisposti durante i periodi di cui all'articolo 27 per l'assicurazione diretta e la riassicurazione, maggiorati delle riserve per sinistri in sospeso costituite alla fine dell'ultimo esercizio nei due settori d'attività.
2Se non è possibile determinare con esattezza i sinistri, le riserve o i regressi dei rami assicurativi B11, B12 e B13, la loro attribuzione può avvenire, con il consenso della FINMA, mediante metodi statistici. Gli importi per sinistri, riserve o regressi per questi rami assicurativi sono in ogni caso maggiorati del 50 per cento.
3L'indice dei sinistri si ottiene come segue:
- a.
- dall'importo di cui al capoverso 1 sono dedotte le somme dei regressi incassati durante i periodi di cui all'articolo 27, come pure le riserve per sinistri in sospeso nell'ambito dell'assicurazione diretta e della riassicurazione costituite all'inizio dell'esercizio che precede di due anni la chiusura dell'ultimo esercizio. Se il periodo è pari a sette anni, l'importo da dedurre corrisponde alle riserve costituite all'inizio dell'esercizio che precede di sei anni la chiusura dell'ultimo esercizio;
- b.
- dalla media annua dell'importo così ottenuto si calcolano e si aggiungono il 26 per cento sui primi 56 milioni di franchi e il 23 per cento sulla parte eccedente tale cifra. Il risultato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio;
- c.
- il risultato intermedio è moltiplicato per il quoziente ottenuto, sulla base degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri a carico dell'impresa di assicurazione, dedotti i sinistri riassicurati, e l'importo lordo dei sinistri, ma almeno per 0,5.
Art. 30 Diminuzione del margine di solvibilità richiesto
1Se il margine di solvibilità richiesto risultante dai calcoli secondo gli articoli 27-29, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente, il nuovo margine di solvibilità richiesto corrisponde almeno a quello per l'anno precedente, moltiplicato per il quoziente ottenuto dal rapporto tra le riserve per sinistri in sospeso alla fine dell'ultimo esercizio e le riserve per sinistri in sospeso all'inizio dell'ultimo esercizio, ma almeno per 1.
2Nel calcolo delle riserve non viene considerata la riassicurazione.
Art. 31 Assicurazione malattie
I tassi percentuali secondo gli articoli 28 capoverso 3 lettera b e 29 capoverso 3 lettera b sono ridotti di un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattie, gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:
- a.
- i premi riscossi sono calcolati sulla base di tabelle di morbilità allestite secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazione;
- b.
- è costituita una riserva di senescenza;
- c.
- è riscosso un supplemento per costituire un margine di sicurezza adeguato; e
- d.
- l'assicuratore non può denunciare il contratto, se non nel primo triennio assicurativo.
Art. 32 Prestazioni di assistenza per turisti
Nel ramo assicurativo B18, la somma dei versamenti per i sinistri, di cui si tiene conto nel calcolo dell'indice dei sinistri, corrisponde alle spese cagionate all'impresa dalle prestazioni d'assistenza versate.
Sezione 3: …
Art. 33 a 36
Sezione 4: Margine di solvibilità disponibile
Art. 37 Fondi propri computabili
1Sono fondi propri computabili:1
- a.
- il capitale versato;
- b.
- l'aggio;
- c.
- un eventuale capitale in buoni di partecipazione;
- d.
- le riserve legali, statutarie e libere;
- e.
- il fondo d'organizzazione;
- f.
- gli utili riportati dell'anno precedente;
- g.
- gli utili dell'esercizio chiuso;
- h.2
- …
2Su richiesta motivata dell'impresa di assicurazione, la FINMA può autorizzare il computo di altri elementi quali fondi propri, in particolare:
- a.3
- …
- b.
- le riserve per impegni e perdite futuri non manifestamente attribuite a un caso specifico;
- c.
- le riserve di valutazione quale differenza tra i valori contabili iscritti al bilancio e i corrispondenti valori di mercato per tutti gli elementi eccetto le riserve tecniche e i titoli di credito a interesse fisso di cui all'articolo 110 capoverso 1; in questo caso almeno il 50 per cento del margine di solvibilità richiesto deve essere coperto con altri fondi propri;
- d.4
- gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, se sono adempiuti i presupposti di cui agli articoli 22a-22c.
3Dai fondi propri computabili devono essere dedotti:
- a.5
- …
- b.
- gli elementi patrimoniali immateriali;
- c.
- il riporto delle perdite dell'anno precedente;
- d.
- le perdite dell'esercizio chiuso; e
- e.
- i dividendi previsti e i rimborsi di capitale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Abrogata dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
3 Abrogata dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
5 Abrogata dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 38 Casi particolari
Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione contro i danni o la riassicurazione contro i danni e scontano o riducono le proprie riserve tecniche, il margine di solvibilità disponibile è diminuito della differenza tra le riserve tecniche non scontate o ridotte e le riserve tecniche scontate o ridotte. Un adeguamento per lo sconto della rendita contenuta nelle riserve tecniche non è necessario.
Art. 39
Art. 40 Controllo e rapporto
1L'impresa di assicurazione incarica un organo interno di svolgere il controllo del margine di solvibilità disponibile. Tale organo allestisce un rapporto alla fine di ogni esercizio e lo sottopone alla direzione e alla FINMA entro tre mesi.
2In situazioni particolari la FINMA può ordinare che il rapporto sia allestito più di una volta all'anno.
Capitolo 3: Test svizzero di solvibilità (SST)
Sezione 1: Capitale previsto
Art. 41 Definizione
1Il capitale previsto corrisponde al capitale sopportante i rischi (art. 47-49) che all'inizio dell'anno deve essere presente affinché alla fine dell'anno la media degli elementi possibili del capitale sopportante i rischi sotto un determinato valore soglia (value at risk) (expected shortfall secondo l'allegato 2) sia maggiore o uguale all'importo minimo di cui al capoverso 3.
2Il valore soglia del capitale sopportante i rischi è il valore che è inferiore a tale capitale con un dato livello di probabilità massimo. La FINMA fissa il valore di questo livello di probabilità e annuncia le modifiche al più tardi 12 mesi prima del giorno cui fa riferimento la prima determinazione SST interessata da questa modifica.
3L'importo minimo è il fabbisogno di capitale necessario per costituire il capitale sopportante i rischi da impiegare durante la liquidazione degli obblighi attuariali.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 42 Concetto di determinazione
1La determinazione del capitale previsto si basa su:
- a.
- un modello di quantificazione dei rischi rilevanti;
- b.
- l'analisi di una serie di scenari; e
- c.
- un procedimento di aggregazione che coniuga i risultati del modello e dell'analisi degli scenari.
2La FINMA definisce i rischi rilevanti; ne fanno parte in ogni caso i rischi di mercato, di credito e assicurativi.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Abrogati dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 43
Art. 44 Scenari
1La FINMA definisce eventi ipotetici oppure la combinazione di eventi (scenari) che possono verificarsi entro un anno con una determinata probabilità e che in una determinata misura influiscono sfavorevolmente sull'impresa di assicurazione.1
2L'impresa di assicurazione definisce scenari propri che tengono conto della situazione di rischio individuale dell'impresa di assicurazione.
3In caso di situazioni di rischio particolari, l'impresa di assicurazione presenta alla FINMA domanda di modifica degli scenari dati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 45 Aggregazione
La FINMA stabilisce come i risultati dell'analisi dei modelli di quantificazione dei rischi e i risultati dell'analisi degli scenari devono essere aggregati. Per i modelli interni, essa può autorizzare su domanda anche altri procedimenti di aggregazione.
Art. 46 Procedimento di determinazione
1Nel determinare il capitale previsto occorre considerare, se sono sostanziali:
- a.
- le opzioni e le garanzie integrate nei contratti assicurativi;
- b.
- le altre garanzie nonché gli impegni eventuali.
2Nella determinazione del capitale previsto sono integralmente riconosciute la riassicurazione e la retrocessione dei rischi nel quadro del trasferimento di rischi quantificato. Il rischio di perdita delle riassicurazioni deve essere considerato nel calcolo del capitale previsto.
3In virtù dei presupposti qui di seguito, ulteriori strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio, in particolare le garanzie ricevute o gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui agli articoli 22a e 22b, possono essere considerati per ridurre il capitale previsto:
- a.
- la modellizzazione degli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio rispetta i principi di valutazione e di quantificazione dei rischi esposti nella presente sezione;
- b.
- se i beneficiari delle prestazioni e i fornitori di prestazioni sono unità di un gruppo assicurativo posto sotto la sorveglianza della FINMA, la modellizzazione degli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio segue in modo coerente il modello applicato al SST di gruppo di cui agli articoli 198a-198c.
4Gli strumenti considerati per ridurre il capitale previsto di cui al capoverso 3 non possono essere contemporaneamente computati nel capitale complementare.
5Gli strumenti che non rientrano nelle disposizioni degli articoli 22a-22c possono essere considerati complessivamente, all'inizio dell'anno, fino a un limite massimo del 50 per cento del capitale di base.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Sezione 2: Capitale sopportante i rischi
Art. 47 Definizione e computabilità
1Il capitale sopportante i rischi serve alla copertura del capitale previsto. Corrisponde alla somma del capitale di base e del capitale complementare.
2Il capitale complementare può essere computato nel capitale sopportante i rischi al massimo al 100 per cento del capitale di base. Il capitale complementare inferiore di cui all'articolo 49 capoverso 2 può tuttavia essere computato al massimo al 50 per cento del capitale di base.
3La FINMA può, su domanda, autorizzare eccezioni a queste limitazioni. L'impresa di assicurazione deve in particolare spiegare in che modo vengono rappresentati i rischi, la sicurezza e la disponibilità delle componenti del capitale sopportante i rischi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 48 Capitale di base
1Il capitale di base è dato dalla differenza tra il valore conforme al mercato degli attivi e il valore conforme al mercato del capitale di terzi (allegato 3) cui si aggiunge l'importo minimo (art. 41 cpv. 3) e da cui sono dedotti:
- a.
- i dividendi e i rimborsi di capitale previsti;
- b.
- le azioni proprie di proprietà diretta dell'impresa di assicurazione che sono tenute a proprio rischio;
- c.
- gli elementi patrimoniali immateriali;
- d.
- le imposte latenti sugli immobili, nella misura in cui non è possibile alcuna compensazione.
2Il capitale di base è determinato sulla base di un bilancio del valore di mercato che considera tutte le posizioni economicamente rilevanti (approccio di bilancio globale). La FINMA emana disposizioni sull'allestimento del bilancio del valore di mercato.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 49 Capitale complementare
1Il capitale complementare superiore è costituito dagli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui all'articolo 22a capoverso 1 senza scadenza fissa di rimborso.
2Il capitale complementare inferiore è costituito dagli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui all'articolo 22a capoverso 1 con una validità originaria di almeno cinque anni.
3Per il computo degli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui al capoverso 2 valgono le seguenti limitazioni:
- a.
- negli ultimi cinque anni di validità l'importo computabile è ridotto annualmente del 20 per cento dell'importo nominale originario;
- b.
- se è conferito al creditore il diritto di disdetta, la fine determinante della validità è data dalla scadenza più vicina del rimborso. In casi motivati, la FINMA può ammettere eccezioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 50
Sezione 3: Modelli
Art. 50a Principio
1L'impresa di assicurazione determina la propria solvibilità secondo un modello standard della FINMA.
2L'impresa di assicurazione può determinare integralmente o parzialmente la propria solvibilità secondo un proprio modello (modello interno), se quest'ultimo è approvato dalla FINMA.
Art. 50b Modelli standard
1La FINMA elabora o designa modelli standard che rappresentano i profili di rischio della maggior parte delle imprese di assicurazione.
2Essa decide quale modello standard deve impiegare un'impresa di assicurazione.
3Essa può esigere l'adeguamento del modello standard oppure l'utilizzazione di un altro modello standard o di un modello interno di cui all'articolo 50c se il modello standard impiegato non corrisponde alla specifica situazione di rischio di un'impresa di assicurazione.
Art. 50c Modelli interni
La FINMA autorizza a un'impresa di assicurazione l'impiego di un modello interno se:
- a.
- i modelli standard non rispecchierebbero a sufficienza la situazione di rischio specifica; e
- b.
- le esigenze qualitative, quantitative e organizzative della FINMA sono soddisfatte.
Art. 50d Approvazione, cambiamento e adeguamento del modello
1La scelta, il cambiamento e le modifiche sostanziali del modello devono essere approvati dalla FINMA. Fino all'approvazione, quest'ultima può ordinare l'impiego di un modello interno adeguato o di un modello standard.
2La FINMA accorda in casi particolari modalità e periodi di transizione adeguati al passaggio da un modello interno a un modello standard considerando l'onere finanziario dell'impresa di assicurazione, in particolare l'onere dovuto ai costi di capitale.
3L'impresa di assicurazione deve verificare periodicamente il modello ed eventualmente adeguarlo.
Sezione 4: Ulteriori disposizioni
Art. 50e Semplificazioni
La FINMA può disporre semplificazioni per le imprese di assicurazione nell'esecuzione del SST se circostanze particolari, segnatamente l'esiguo volume degli affari, la ridotta complessità o una situazione di rischio non critica, lo giustificano.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 50f Maggiorazioni del capitale previsto e riduzioni del capitale sopportante i rischi
La FINMA può, in funzione della situazione di rischio, disporre adeguate maggiorazioni del capitale previsto o adeguate riduzioni del capitale sopportante i rischi:
- a.
- in caso di modellizzazione insufficiente;
- b.
- per coprire ulteriori rischi non considerati, in particolare i rischi operativi e i rischi di concentrazione.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 51 Periodicità dell'accertamento
1Il capitale previsto e il capitale sopportante i rischi devono essere accertati ogni anno.
2Se la situazione di rischio dell'impresa di assicurazione lo esige, la FINMA può aumentare la frequenza dell'accertamento. In questo caso può ammettere che il capitale sopportante i rischi o il capitale previsto siano determinati approssimativamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 52 Rilevazione dei dati
L'impresa di assicurazione rileva ed elabora i dati rilevanti in modo tale da poter calcolare il capitale previsto, il capitale sopportante i rischi e il valore conforme al mercato degli impegni assicurativi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 53 Rapporto SST
1L'impresa di assicurazione redige annualmente un rapporto concernente il calcolo del capitale previsto e del capitale sopportante i rischi. Esso deve essere firmato dalla direzione e presentato alla FINMA. La FINMA può richiedere informazioni più frequenti, se lo esige la situazione di rischio.1
2Il rapporto SST contiene tutte le informazioni rilevanti che sono necessarie per la comprensione del calcolo del capitale previsto e del capitale sopportante i rischi nonché per la situazione di rischio dell'impresa di assicurazione.
3La FINMA stabilisce annualmente un congruo termine per la presentazione del rapporto SST.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 53a Stress test
Oltre al rapporto SST, segnatamente per procedere a confronti di mercato la FINMA può esigere calcoli SST e stress test standardizzati.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Titolo quarto: Riserve tecniche e patrimonio vincolato
Capitolo 1: Riserve tecniche
Sezione 1: Principi
Art. 54
1L'impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche.
2Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie.
3Nel piano d'esercizio l'impresa di assicurazione indica le condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali.
4La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e entità delle riserve tecniche.
4La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e modalità delle riserve tecniche.
Sezione 2: Assicurazione sulla vita
Art. 55 Generi di riserve tecniche
Sono generi di riserve tecniche:
- a.
- le riserve calcolate secondo le basi tariffali dei contratti assicurativi correnti o secondo basi più prudenti;
- b.
- le riserve necessarie alla costituzione di sufficienti riserve;
- c.
- le riserve costituite secondo metodi attuariali e fissati nel piano d'esercizio per aumentare ulteriormente la possibilità di adempiere gli impegni derivanti dai contratti assicurativi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 56 Importo legale del patrimonio vincolato
1L'importo legale del patrimonio vincolato comprende:
- a.
- le riserve tecniche di cui all'articolo 55 lettere a e b;
- b
- gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti;
- c.
- il supplemento di cui all'articolo 18 LSA.
2Dalle riserve tecniche di cui al capoverso 1 lettera a possono essere dedotti:
- a.
- i prestiti su polizza;
- b.
- le prestazioni assicurative pagate in anticipo;
- c.
- i premi dovuti, per quanto possano essere compensati con prestazioni assicurative.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 57 Importo legale dell'assicurazione malattie e contro gli infortuni
1Se oltre all'assicurazione sulla vita l'impresa di assicurazione esercita anche l'assicurazione malattie e contro gli infortuni, l'entità dell'importo legale per entrambi i rami è calcolato secondo le regole dell'importo legale dell'assicurazione malattie e contro gli infortuni.
1 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 58 Principio del calcolo individuale
1L'impresa di assicurazione calcola le riserve tecniche di cui all'articolo 55 lettera a per ogni singolo contratto.
2Le riserve tecniche di cui all'articolo 55 lettere b e c devono essere calcolate non individualmente, bensì considerando tutti i contratti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 59 Principio degli importi lordi
L'impresa di assicurazione costituisce tutte le riserve tecniche senza tenere conto di un'eventuale riassicurazione. La FINMA può in casi fondati ammettere eccezioni.
Art. 60 e 61
Art. 62 Potenziamento delle riserve tecniche
1La FINMA può rilasciare all'impresa di assicurazione l'autorizzazione al regolare potenziamento delle riserve tecniche per un periodo di dieci anni al massimo.
2Il potenziamento delle riserve tecniche deve essere effettuato individualmente per ciascun assicurato, sempre che esse gli debbano essere consegnate in caso di una sua uscita dal contratto collettivo.
3In casi motivati, la FINMA può ordinare un potenziamento supplementare delle riserve tecniche.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 63 Copertura dei valori di liquidazione
Le riserve tecniche devono coprire in ogni tempo, dopo deduzione di eventuali spese di acquisizione attivate, i valori di liquidazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 64
Art. 65 Zillmerizzazione delle riserve tecniche e attivazione di valori di riscatto non estinti
1La zillmerizzazione delle riserve tecniche non è ammessa. Sono eccettuate le riserve tecniche delle filiali di imprese di assicurazione svizzere in Stati nei quali la zillmerizzazione è ammessa dal diritto in materia di sorveglianza.
2L'attivazione di valori di riscatto non ancora estinti è di regola ammessa. La FINMA emana direttive concernenti l'estensione e le modalità dell'attivazione. In casi motivati, essa può vietare l'attivazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 66 e 67
Sezione 3: Assicurazione contro i danni
Art. 68 Importo legale del patrimonio vincolato
1L'importo legale del patrimonio vincolato comprende:
- a.
- le riserve tecniche di cui all'articolo 69;
- b.
- gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti;
- c.
- il supplemento di cui all'articolo 18 LSA.
2Le riserve tecniche sono costituite senza tenere conto della riassicurazione. Su domanda, la FINMA può ammettere totalmente o parzialmente le quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato.
3I premi dovuti possono essere dedotti dalle riserve tecniche, sempre che non vi sia una copertura assicurativa o per quanto i premi dovuti possano essere compensati con prestazioni assicurative.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 69 Generi di riserve tecniche
1Sono riserve tecniche:
- a.
- i riporti dei premi;
- b.
- le riserve per danni;
- c.
- le riserve di sicurezza e di compensazione;
- d.
- le riserve di senescenza;
- e.
- le riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze;
- f.
- le riserve tecniche per rendite;
- g.
- tutte le altre riserve necessarie per costituire riserve sufficienti.
2Le riserve di compensazione dell'assicurazione crediti sono costituite secondo il Metodo n. 2 dell'Allegato n. 5 all'Accordo del 10 ottobre 19892 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
3Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione crediti sono esentate dalla costituzione di riserve di compensazione, sempre che l'incasso degli introiti dei premi in questo ramo assicurativo ammonti a meno del 4 per cento della somma complessiva e a meno di 4 milioni di franchi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 RS 0.961.1
Capitolo 2: Patrimonio vincolato
Sezione 1: In generale
Art. 70 Importo minimo
Al momento della sua costituzione il patrimonio vincolato ammonta almeno a:
- a.
- 750 000 franchi per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita;
- b.
- 100 000 franchi per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione contro i danni.
Art. 71 Determinazione dell'importo legale del patrimonio vincolato
1L'impresa di assicurazione calcola l'importo legale separatamente per ciascun patrimonio vincolato sulla base delle riserve tecniche di volta in volta attuali.
2In casi motivati, la FINMA può ammettere nel corso dell'anno stime fondate delle riserve tecniche attuali.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 72 Rapporto
1Entro tre mesi dalla chiusura dei conti l'impresa di assicurazione comunica alla società di audit l'importo legale calcolato per la fine dell'anno contabile separatamente per ciascun patrimonio vincolato, unitamente al registro dei valori di copertura. Entro quattro mesi dalla chiusura dei conti l'impresa di assicurazione presenta un rapporto alla FINMA.1
2Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera devono inoltre fornire informazioni in merito a ogni portafoglio assicurativo straniero per il quale esse devono costituire garanzie all'estero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 73 Portafoglio assicurativo straniero
È considerato portafoglio assicurativo straniero secondo l'articolo 17 capoverso 2 LSA il complesso dei contratti assicurativi con stipulanti domiciliati all'estero.
Art. 74 Copertura
1L'importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79).
2Se accerta un'insufficienza di copertura, l'impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l'integrazione.
Art. 75 Prestito di valori mobiliari e operazioni pensionistiche
La FINMA emana disposizioni concernenti il prestito di valori mobiliari (securities lending) e le operazioni pensionistiche (repo, reverse repo) da parte di imprese di assicurazione, concernenti segnatamente:
- a.
- le modalità della garanzia;
- b.
- la struttura dei contratti;
- c.
- la loro estensione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Sezione 2: Costituzione
Art. 76 Principi generali
- 1L'impresa di assicurazione costituisce il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Essa elabora e definisce tali elementi cosicché essa può in qualsiasi momento dimostrare senza indugio quali valori appartengono al patrimonio vincolato e che l'importo legale del patrimonio vincolato è coperto.
2Gli elementi del patrimonio vincolato sono scelti innanzitutto secondo il criterio della sicurezza, della reale situazione finanziaria nonché della struttura e dell'evoluzione attesa del portafoglio assicurativo.
3Inoltre, con un'adeguata diversificazione occorre perseguire un reddito conforme alle condizioni del mercato e assicurare in ogni momento il prevedibile fabbisogno di liquidità.
Art. 77 Patrimoni vincolati separati
1Un patrimonio vincolato separato ciascuno deve essere costituito in particolare per:
- a.
- le assicurazioni della previdenza professionale;
- b.
- le pretese degli assicurati derivanti da contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3 e A6.1;
- c.
- le pretese degli assicurati derivanti da contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.4, A2.5, A2.6 e A6.2.
2L'impresa di assicurazione può costituire ulteriori patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, segnatamente per:
- a.
- i contratti in valuta estera del portafoglio di assicurazioni svizzero;
- b.
- i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero per i quali all'estero non deve essere fornita una sicurezza equivalente.
3La FINMA può ordinare la costituzione di patrimoni vincolati separati per altre comunità solidali speciali, se ciò è necessario alla garanzia delle pretese derivanti dai relativi contratti assicurativi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 78 Amministrazione degli investimenti
1L'impresa di assicurazione dispone di:
- a.
- una strategia di investimento;
- b.
- un regolamento d'investimento che garantisce l'osservanza dei principi per gli investimenti di cui all'articolo 76;
- c.
- misure organizzative che assicurano che le persone incaricate dell'amministrazione e del controllo dispongono delle conoscenze necessarie per questi compiti;
- d.
- una gestione del rischio adeguata al volume degli affari e alla complessità degli investimenti.
- 2La direzione stabilisce la strategia d'investimento e la presenta al consiglio d'amministrazione per approvazione.
Art. 79 Elementi ammessi
1Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali:
- a.1
- depositi in contanti, segnatamente averi su conti correnti bancari, nonché depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario;
- b.
- crediti espressi in importi fissi, segnatamente prestiti obbligazionari e obbligazioni a opzione nonché obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario;
- c.2
- prodotti d'investimento strutturati, crediti cartolarizzati e derivati creditizi;
- d.
- altri riconoscimenti di debito;
- e.
- azioni, buoni di godimento e di partecipazione, obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario, le quote di società cooperative e titoli analoghi, se gli elementi sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine;
- f.
- case d'abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, di proprietà dell'impresa di assicurazione nonché partecipazioni a società il cui scopo sociale sia esclusivamente l'acquisto e la vendita nonché la locazione e l'affitto di case d'abitazione ed edifici a uso commerciale (società immobiliari), se più del 50 per cento è di proprietà dell'impresa di assicurazione;
- g.
- i crediti garantiti da pegni su immobili siti in Svizzera;
- h.
- investimenti finanziari alternativi come hedge funds e private equity;
- i.
- strumenti finanziari derivati che servono a garanzia e non hanno nessun effetto leva sul patrimonio vincolato, se gli elementi di base sono presenti nel patrimonio vincolato e il loro computo segue le oscillazioni del mercato;
- j.
- certificati di quote in investimenti collettivi e in fondi a investitore unico;
2A determinate condizioni ed entro certi limiti, al patrimonio vincolato possono essere attribuiti anche strumenti finanziari derivati detenuti allo scopo di preparare acquisizioni, aumentare il reddito ed assicurare i flussi di pagamento derivanti da impegni attuariali. La FINMA stabilisce le condizioni e i limiti.3
3Su domanda, la FINMA può ammettere che al patrimonio vincolato vengano attribuiti altri elementi patrimoniali, purché ciò non pregiudichi la sicurezza.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Correzione del 14 gen. 2014 (RU 2014 159).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 80
Art. 81 Elementi ammessi e assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni
1Il patrimonio vincolato per le pretese degli assicurati derivanti dai contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3 e A6.1 deve essere costituito tramite elementi patrimoniali che costituiscono tali contratti.
2Il patrimonio vincolato per le pretese degli assicurati derivanti dai contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.4, A2.5, A2.6 e A6.2 può essere costituito con elementi di cui all'articolo 79 alle seguenti condizioni:
- a.
- se le prestazioni sono legate direttamente al valore di un portafoglio di investimenti interno, il patrimonio vincolato deve essere costituito tramite quote corrispondenti oppure, se non sono costituite quote, tramite elementi patrimoniali che costituiscono tale portafoglio;
- b.
- se le prestazioni sono legate a un indice o a un altro valore di riferimento, il patrimonio vincolato deve essere costituito tramite elementi patrimoniali che corrispondono ai valori sui quali si basa il valore specifico di riferimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 82 Investimenti collettivi e fondi a investitore unico
1L'impresa di assicurazione può computare nel patrimonio vincolato certificati di quote in investimenti collettivi, se:
- a.
- essi sottostanno a un'efficace sorveglianza a tutela dell'investitore; e
- b.
- i certificati di quote sono negoziati in un mercato regolamentato e liquido oppure sono in qualsiasi momento alienabili.
2Certificati di fondi a investitore unico possono essere computati nel patrimonio vincolato se tali fondi a investitore unico:
- a.
- sottostanno a un'efficace sorveglianza;
- b.
- sono tenuti al 100 per cento dall'impresa di assicurazione;
- c.
- è garantito in qualsiasi momento il regresso attraverso un investimento unico del fondo;
- d.
- effettuano investimenti di cui all'articolo 79; e
- e.
- adempiono le condizioni di cui all'articolo 87.
3L'organizzazione degli investimenti collettivi e dei fondi a investitore unico deve essere regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote, gli interessi delle imprese di assicurazione che vi partecipano siano garantiti.
4Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 o 2, le partecipazioni a società d'investimento non quotate in borsa possono essere attribuite al patrimonio vincolato.
Art. 83 Limitazioni
La FINMA può stabilire limitazioni per singole categorie d'investimento.
Sezione 3: Ammissione e controllo
Art. 84 Ammissione degli elementi
1La FINMA decide se gli elementi del patrimonio vincolato sono idonei. Essa stabilisce un congruo termine per la sostituzione degli elementi che essa non ritiene idonei.
2Gli elementi del patrimonio vincolato non devono essere gravati. I debiti dell'impresa di assicurazione non possono essere compensati con i crediti appartenenti al patrimonio vincolato. È riservato l'articolo 91 capoverso 3 (strumenti finanziari derivati).
2bisLa FINMA può autorizzare eccezioni, purché ciò non pregiudichi la sicurezza del patrimonio vincolato.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 85 Verifiche della FINMA
1La FINMA verifica almeno una volta all'anno se:
- a.
- l'importo legale è calcolato correttamente;
- b.
- gli elementi attribuiti al patrimonio vincolato:
- 1.
- sono disponibili,
- 2.
- sono attribuiti e custoditi conformemente alle disposizioni,
- 3.
- corrispondono almeno all'importo legale,
- 4.
- soddisfano le disposizioni sugli investimenti del diritto in materia di sorveglianza.
2Essa può effettuare il controllo per campionatura.
3La FINMA può tenere conto dei risultati di un controllo effettuato dagli organismi interni dell'impresa di assicurazione o da terzi mandatari. Per il controllo di elementi non custoditi dall'impresa di assicurazione essa può basarsi sul registro allestito dal depositario.
4Essa può incaricare terzi di effettuare parzialmente o totalmente il controllo.
Art. 86 Custodia degli elementi
1Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell'impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell'insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi.
2Gli elementi custoditi in proprio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate.
3Chi custodisce elementi presso terzi tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato.
4Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia.
Art. 87 Comunicazione e responsabilità del depositario
1L'impresa di assicurazione comunica alla FINMA il luogo di custodia, il depositario e il genere di custodia nonché le relative modifiche.
2La custodia presso un depositario è ammessa solo se il depositario risponde in Svizzera verso l'impresa di assicurazione per l'adempimento degli obblighi di custodia.
3La custodia presso un depositario all'estero è ammessa se il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero rimane garantito.1
4La FINMA può autorizzare altre eccezioni in presenza di garanzie idonee.2
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Sezione 4: Valutazione degli elementi
Art. 88 Titoli a interesse fisso
1L'impresa di assicurazione determina il valore massimo computabile per i titoli a interesse fisso, emessi in una valuta determinata, che devono essere rimborsati o ammortizzati a una data stabilita secondo il metodo scientifico o lineare dell'ammortamento dei costi.
2Se il valore di mercato di un'obbligazione convertibile è chiaramente superiore al suo valore nominale, la FINMA può ammettere una valutazione al massimo al valore di mercato. Obbligazioni che sono obbligatoriamente convertite in azioni possono essere computate al massimo al valore di mercato.
3Prodotti strutturati o combinazioni di strumenti finanziari comparabili a titoli a interesse fisso possono essere computati al massimo al valore secondo il metodo scientifico o lineare dell'ammortamento dei costi. La FINMA disciplina i limiti e le condizioni quadro per il computo.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 88a Interessi maturati
Nella valutazione degli investimenti vengono considerati anche gli interessi maturati.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 89 Metodo di ammortamento dei costi
1Con il metodo scientifico di ammortamento dei costi è ammortizzata o rivalutata la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso durante il periodo residuo di validità del titolo nel giorno di chiusura del bilancio in modo che il tasso d'interesse interno iniziale (rendimento alla scadenza) possa essere mantenuto.
2Con il metodo lineare di ammortamento dei costi, la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso nel giorno di chiusura del bilancio deve essere ripartita in importi uguali sulla durata residua di validità, quale ammortamento o rivalutazione.
Art. 90 Case d'abitazione, edifici a uso commerciale e società immobiliari
1L'impresa di assicurazione computa case d'abitazione ed edifici a uso commerciale di sua proprietà al massimo al valore di mercato. La FINMA stabilisce la procedura di determinazione del valore di mercato.
2Nel caso delle società immobiliari nelle quali l'impresa di assicurazione detiene una partecipazione di oltre il 50 per cento, la FINMA fissa il valore computabile. Essa si fonda a tal fine sul valore di stima degli immobili esistenti e tiene conto di eventuali impegni.
Art. 91 Strumenti finanziari derivati
1Gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 79 capoverso 1 lettera i possono essere computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato.
2Nel caso di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 79 capoverso 2 la FINMA stabilisce il valore computabile.
3La compensazione (netting) di tutte le operazioni sui derivati stipulate in un contratto quadro è ammessa solo se tale contratto quadro è stipulato separatamente per ogni singolo patrimonio vincolato. Le voci negative che sorgono da tali contratti devono essere dedotte dal patrimonio vincolato. La FINMA può imporre regole per la strutturazione dei contratti quadro.
Art. 91a Costituzione di garanzie
1Per la conclusione di operazioni in derivati è ammesso costituire le garanzie con elementi patrimoniali del patrimonio vincolato. Ciò vale sia per i margini iniziali sia per i margini di variazione.
2Le garanzie possono essere costituite sotto forma di un pegno regolare o di un pegno irregolare secondo il diritto svizzero o un diritto a esso comparabile se:
- a.
- il margine iniziale è depositato mediante segregazione completa presso un terzo depositario indipendente; e
- b.
- è garantito contrattualmente che nel caso di fallimento il margine iniziale può servire a ognuna delle parti contraenti solamente per compensare crediti aperti nei confronti dell'assicuratore da operazioni in derivati da questi concluse attraverso la controparte centrale o svolte per il tramite di clearing broker.
3La FINMA disciplina i dettagli riguardanti l'attribuzione e il computo di simili elementi patrimoniali. Essa può limitare la costituzione di garanzie o autorizzare eccezioni in casi motivati.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 92 Investimenti collettivi
1Gli investimenti collettivi di cui all'articolo 82 capoverso 1 possono essere computati al massimo al valore di mercato oppure, se i certificati di quote non sono quotati in borsa, al valore netto d'inventario.
2Nel caso di fondo a investitore unico di cui all'articolo 82 capoverso 2, i singoli titoli del patrimonio del fondo devono figurare nel patrimonio vincolato ed essere valutati analogamente agli investimenti diretti secondo le disposizioni della presente sezione.
Art. 93 Altri elementi
1Gli investimenti di cui all'articolo 79 capoverso 1 lettere c, e ed h nonché i crediti contabili e i titoli di credito con tasso d'interesse variabile e senza scadenza fissa sono computati al massimo al valore di mercato. Se essi non sono quotati in borsa, è utilizzato un metodo di valutazione usuale sul mercato.
2Tutti gli altri elementi, compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare e i depositi a termine, sono valutati al massimo al valore nominale, tenuto conto della loro sicurezza e del loro reddito.
Art 93a Investimenti a garanzia di contratti vincolati a partecipazioni
Gli investimenti che servono alla garanzia degli impegni derivanti da contratti assicurativi nei rami assicurativi A2, A6.1 o A6.2 possono essere computati al massimo al valore di mercato.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 94 Elementi in valuta estera
Al momento della valutazione in franchi svizzeri, l'impresa di assicurazione può convertire gli elementi in valuta estera al massimo in base al corso medio delle divise.
Art. 95 Decisione concernente la valutazione
1La FINMA decide sulla valutazione degli elementi del patrimonio vincolato.
2Essa può stabilire per singoli immobilizzi e categorie d'investimento valori computabili più bassi se ciò appare ragionevole per la tutela degli assicurati.
3Essa può ordinare in qualsiasi momento una valutazione degli elementi del patrimonio vincolato.
Titolo quinto: Altre prescrizioni concernenti l'esercizio dell'attività assicurativa
Capitolo 1: Gestione dei rischi
Art. 96 Scopo e contenuto
1Attraverso una gestione dei rischi adeguata alla sua attività e a meccanismi di controllo interni, l'impresa di assicurazione assicura che:
- a.
- rischi potenziali siano riconosciuti e valutati tempestivamente; e che
- b.
- i provvedimenti per evitare o coprire rischi elevati e accumulazioni di rischi siano adottati tempestivamente.
2La gestione dei rischi comprende in particolare:
- a.
- la determinazione e l'esame regolare delle strategie e dei provvedimenti relativi ai rischi assunti dagli organi direttivi;
- b.
- una politica di copertura, che tenga conto degli effetti della strategia aziendale e che disponga di una dotazione in capitale adeguata;
- c.
- procedure adeguate che garantiscano che la sorveglianza dei rischi sia integrata nell'organizzazione aziendale;
- d.1
- l'identificazione, la sorveglianza, la quantificazione e la gestione attiva di tutti i rischi più importanti;
- e.
- un sistema di rapporti interni per determinare, valutare e controllare i rischi e le concentrazioni di rischi come pure i relativi processi aziendali.
3I meccanismi di controllo interni comprendono una funzione e processi di compliance efficaci. Nella loro totalità assicurano il rispetto delle norme giuridiche e delle prescrizioni interne.2
4La funzione di gestione dei rischi e la funzione di compliance devono essere indipendenti. Devono essere proporzionate alle dimensioni, alla complessità degli affari e alla complessità organizzativa nonché ai rischi dell'impresa di assicurazione.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 96a Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capitale
1L'impresa di assicurazione effettua almeno una volta l'anno una valutazione prospettiva:
- a.
- di tutti i rischi ai quali è esposta, compresi le concentrazioni dei rischi significative e i rischi a livello di gruppo (profilo di rischio complessivo);
- b.
- del fabbisogno complessivo in capitale;
- c.
- del rispetto dei requisiti relativi alle riserve tecniche e al patrimonio vincolato;
- d.
- dell'adeguatezza e dell'efficacia della gestione dei rischi.
2L'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capitale deve essere tenuta in considerazione nella strategia aziendale e nel piano d'esercizio.
3L'impresa di assicurazione presenta annualmente alla FINMA un rapporto sui risultati dell'autovalutazione.
4La FINMA può ordinare che il rapporto sia presentato a intervalli più brevi, se lo esige la situazione di rischio. In casi motivati, essa può autorizzare deroghe all'obbligo di presentare un rapporto.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 97 Documentazione
1L'impresa di assicurazione documenta la sua gestione dei rischi. Essa deve essere continuamente aggiornata.
2La documentazione comprende innanzi tutto i seguenti punti:
- a.
- descrizione dell'organizzazione della gestione dei rischi aziendale come pure delle competenze e dei responsabili;
- b.
- i requisiti posti alla gestione dei rischi;
- c.
- la politica dei rischi, compresa la tolleranza al rischio;
- d.
- la procedura per l'identificazione dei rischi più importanti come pure l'illustrazione dei metodi, degli strumenti e dei processi per misurarli, sorvegliarli e gestirli;
- e.
- l'illustrazione dei vigenti sistemi dei limiti per le esposizioni ai rischi come pure dei meccanismi di controllo;
- f.
- direttive interne dell'impresa concernenti la gestione dei rischi e dei relativi processi.
Art. 98 Rischi operativi
1L'impresa di assicurazione è responsabile per la registrazione e la valutazione dei rischi operativi.
2La FINMA discute periodicamente i risultati di tale valutazione con l'impresa di assicurazione.
3Per facilitare l'autovalutazione essa può consegnare dei questionari, che sono da compilare e rispedire, corredati della firma della direzione, entro tre mesi dopo la chiusura annuale.
4Qualora l'autovalutazione evidenziasse rischi che potrebbero portare a un'insufficiente solvibilità, la FINMA può aumentare l'attività di controllo presso l'impresa di assicurazione.1
5L'impresa di assicurazione raccoglie e analizza i dati riguardanti i danni derivanti dai rischi operativi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 98a Requisiti in materia di liquidità
1L'impresa di assicurazione deve disporre in ogni momento della liquidità necessaria per poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress (requisiti quantitativi in materia di liquidità).
2Essa deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti qualitativi in materia di liquidità:
- a.
- essa dispone di scenari avversi e svolge stress test per determinare la propria posizione di liquidità. Tiene conto in particolare dei flussi di liquidità da attività fuori bilancio e da altri impegni eventuali;
- b.
- essa dispone di un piano d'emergenza con strategie efficaci in caso di mancanza di liquidità. Stabilisce le competenze, i mezzi di comunicazione e le misure prese in considerazione.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Capitolo 2: Attuario responsabile
Art. 99 Requisiti professionali
1L'attuario responsabile deve disporre del titolo di attuario conferito dall'Associazione degli attuari svizzeri o un titolo equivalente.
2Su mandato, la FINMA può riconoscere quale attestazione dei requisiti professionali anche la relativa formazione specialistica legata a un'esperienza professionale di almeno cinque anni quale attuario.
3L'attuario responsabile deve conoscere la realtà nazionale (legislazione, direttive in materia di sorveglianza, mercato assicurativo).
Capitolo 3: Impiego di strumenti finanziari derivati
Art. 100 Principio
1Le imprese di assicurazione possono impiegare strumenti finanziari derivati solo per diminuire i rischi sugli investimenti di capitale o sugli impegni nei confronti degli assicurati oppure per gestire in modo efficiente gli investimenti di capitale.
2Tutti gli impegni che possono risultare dalle transazioni finanziarie derivate devono essere coperti.
Art. 101 Strategia d'investimento
Le imprese di assicurazione che impiegano strumenti finanziari derivati devono stabilire una strategia d'investimento per questi strumenti. La direzione dell'impresa di assicurazione elabora la strategia d'investimento, la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione e ne sorveglia l'attuazione.
Art. 102 Contenuto della strategia d'investimento
1Nella strategia d'investimento devono essere definite le condizioni quadro per l'impiego di strumenti finanziari derivati, in particolare i limiti dell'esposizione ai rischi e i principi dell'analisi dei rischi.
2La strategia d'investimento deve inoltre seguire i principi abituali per gli investimenti di capitale, in particolare relativamente a sicurezza, liquidità, redditività, ripartizione e diversificazione.
Art. 103 Sistema dei limiti
I limiti dell'esposizione ai rischi devono essere fissati conformemente alle capacità finanziarie e organizzative dell'impresa di assicurazione.
Art. 104 Valutazione dei rischi
1I rischi della controparte devono essere considerati prima dell'impiego di strumenti finanziari derivati.
2I rischi devono essere valutati ogniqualvolta la situazione lo esiga, ma almeno una volta alla settimana per i rischi di mercato e una volta al mese per i rischi legati ai crediti.
3La valutazione dei rischi di mercato e dei rischi legati ai crediti consiste, tra l'altro, nell'analizzare le posizioni aperte e nel confrontarle con i limiti stabiliti d'esposizione ai rischi.
4Il risultato della valutazione dei rischi deve essere presentato alla direzione ogniqualvolta la situazione lo esiga, ma almeno una volta al mese per i rischi di mercato e almeno una volta ogni tre mesi per i rischi legati ai crediti.
Art. 105 Organizzazione
L'impresa di assicurazione che impiega strumenti finanziari derivati deve dotarsi di un assetto organizzativo adeguato e in particolare osservare gli articoli 106-108.
Art. 106 Gestione e controllo
1L'impresa di assicurazione deve impartire direttive dettagliate alle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi.
2Essa dispone di un sistema di controllo adeguato al volume degli affari e alla complessità degli strumenti finanziari derivati.
3La gestione degli strumenti finanziari derivati e il controllo devono sempre essere svolti da persone indipendenti l'una dall'altra.
Art. 107 Qualificazione del personale
Le persone incaricate della gestione e del controllo dispongono delle conoscenze e delle qualifiche necessarie allo svolgimento del loro compito.
Art. 108 Rapporto d'attività
Un rapporto d'attività sull'impiego di strumenti finanziari derivati deve essere presentato almeno una volta ogni sei mesi al consiglio d'amministrazione.
Art. 109 Sorveglianza
L'impresa di assicurazione invia ogni anno alla FINMA un rapporto sulle transazioni con strumenti finanziari derivati.
Capitolo 4: Rendiconto
Art. 110 Titoli e strumenti finanziari derivati
1Le imprese di assicurazione svizzere possono esporre a bilancio i titoli a interesse fisso, espressi in una valuta determinata e rimborsabili a una data prestabilita o che possono essere ammortizzati, al massimo al valore ottenuto secondo il metodo scientifico o lineare di ammortamento dei costi secondo l'articolo 89. I prodotti strutturati analogamente a titoli a interesse fisso o a combinazioni di strumenti finanziari devono essere messi a bilancio al massimo al valore ottenuto secondo il metodo scientifico o lineare di ammortamento.
2Nel caso di certificati di fondi a investitore unico secondo l'articolo 82 capoverso 2, gli investimenti diretti del patrimonio del fondo vengono messi a bilancio secondo le disposizioni del presente articolo.
4Con l'approvazione della FINMA, le imprese di assicurazione possono stimare secondo le prescrizioni vigenti nei singoli Paesi i titoli riguardanti i campi di attività all'estero.
5Gli investimenti che servono alla garanzia dei contratti assicurativi nei rami assicurativi A2, A6.1 e A6.2 devono figurare nel bilancio al valore di mercato.2
6Gli strumenti finanziari derivati non scaduti alla chiusura dei conti possono:
- a.
- essere considerati in modo prudente ai fini della valutazione dei valori di base; o
- b.
- essere inseriti nel bilancio separatamente. In questo caso, devono essere valutati in modo prudente, ma al massimo al valore di mercato. Per gli strumenti finanziari derivati che non hanno un valore di mercato, la valutazione non deve superare il valore calcolato sulla base di modelli di valutazione riconosciuti.
1 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 111 Rischi nella valutazione di titoli
1Nella valutazione di titoli bisogna tenere conto dell'incertezza del valore dei crediti incorporati in un titolo.
2Nella valutazione di titoli emessi da debitori domiciliati all'estero devono essere considerate le difficoltà di trasferimento del capitale o degli interessi.
3I valori calcolati secondo l'articolo 110 capoverso 6 devono essere corretti adeguatamente, in funzione del rischio, segnatamente per quanto concerne la negoziabilità, i costi d'esecuzione e di annullamento, i rischi legati ai crediti o il volume delle proprie posizioni rispetto al volume del mercato.
Art. 111a Rapporto sulla situazione finanziaria
1Nel quadro della presentazione del rapporto di sorveglianza le imprese di assicurazione pubblicano almeno una volta l'anno un rapporto sulla propria situazione finanziaria.
2Il rapporto sulla situazione finanziaria comprende informazioni quantitative e qualitative e descrive in particolare:
- a.
- l'attività;
- b.
- il risultato d'esercizio;
- c.
- la gestione dei rischi e la sua adeguatezza;
- d.
- il profilo di rischio;
- e.
- le basi e i metodi su cui poggia la valutazione, in particolare quella delle riserve;
- f.
- la gestione del capitale;
- g.
- la solvibilità.
3Le imprese di assicurazione pubblicano il rapporto sulla situazione finanziaria al più tardi il 30 aprile sul proprio sito Internet.
4Su richiesta, le imprese di assicurazione che non dispongono di un proprio sito Internet mettono il rapporto a disposizione gratuitamente.
5La FINMA disciplina i dettagli. In particolare, può prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 111b Articolazione minima del conto annuale
1La FINMA emana disposizioni di esecuzione concernenti l'articolazione minima del conto annuale.
2Può prevedere deroghe agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni2, per quanto le particolarità dell'attività assicurativa lo richiedano. L'articolazione minima deve in particolare:
- a.
- fornire una presentazione standardizzata del bilancio e del conto economico;
- b.
- permettere un confronto degli investimenti di capitale con le relative riserve tecniche.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 RS 220
Capitolo 5: …
Art. 112 a 116
…
1 Abrogati dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Capitolo 6: Ulteriori principi per l'esercizio dell'attività assicurativa
Art. 117 Abuso
1Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente:
- a.
- un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto;
- b.
- l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto;
- c.
- l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.
2È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità di trattamento giuridica o attuariamente non giustificabile.
Art. 118 Prestazioni assicurative con termine di attesa
1Nel caso di prestazioni assicurative con termine di attesa, l'impresa di assicurazione cessa di riscuotere premi non appena l'assicurato non può più beneficiare di prestazioni assicurative.
2La presente disposizione non è applicabile all'esenzione da premi e a prestazioni assicurative da contratti d'assicurazione collettiva.
Art. 119 Versamenti in depositi di premi
L'importo totale del deposito premi gestito dall'impresa di assicurazioni per ogni stipulante non può superare la somma dei futuri premi.
Titolo sesto: Disposizioni per singoli rami assicurativi
Capitolo 1: Assicurazione sulla vita
Sezione 1: Tariffazione
Art. 120 Principi
1L'impresa di assicurazione che esercita l'assicurazione sulla vita è tenuta a utilizzare basi e metodi in funzione del rischio, biometrici e determinati dal mercato dei capitali per la tariffazione dei suoi contratti. Nel piano d'esercizio devono essere indicati periodi di validità vincolanti per le basi e i metodi di calcolo utilizzati.
2In base a valutazioni statistiche essa esamina annualmente che le basi per la tariffazione siano ancora adeguate. Qualora risultassero insufficienti, le basi per la tariffazione non possono più essere utilizzate per i nuovi contratti.
Art. 121 Basi per la tariffazione determinate dal mercato al di fuori della previdenza professionale
1Qualora contratti d'assicurazione sulla vita comprendessero interessi garantiti, il tasso d'interesse tecnico impiegato per la tariffazione al di fuori della previdenza professionale non può superare il 60 per cento della media mobile decennale del tasso d'interesse di riferimento. La FINMA fissa il tasso d'interesse di riferimento.
2In casi motivati, la FINMA può modificare questo limite.1
3Qualora venissero fornite garanzie la cui tariffazione si basa su altre basi determinate dal mercato diverse dal tasso d'interesse tecnico, queste basi devono essere determinate con prudenza e in funzione delle garanzie.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 122 Tavole di mortalità e altre basi statistiche
1Per la tariffazione dei contratti d'assicurazione sulla vita, l'impresa di assicurazione utilizza tavole di mortalità riconosciute e altre basi statistiche parimenti riconosciute dalla FINMA. Può includere i dati statistici rilevati dall'effettivo degli assicurati con una procedura adeguata, riconosciuta dalla FINMA.
2L'impresa di assicurazione elabora regolarmente le proprie basi statistiche utilizzate per la tariffazione e le adegua almeno ogni dieci anni alle conoscenze più recenti.
Art. 123 Classi tariffarie e tariffazione empirica
1L'impresa di assicurazione può applicare una ripartizione in classi tariffarie dei rischi assicurati come pure la tariffazione secondo l'andamento dei sinistri ai sensi dei contratti individuali (tariffazione empirica) unicamente se ciò è stato convenuto con lo stipulante.
2Le modifiche di premi che risultano dalla ripartizione in un'altra classe tariffaria o dalla tariffazione empirica sono ammesse unicamente se con lo stipulante sono state convenute le condizioni che reggono la modifica verso l'alto o il basso.
3Se l'impresa di assicurazioni applica classi tariffarie o la tariffazione empirica, per la determinazione dei premi bisogna tenere debitamente conto sia dell'andamento individuale dei sinistri sia dell'andamento collettivo dei sinistri.
4La tariffazione deve avvenire in base a metodi attuariali riconosciuti.
Art. 124 Tariffazione del debito residuo
L'impresa di assicurazione può utilizzare metodi per il calcolo dei premi che non differenziano secondo l'età e il sesso (metodi per il calcolo di premi medi) per la tariffazione del debito residuo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- si tratta di un contratto collettivo in cui è prevista una somma di assicurazione massima uniforme per assicurato;
- b.
- l'età di entrata dell'assicurato è limitata al massimo a 65 anni;
- c.
- i tassi dei premi medi vengono esaminati almeno ogni tre anni e, se del caso, adeguati.
Art. 125 Assicurazione invalidità
Se un'impresa di assicurazione esercita l'assicurazione invalidità nel quadro dell'assicurazione sulla vita, le disposizioni sull'assicurazione sulla vita sono applicabili anche all'assicurazione invalidità.
Art. 125a Assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
I contratti assicurativi nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3 e A6.1 devono essere vincolati a investimenti collettivi di capitale aperti che rientrano nella legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 RS 951.31
Art. 126 Garanzia di assicurazione supplementare
1L'impresa di assicurazione può concedere allo stipulante il diritto di aumentare la copertura assicurativa durante la durata del contratto senza un nuovo esame dello stato di salute (garanzia di assicurazione supplementare).
2Nel caso che l'impresa di assicurazione contempli una garanzia di assicurazione supplementare deve limitare gli aumenti della copertura assicurativa e disciplinare nel contratto le seguenti questioni:
- a.
- la limitazione del singolo aumento;
- b.
- la limitazione dell'insieme degli aumenti possibili;
- c.
- l'età fino alla quale sono possibili gli aumenti;
- d.
- gli intervalli di tempo durante i quali è possibile far valere un aumento, o gli eventi che giustificano il diritto a un aumento.
3Le condizioni della garanzia di assicurazione supplementare secondo i capoversi 1 e 2 devono essere contenute nel piano d'esercizio.
Sezione 2: Liquidazione e riscatto
Art. 127 Valori di liquidazione
1I valori di liquidazione devono essere presentati, per approvazione, alla FINMA prima del loro impiego. Sono esclusi i valori di liquidazione che l'impresa di assicurazione concede volontariamente.
2I valori di liquidazione sono approvati alle seguenti condizioni:1
- a.
- sono adeguati;
- b.2
- si orientano alle riserve matematiche d'inventario che sono state calcolate con le basi tecniche del relativo contratto d'assicurazione;
- c.3
- le deduzioni dalle riserve matematiche d'inventario sono ammesse soltanto per il rischio dovuto al tasso d'interesse e per le spese d'acquisizione non ammortizzate;
- d.
- l'assicurazione modificata deve essere dello stesso genere dell'assicurazione sulla vita iniziale; se l'impresa di assicurazione si scosta da questa regola, ne deve fornire la motivazione;
- e.
- il tasso di zillmerizzazione che è alla base delle spese d'acquisizione non ammortizzate, non può superare la percentuale determinata dalla FINMA. Queste percentuali tengono conto delle diversità delle coperture contrattuali;
- f.
- la FINMA pubblica in maniera adeguata le percentuali secondo la lettera e come pure la base su cui vengono calcolate;
- g.4
- l'intera deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse e alle spese d'acquisizione non ammortizzate non può superare il terzo delle riserve matematiche d'inventario, sempre che lo stipulante abbia pagato i premi per tre anni.
3Per l'approvazione, la FINMA può basarsi sul rapporto dell'attuario responsabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 128 Opzione di capitale
Se l'impresa di assicurazione concede un'opzione di capitale, la prestazione in capitale deve essere fissata nelle basi contrattuali. L'impresa di assicurazione non può operare deduzioni sul valore di riscatto.
Art. 129 Limitazioni di prestiti su polizza
1L'impresa di assicurazione può concedere prestiti solo su contratti assicurativi riscattabili (prestito su polizza).
2La somma del prestito su polizza che l'impresa di assicurazione concede a un assicurato non può superare il valore di riscatto attuale del contratto di assicurazione.
Sezione 3: Requisiti dei contratti di assicurazione sulla vita
Art. 130 Partecipazione alle eccedenze
Se è previsto il diritto alla partecipazione alle eccedenze, l'impresa di assicurazione indica nelle basi contrattuali in particolare quanto segue:
- a.
- le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare la quota che viene attribuita annualmente e solamente alla scadenza del contratto;
- b.
- il momento a partire dal quale avviene la prima assegnazione;
- c.
- se si tratta di un'assegnazione delle eccedenze anticipata o posticipata;
- d.
- l'impiego della quota assegnata annualmente;
- e.
- che lo stipulante viene informato annualmente sull'assegnazione e sullo stato delle quote di eccedenze che gli sono state assegnate;
- f.
- le modalità di una modifica del sistema di eccedenze vigente durante il contratto e l'obbligo di comunicare previamente tale modifica alla FINMA.
Art. 131 Assicurazione di bambini
1Se, un bambino assicurato nell'ambito di un'assicurazione in caso di decesso o di un'assicurazione supplementare in caso di decesso per infortunio, muore prima di aver raggiunto i due anni e sei mesi di età, l'impresa di assicurazione può versare un capitale garantito in caso di decesso di al massimo 2500 franchi. Se il bambino muore prima di aver compiuto il dodicesimo anno di età, da tutte le assicurazioni in suo possesso sulla vita del bambino, l'impresa di assicurazione può versare un capitale garantito in caso di decesso di al massimo 20 000 franchi.
2Se la somma dei premi, più un interesse del 5 per cento, versati per il bambino, è superiore alla somma garantita in caso di decesso di cui al capoverso 1, deve essere rimborsata la somma dei premi compresi gli interessi.
Art. 132 Clausola di adeguamento dei premi
1L'impresa di assicurazione può adeguare i premi del contratto di assicurazione sulla vita a nuove situazioni solo se ciò è espressamente previsto nelle basi contrattuali.
2Essa non può prevedere clausole che sopprimano la garanzia della tariffa.
3Essa non può prevedere adeguamenti per rendite in corso.
4Possono essere effettuati adeguamenti dei premi unicamente se i rapporti alla base del calcolo dei premi hanno subito sensibili modifiche.
Sezione 4: Contratti d'assicurazione sul debito residuo
Art. 133 Definizione
Sono assicurazioni sul debito residuo, le assicurazioni temporanee in caso di decesso per garantire le rate periodiche in relazione a contratti di acquisto, di credito, di affitto, di leasing o di investimento (contratti individuali). Il rischio d'incapacità di guadagno può essere incluso.
Art. 134 Contenuto del contratto
1Il contratto d'assicurazione collettivo e i contratti individuali ad esso legati contengono tutte le disposizioni determinanti sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Essi disciplinano in particolare gli effetti sui rapporti individuali della scadenza, della risoluzione anticipata o di una sospensione del contratto collettivo nonché di un rimborso anticipato del debito residuo e di un cambiamento di proprietà.
2Nel contratto d'assicurazione collettivo e nei contratti individuali ad esso legati deve inoltre essere previsto che:
- a.
- lo stipulante può trasferire all'assicurato al massimo i premi calcolati dall'impresa di assicurazione compresa la tassa di bollo;
- b.
- lo stipulante può farsi cedere il diritto dell'assicurato a prestazioni d'assicurazione solo fino a concorrenza del rispettivo debito residuo;
- c.
- le parti di premi non utilizzate secondo l'articolo 135 vengono rimborsate all'assicurato nella misura in cui questi ha versato contributi ai premi non utilizzati;
- d.
- il debito residuo dell'assicurato è estinto nella misura delle prestazioni dell'impresa di assicurazione allo stipulante.
Art. 135 Rimborso di parti di premi non utilizzate
1In caso di risoluzione anticipata del contratto individuale, l'impresa di assicurazione rimborsa allo stipulante le parti di premi non utilizzate.
2Il rimborso avviene direttamente all'assicurato qualora l'impresa di assicurazione abbia assunto tale impegno nel contratto collettivo.
Capitolo 2: Prescrizioni concernenti le eccedenze nell'assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale
Art. 136 Fondo delle eccedenze
1Per la parte fuori della previdenza professionale le imprese di assicurazione creano un fondo delle eccedenze. Tale fondo è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
- 2Nel fondo delle eccedenze viene tesaurizzata l'eccedenza conseguita nel corso di un esercizio e attribuita al collettivo di assicurati.
- 3Le quote di eccedenze destinate agli stipulanti possono essere prelevate solamente dal fondo delle eccedenze.
- 4Annualmente, almeno il 20 per cento delle eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze deve essere prelevato e distribuito agli stipulanti.
- 5Gli importi mancanti possono essere prelevati dal fondo delle eccedenze unicamente se i redditi dell'impresa di assicurazione non sono sufficienti alla costituzione delle riserve attuariali secondo il piano d'esercizio.
Art. 137 Assegnazione delle quote di eccedenze
- 1L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
- 2Non appena sono assegnate al singolo stipulante, le quote di partecipazione alle eccedenze sono considerate dovute. Esse devono essere distribuite agli aventi diritto conformemente alle regolamentazioni contrattuali, oppure, qualora fosse stato convenuto l'accumulo con interessi delle quote di eccedenze, esposte in una posizione di bilancio attuariale, appositamente creata.
- 3Il sistema di partecipazione alle eccedenze non può essere modificato a svantaggio dello stipulante durante la decorrenza del contratto.
Art. 138 Eccedenza finale
- 1Se il contratto di assicurazione sulla vita prevede una quota di eccedenze finale, bisogna costituire a questo effetto una riserva individuale distinta che deve essere alimentata annualmente. La quota di eccedenze finale non può derivare soltanto dal reddito alla scadenza del contratto.
- 2La quota di riserve per la quota di eccedenze finale che diviene libera a seguito di scioglimento totale o parziale del contratto di assicurazione sulla vita prima della sua scadenza a causa di decesso o riscatto deve essere accreditata al fondo delle eccedenze, a meno che non venga versata allo stipulante.
- 3Se la quota di eccedenze finale è la componente eccedentaria più importante del contratto, l'impresa di assicurazione deve assicurare contrattualmente allo stipulante che in caso di decesso o di riscatto riceverà una parte adeguata della quota di eccedenze finale cumulata.
Capitolo 3: Disposizioni speciali per le assicurazioni della previdenza professionale
Sezione 1: Conto d'esercizio annuo e obbligo di informare
Art. 139 Conto d'esercizio annuo
1Per le assicurazioni della previdenza professionale deve essere tenuto un conto d'esercizio separato. Gli elementi del patrimonio vincolato per le assicurazioni della previdenza professionale devono figurare nel conto d'esercizio.
2I valori patrimoniali possono essere trasferiti dal conto d'esercizio per la previdenza professionale a quello per la rimanente attività e viceversa soltanto al valore contabile. La differenza tra il valore contabile e il valore di mercato è contabilizzata nel conto d'esercizio per la previdenza professionale quale profitto o perdita. Se manca il valore di mercato, l'impresa di assicurazione determina la valutazione conforme al mercato. Il metodo di valutazione deve essere approvato dalla FINMA.
Art. 140 Obbligo d'informare
Entro cinque mesi dal giorno di chiusura del bilancio, l'impresa di assicurazione trasmette agli stipulanti:
- a.
- il conto d'esercizio per le assicurazioni della previdenza professionale;
- b.
- le indicazioni sul calcolo dell'attribuzione e assegnazione delle eccedenze; e
- c.
- tutte le altre informazioni necessarie agli stipulanti per adempiere gli obblighi legali di informare.
Sezione 2: Partecipazione alle eccedenze
Art. 141 Diritto di partecipazione a quote di eccedenze
Art. 142 Principi per il calcolo
Art. 143 Processo e componente di risparmio
1Il processo di risparmio comprende:
- a.
- l'alimentazione dell'avere di vecchiaia;
- b.
- la trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendite di vecchiaia;
- c.
- la liquidazione/gestione delle rendite di vecchiaia in corso e delle rendite per figli di pensionati che ne risultano.
2Il ricavo del processo di risparmio (componente di risparmio) corrisponde ai redditi di capitale nel conto d'esercizio, dopo deduzione dei costi di investimento e di gestione dei capitali (reddito netto del capitale).
3Le spese nel processo di risparmio corrispondono agli oneri per la rimunerazione tecnica al tasso d'interesse garantito e per la liquidazione delle rendite di vecchiaia in corso e le rendite di figli di pensionati come pure per la liquidazione di polizze di libero passaggio.
Art. 144 Processo e componente di rischio
1Il processo di rischio comprende:
- a.
- il pagamento di prestazioni in caso di decesso e la loro liquidazione sotto forma di prestazioni in capitale, di rendite per vedove, per vedovi e per orfani;
- b.
- il pagamento di prestazioni di invalidità e la loro liquidazione sotto forma di capitale d'invalidità, di rendite d'invalidità, di rendite per figli d'invalidi e di esenzione dai premi; e
- c.
- la liquidazione delle aspettative legate alle rendite di vecchiaia in corso e alle rendite per superstiti che ne risultano.
2Il ricavo del processo di rischio (componente rischio) corrisponde ai premi di rischio scaduti.
3Le spese nel processo di rischio corrispondono agli oneri in relazione alle prestazioni assicurative e al trattamento dei sinistri, in particolare gli oneri in relazione alla costituzione della riserva matematica di nuove rendite d'invalidità e per superstiti, alla liquidazione delle rendite d'invalidità e delle rendite per superstiti in corso nonché all'inclusione del risultato della riassicurazione.
Art. 145 Processo e componente dei costi
1Il processo dei costi comprende gli oneri per la gestione e la distribuzione di soluzioni assicurative della previdenza professionale. La liquidazione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità in corso non è inclusa nel processo dei costi.
2Il ricavo del processo dei costi (componente dei costi) corrisponde ai premi dei costi dovuti, esclusi i costi di investimento e di gestione di capitali, di pagamento delle rendite e di liquidazione delle rendite in corso.
3Le spese nel processo dei costi corrispondono ai costi di gestione e d'esercizio nell'assicurazione della previdenza professionale.
Art. 146 Casi particolari
1I contratti di assicurazione o parti di essi per i quali sono stati concordati conti di entrate e uscite separati non sono considerati per il calcolo delle componenti di cui agli articoli 143-145.
2I contratti di assicurazione o parti di essi per i quali è stato concordato il trasferimento sullo stipulante del rischio legato all'investimento di capitali non sono considerati per il calcolo della componente di risparmio di cui all'articolo 143.
3I contratti di tipo puramente stop-loss non sono considerati per il calcolo della componente di rischio e della componente dei costi di cui agli articoli 144 e 145.
4I contratti di assicurazione secondo i capoversi 1-3 devono figurare separatamente nel conto d'esercizio per i relativi processi.
5Per questi contratti, gli articoli 152 capoverso 3 e 153 capoverso 1 seconda parte del periodo non sono applicabili.
Art. 147 Quota minima e quota di distribuzione
1Una parte delle componenti secondo gli articoli 143-145 deve essere utilizzata a favore dello stipulante (quota di distribuzione). La quota di distribuzione deve comprendere almeno il 90 per cento delle componenti (quota minima).
2Se le componenti di risparmio corrispondono al 6 per cento o più della riserva matematica e l'interesse minimo LPP fissato nell'articolo 15 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) corrisponde a due terzi o meno di questo tasso in percentuale, le eccedenze devono essere ripartite come segue:
- a.
- il reddito netto del capitale sul margine di solvibilità in favore dell'impresa di assicurazione;
- b.
- il 90 per cento del risultato a favore degli stipulanti e il 10 per cento a favore dell'impresa di assicurazione. Per risultato è da intendere il saldo totale positivo conformemente all'articolo 149 capoversi 1 e 3 dedotta la costituzione di riserve prevista dal piano d'esercizio secondo l'articolo 149 capoverso 1 lettera a.
- 3Se necessita di fondi propri supplementari per soddisfare i requisiti in materia di solvibilità oppure se la quota della differenza tra la somma delle componenti e la quota di distribuzione attribuita al capitale proprio è in sproporzione all'attribuzione al fondo delle eccedenze, l'impresa di assicurazione ne deve dare comunicazione alla FINMA. Quest'ultima può, su domanda o d'ufficio, prevedere un disciplinamento che deroghi ai capoversi 1 e 2.
4La quota di distribuzione e la prova dell'utilizzazione devono essere sottoposte per approvazione.
Art. 148 Utilizzazione della quota di distribuzione
Art. 149 Procedura in caso di saldo totale positivo
1Il saldo totale positivo è utilizzato conformemente al piano d'esercizio dell'impresa di assicurazione per:
- a.
- la costituzione di riserve per:
- 1.
- il rischio di longevità,
- 2.
- future lacune di copertura in caso di conversione delle rendite,
- 3.
- gli eventi assicurati annunciati ma non ancora liquidati, ivi compresi i potenziamenti della riserva matematica per le rendite d'invalidità e le rendite per superstiti,
- 4.
- gli eventi assicurati insorti ma non ancora annunciati,
- 5.
- le fluttuazioni dei danni,
- 6.
- le fluttuazioni di valore degli investimenti di capitale,
- 7.
- l'interesse garantito,
- 8.
- gli adeguamenti e i risanamenti delle tariffe.
- b.
- la copertura dei costi per il capitale di rischio supplementare assunto con l'approvazione della FINMA;
- c.
- l'alimentazione del fondo delle eccedenze.
2Le riserve non più necessarie, costituite conformemente al capoverso 1 lettera a, devono essere attribuite al fondo delle eccedenze.
3Il capitale di rischio di cui al capoverso 1 lettera b può essere assunto unicamente con l'approvazione della FINMA; esso può essere utilizzato per adempiere prescrizioni in materia di sorveglianza o nell'interesse degli assicurati per migliorare il reddito dell'investimento di capitali.
Art. 150 Procedura in caso di saldo totale negativo
1In caso di saldo totale negativo bisogna adottare, nell'ordine, i seguenti provvedimenti fino alla copertura del disavanzo:
- a.
- le riserve non più necessarie devono essere sciolte;
- b.
- la quota di distribuzione deve essere aumentata;
- c.
- il disavanzo residuo può essere riportato al massimo per un ammontare pari al fondo delle eccedenze disponibile e può essere compensato con il fondo delle eccedenze dell'anno successivo.
- d.
- il disavanzo residuo viene coperto mediante i fondi propri liberi.
Art. 151 Fondo delle eccedenze
1Il fondo delle eccedenze è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
2Gli importi accreditati al fondo delle eccedenze devono essere, con riserva dell'articolo 150 lettera c, utilizzati esclusivamente per l'assegnazione agli stipulanti di quote di eccedenze.
Art. 152 Condizioni per l'assegnazione di quote di eccedenze
1Le quote di eccedenze per gli stipulanti devono essere prelevate esclusivamente dal fondo delle eccedenze.
2I mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze devono essere distribuiti agli stipulanti al più tardi entro cinque anni.
3In caso di saldo totale negativo, nell'anno in questione non possono essere ripartite quote di eccedenze.
Art. 153 Principi per l'assegnazione delle quote di eccedenze
1Le quote di eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze devono essere assegnate secondo metodi attuariali riconosciuti, tuttavia ogni anno per un ammontare pari al massimo ai due terzi del fondo delle eccedenze.
2L'assegnazione delle quote di eccedenze tra gli istituti di previdenza avviene conformemente alla proporzione della riserva matematica, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e agli oneri amministrativi causati nonché tenendo conto dell'articolo 68a della LPP1.
3La FINMA può, per motivi particolari, ordinare deroghe alla regola dei due terzi di cui al capoverso 1.
Art. 154
Capitolo 4: Assicurazione malattie e contro gli infortuni
Art. 155 Restituzione di riserve di senescenza
1Se costituisce riserve di senescenza e si riserva il diritto di disdire i contratti di assicurazione a seguito del verificarsi dell'evento assicurato o si impegna a non proseguire il contratto dopo la sua scadenza, l'impresa di assicurazione deve restituire all'assicurato una parte adeguata delle riserve di senescenza, purché una delle parti sciolga il contratto d'assicurazione o l'impresa di assicurazione non prolunghi il contratto dopo la sua scadenza.
2Essa presenta alla FINMA per approvazione un piano per la restituzione della parte alle riserve di senescenza. Nel piano figurano in particolare le basi di calcolo e l'ammontare della quota da restituire. Questi elementi devono essere stabiliti nelle basi contrattuali.
Art. 156 Portafogli chiusi
1Se l'impresa di assicurazione non aggiunge più contratti d'assicurazione al portafoglio assicurativo (portafoglio chiuso), gli stipulanti di tale portafoglio possono concludere, in sostituzione del contratto in vigore, un contratto d'assicurazione, per quanto possibile equivalente, integrato in un portafoglio aperto dell'impresa di assicurazione o di un'impresa di assicurazione appartenente allo stesso gruppo, purché l'impresa di assicurazione, rispettivamente il gruppo, abbia un simile portafoglio aperto.
2L'impresa di assicurazione deve informare senza indugio gli stipulanti su questo diritto come pure su portafogli aperti con coperture assicurative equivalenti.
3Per il passaggio al nuovo contratto d'assicurazione sono determinanti l'età e lo stato di salute dello stipulante alla conclusione del contratto d'assicurazione in corso.
Art. 157 Classi tariffarie e tariffazione empirica nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia
L'articolo 123 è applicabile anche all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia.
Art. 158 Foro competente per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia
Nella conclusione di contratti per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia con datori di lavoro, le imprese di assicurazione devono prevedere, oltre al foro speciale, anche un foro nel luogo di lavoro dei loro dipendenti.
Art. 159 Assicurazione di bambini
Per l'assicurazione individuale o collettiva contro gli infortuni dei bambini l'articolo 131 si applica per analogia.
Art. 160 Assicurazione per l'invalidità
Se un'impresa di assicurazione esercita l'assicurazione per l'invalidità nel quadro dell'assicurazione malattie e contro gli infortuni, le disposizioni dell'assicurazione malattie e contro gli infortuni sono applicabili anche all'assicurazione per l'invalidità.
Art. 160a Coordinamento tra le autorità di sorveglianza
1La FINMA e l'autorità di sorveglianza ai sensi della LVAMal2 coordinano le loro attività di sorveglianza quando l'esercizio di un'assicurazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal ha o può avere un influsso sull'assicurazione sociale malattie. Tale influsso è dato segnatamente nel caso di:
- a.
- fondi propri insufficienti;
- b.
- accantonamenti insufficienti;
- c.
- una violazione delle disposizioni sul patrimonio vincolato;
- d.
- trasferimento del portafoglio secondo gli articoli 51 capoverso 2 lettera d e 62 LSA;
- e.
- una modifica della struttura giuridica della società o del gruppo assicurativo, o una partecipazione secondo l'articolo 21 LSA;
- f.
- qualsiasi reato che può avere un influsso sull'esercizio dell'assicurazione sociale malattie;
- g.
- una violazione delle disposizioni sulla garanzia di un'attività irreprensibile, sulla gestione dei rischi e sulla revisione;
- h.
- una situazione finanziaria a rischio;
- i.
- provvedimenti conservativi di cui all'articolo 51 LSA;
- j.
- una violazione delle disposizioni in materia di sorveglianza.
2La FINMA e l'autorità di sorveglianza di cui al capoverso 1 possono coordinare le loro attività di sorveglianza anche nel quadro di un regolare scambio di informazioni sui soggetti giuridici sottoposti alla loro sorveglianza.
1 Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
2 RS832.12
Capitolo 5: Assicurazione della protezione giuridica
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 161 Oggetto
Con un contratto d'assicurazione della protezione giuridica, l'impresa di assicurazione si impegna a indennizzare, dietro pagamento di un premio, i costi provocati da affari giuridici o a fornire servizi in tali affari.
Art. 162 Eccezioni al campo d'applicazione
Gli articoli 163-170 della presente ordinanza e l'articolo 32 capoverso 1 LSA non sono applicabili:
- a.
- all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, a condizione che tale attività sia esercitata anche nell'interesse dell'impresa di assicurazione a titolo della medesima copertura;
- b.
- a controversie o pretese in relazione all'utilizzazione di navi marittime.
Art. 163 Obbligo d'informare
L'impresa di assicurazione tenuta a fornire prestazioni, che esercita l'assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi (imprese di assicurazioni multirami) e che non ha affidato la liquidazione di sinistri a un'impresa giuridicamente autonoma, dopo aver ricevuto la notifica di sinistro informa senza indugio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'assicurato sul diritto di scelta di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera b LSA.
Sezione 2: Impresa di gestione dei sinistri
Art. 164 Organizzazione
1Sono ammesse come imprese di gestione dei sinistri ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera a LSA unicamente le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l'assicurazione della protezione giuridica, nonché le società anonime o le cooperative che non forniscono prestazioni in relazione con la liquidazione dei sinistri in altri rami assicurativi che non siano la protezione giuridica.
2L'impresa di gestione dei sinistri deve avere la propria sede o una succursale in Svizzera.
3Le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo nonché della gestione e della rappresentanza dell'impresa di gestione dei sinistri non possono esercitare alcuna attività per conto di un'impresa di assicurazione multirami.
4Gli impiegati dell'impresa di gestione dei sinistri incaricati del trattamento dei sinistri non possono esercitare un'attività paragonabile per conto di un'impresa di assicurazione multirami.
Art. 165 Rapporto tra impresa di assicurazione multirami e impresa di gestione dei sinistri
1Il contratto concluso tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di gestione dei sinistri deve segnatamente:
- a.
- contenere una clausola secondo la quale la FINMA può controllare il trattamento delle pratiche presso l'impresa di gestione dei sinistri;
- b.
- prevedere che l'assicurato possa far valere le pretese risultanti dal contratto d'assicurazione della protezione giuridica unicamente nei confronti dell'impresa di gestione dei sinistri.
2In caso di conflitto d'interessi, l'impresa di assicurazione non può impartire istruzioni alle imprese di gestione dei sinistri per il trattamento dei casi d'assicurazione che potrebbero essere pregiudizievoli per l'assicurato.
3In caso di conflitto d'interessi, l'impresa di gestione dei sinistri non può fornire informazioni all'impresa di assicurazione sui casi d'assicurazione trattati che potrebbero essere pregiudizievoli per l'assicurato.
4L'impresa di assicurazione è vincolata da una decisione emessa nei confronti dell'impresa di gestione dei sinistri.
Sezione 3: Forma e contenuto del contratto di assicurazione della protezione giuridica
Art. 166 Disposizioni generali
1La garanzia della protezione giuridica deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della protezione giuridica e del premio corrispondente.
2Se la liquidazione dei sinistri viene affidata a un'impresa di gestione dei sinistri conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera a LSA, detta impresa deve essere menzionata nel contratto distinto o nella parte distinta, con l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo della sede.
3Se l'impresa di assicurazione concede all'assicurato il diritto di ricorrere a un avvocato indipendente o a un'altra persona alle condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera b LSA, tale diritto deve essere menzionato nelle proposte, polizze, condizioni generali di assicurazione e notifiche di sinistro ed essere messo particolarmente in evidenza.
Art. 167 Scelta del rappresentante legale
1Ogni contratto di protezione giuridica deve prevedere espressamente per l'assicurato la possibilità di scegliere liberamente il proprio rappresentante che sia in possesso delle qualifiche richieste dalla legge applicabile al procedimento:
- a.
- nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo;
- b.
- in caso di conflitti d'interessi.
2Il contratto può prevedere che nel caso in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri non accetti il rappresentante legale designato, l'assicurato abbia il diritto di proporre altre tre persone, una delle quali dovrà essere accettata.
3In caso di conflitti d'interessi, l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri deve informare l'assicurato del suo diritto.
Art. 168 Scioglimento dal segreto d'ufficio
La clausola nel contratto d'assicurazione con cui l'assicurato si impegna a sciogliere il suo rappresentante legale dal segreto d'ufficio nei confronti dell'impresa di assicurazione non è applicabile se sussiste un conflitto d'interessi e la trasmissione delle informazioni richieste all'impresa di assicurazione può essere pregiudizievole per l'assicurato.
Art. 169 Procedura in caso di divergenza d'opinioni
1Per risolvere qualsiasi divergenza d'opinioni tra l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri e l'assicurato in merito alle misure da prendere per liquidare il sinistro, il contratto d'assicurazione prevede una procedura che deve offrire garanzie di obiettività paragonabili a quelle di una procedura arbitrale.
2L'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri che rifiuti la propria prestazione per una misura considerata priva di probabilità di successo deve motivare senza indugio, per scritto, la soluzione proposta e informare l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura di cui al capoverso 1.
3Se il contratto d'assicurazione non menziona la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al capoverso 1 o se l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri omette di informarne l'assicurato nel momento in cui rifiuta di fornire la prestazione, il bisogno dell'assicurato di essere coperto dalla protezione giuridica è considerato riconosciuto nella fattispecie.
4Se nel caso di un rifiuto della prestazione l'assicurato intenta un processo a sue spese e ottiene una sentenza più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di gestione dei sinistri o del risultato della procedura di cui al capoverso 1, l'impresa di assicurazione si accolla le relative spese, fino a concorrenza dell'importo massimo della somma assicurata.
Art. 170 Patto su una quota della lite
L'impresa di assicurazione e l'impresa di gestione dei sinistri non possono farsi promettere una parte dell'eventuale guadagno procurato all'assicurato.
Capitolo 6: Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali
Sezione 1: Danni assicurati ed entità della copertura
Art. 171 Assicurazione combinata contro l'incendio e i danni causati dagli elementi naturali
1Le imprese di assicurazione che nel quadro del ramo assicurativo B8 assicurano contro l'incendio cose situate in Svizzera (beni mobili e fabbricati) devono assicurare tali cose, al valore totale, anche contro i danni causati dagli elementi naturali.
2L'assicurazione risarcisce i danni causati dagli elementi naturali e consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nello smarrimento delle cose assicurate.
Art. 172 Deroga all'obbligo di assicurazione
1Non rientrano nell'assicurazione combinata contro l'incendio e i danni causati dagli elementi naturali i danni a:
- a.
- costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e al loro contenuto;
- b.
- camper, roulotte, imbarcazioni e aeromobili, compresi i loro accessori;
- c.
- veicoli a motore usati come deposito di merci, sistemati sotto una tettoia o all'aperto;
- d.
- ferrovie di montagna, funicolari, teleferiche, sciovie, linee elettriche aeree e pali (esclusa la rete locale);
- e.
- cose che si trovano su cantieri;
- f.
- serre, la copertura in vetro dei letti di semina e le piantine;
- g.
- impianti atomici ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 20031 sull'energia nucleare (LENu).
2Per cantiere si intende l'intera area sulla quale si trovano beni mobili che sono in relazione con un'opera, anche prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori.
Art. 173 Danni causati dagli elementi naturali assicurati
1Sono considerati danni causati dagli elementi naturali, i danni dovuti a piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.
2Si considera tempesta un vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate.
3Non sono considerati danni causati dagli elementi naturali:
- a.
- i danni riconducibili a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti a intervalli più o meno lunghi;
- b.
- senza riguardo alla loro causa, i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, come pure dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione o modifiche della struttura dell'atomo;
- c.
- i danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- d.
- i danni da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente;
- e.
- vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.
Art. 174 Esclusioni dalla copertura
Sono esclusi dall'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali:
- a.
- i danni dovuti alla pressione della neve che interessano soltanto tegole o altri materiali di copertura del tetto, camini, grondaie o tubi di scarico;
- b.
- i danni provocati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua.
Art. 175 Franchigia
1L'avente diritto assume la seguente franchigia:
- a.
- nell'assicurazione della mobilia domestica: 500 franchi per ogni sinistro;
- b.
- nell'assicurazione dell'inventario agricolo: il 10 per cento dell'indennità dovuta per ogni sinistro, al minimo però 1000 franchi e al massimo 10 000 franchi;
- c.
- nell'assicurazione degli altri beni mobili: il 10 per cento del risarcimento per ogni sinistro, al minimo però 2500 franchi e al massimo 50 000 franchi;
- d.
- nell'assicurazione di fabbricati:
- 1.
- per quelli che servono esclusivamente da abitazione o a fini agricoli: il 10 per cento del risarcimento, al minimo però 1000 franchi e al massimo 10 000 franchi;
- 2.
- per quelli che servono ad altri fini: il 10 per cento del risarcimento, al minimo però 2500 franchi e al massimo 50 000 franchi.
2Per i danni ai beni mobili e per quelli ai fabbricati si applica, per ogni sinistro, la rispettiva franchigia. Qualora un sinistro colpisca più fabbricati, appartenenti allo stesso stipulante, per i quali sono previste franchigie diverse, la franchigia è compresa tra un minimo di 2500 franchi ed un massimo di 50 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4425).
Art. 176 Limitazioni della prestazione
1Se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un'attività assicurativa in Svizzera, superano per un evento assicurato 25 milioni di franchi, essi vengono ridotti a questo importo. È riservata una riduzione maggiore secondo il capoverso 2.
2Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un'attività assicurativa in Svizzera superano per un evento assicurato 1 miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.1
3I risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono addizionati.
4I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
5Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4425).
Sezione 2: Premi e statistiche
Art. 177 Basi per il calcolo
Art. 178 Approvazione dei premi unici e comunicazione nella polizza
1Le imprese di assicurazione presentano per approvazione alla FINMA la tariffa dei premi comprensiva dello schema di calcolo.
2Il premio determinante è separato dalla polizza e viene presentato agli stipulanti separatamente secondo gli importi dei rischi assicurati contro il fuoco e i danni causati dagli elementi naturali.
Art. 179 Statistiche
1Le imprese di assicurazione forniscono ogni anno a un ufficio di statistica designato dalla FINMA i dati sull'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.
2Sulla base di questi dati e delle istruzioni della FINMA, l'ufficio mette a punto una statistica che dà informazioni affidabili sulla situazione globale dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In essa sono contenute in particolare indicazioni in merito ai premi, al costo complessivo dei sinistri (pagamenti effettuati e riserve necessarie per sinistri futuri, suddivisi per anno di statistica), alla somma di assicurazione e ai sinistri che hanno determinato l'applicazione di una limitazione della prestazione di cui all'articolo 176.
3Le persone incaricate dell'elaborazione della statistica dei danni causati dagli elementi naturali sottostanno all'obbligo di discrezione. In particolare esse non sono autorizzate a rendere noti a terzi i dati statistici delle singole imprese di assicurazione.
Art. 180 Deroghe
1I danni causati dagli elementi naturali non soggetti all'obbligo di assicurazione secondo l'articolo 172 non rientrano nella statistica.
2Su domanda motivata la FINMA può esonerare un'impresa di assicurazione dall'obbligo di fornire i dati all'ufficio di statistica o, dietro richiesta motivata dell'ufficio di statistica, escludere i dati di un'impresa di assicurazione.
3Esonero ed esclusione dalla partecipazione alla statistica secondo il capoverso 2 non dispensano dall'obbligo di partecipare alle spese secondo l'articolo 181.
Art. 181 Spese
1Le imprese di assicurazione sopportano le spese necessarie per l'allestimento delle tariffe e delle statistiche.
2Esse mettono a punto un piano per la ripartizione delle spese e lo sottopongono per approvazione alla FINMA.
3Il piano viene approvato se prevede una ripartizione equilibrata delle spese.
Titolo settimo: Intermediari assicurativi
Art. 182 Esclusione dal campo di applicazione
L'attività di intermediazione assicurativa all'estero di un intermediario assicurativo con sede o domicilio in Svizzera non è sottoposta alla sorveglianza in Svizzera.
Art. 183 Obbligo di iscrizione
1L'intermediario assicurativo non ha l'obbligo di iscrizione secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSA se:
- a.
- nel corso di un anno civile, le commissioni sono principalmente realizzate con una o due imprese di assicurazione;
- b.
- i compensi o altri vantaggi in denaro ricevuti dall'impresa di assicurazione non corrispondono al compenso commerciale usuale per l'intermediazione assicurativa e che quindi ne potrebbero pregiudicare l'indipendenza;
- c.
- collabora o ha altri accordi con un'impresa di assicurazione che pregiudicano la sua libertà di lavorare anche per altre imprese di assicurazione;
- d.
- partecipa al capitale sociale di un'impresa di assicurazione direttamente o indirettamente con più del 10 per cento; o
- e.
- occupa una funzione dirigenziale in un'impresa di assicurazione o può influenzare in altro modo l'andamento degli affari di un'impresa di assicurazione.
2L'intermediario assicurativo non ha l'obbligo di iscrizione secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSA, se un'impresa di assicurazione:
- a.
- partecipa al capitale sociale di un intermediario finanziario direttamente o indirettamente con più del 10 per cento;
- b.
- occupa una funzione dirigenziale in un'impresa di intermediazione assicurativa o può influenzare in altro modo l'andamento degli affari di un intermediario assicurativo.
3La FINMA può disporre l'obbligo di iscrizione in deroga ai capoversi 1 e 2, purché circostanze speciali lo giustifichino.
Art. 184 Qualifiche professionali
1L'intermediario assicurativo attesta la qualifica professionale con il superamento di un esame o presentando un certificato di pari valore.
2La FINMA disciplina il contenuto dell'esame. Essa può emanare disposizioni per lo svolgimento dell'esame e per i motivi di dispensa.
3La FINMA decide dell'equipollenza di altri certificati professionali.
Art. 185 Condizioni personali
L'intermediario finanziario adempie alle seguenti premesse personali:
- a.
- gode dell'esercizio dei diritti civili;
- b.
- non ha subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'attività di intermediario assicurativo la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale.
- c.1
- nei suoi confronti non esistono attestati di carenza beni che siano in relazione con un comportamento incompatibile con l'attività di intermediario assicurativo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 186 Garanzie finanziarie
1Per la copertura della responsabilità civile derivante dalla violazione dell'obbligo di diligenza professionale l'intermediario assicurativo dispone di un'assicurazione di responsabilità civile professionale per danni patrimoniali. La somma assicurata per tutti i casi di danno di un anno deve ammontare ad almeno 2 milioni di franchi.
2Questo obbligo non esiste se un terzo ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale nella cui copertura è incluso l'intermediario assicurativo.
3Al posto di un'assicurazione di responsabilità civile professionale l'intermediario assicurativo può fornire una garanzia finanziaria equivalente. La FINMA decide nel singolo caso quali altre garanzie finanziarie siano da considerare equivalenti.
4Chiunque voglia farsi registrare secondo l'articolo 43 capoverso 1 o secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA deve dimostrare per entrambe le forme di attività di intermediazione assicurativa le garanzie finanziarie necessarie.
Art. 187 Registro
1Il registro contiene i seguenti dati concernenti l'intermediario finanziario:
- a.
- nome e indirizzo;
- b.
- natura giuridica;
- c.
- le imprese di assicurazione che sono rappresentate dall'intermediario finanziario, ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 LSA;
- d.
- il ramo assicurativo in cui l'intermediario finanziario è attivo, con indicazione del legame all'impresa di assicurazione;
- e.
- il datore di lavoro, se l'intermediario finanziario è vincolato da un rapporto di lavoro;
- f.
- la data della prima iscrizione a registro;
- g.
- il numero di registro.
2L'intermediario assicurativo può iscriversi a registro secondo l'articolo 43 capoverso 1 o secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA, ma non per lo stesso ramo assicurativo.
3Le persone giuridiche che esercitano un'attività di intermediazione assicurativa secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSA sono iscritte a registro nella loro funzione di intermediario assicurativo. Esse dimostrano di disporre di sufficienti collaboratori che posseggono le qualifiche richieste e che a loro volta sono iscritti a registro.
Art. 188 Pubblicità del registro
I dati del registro sono pubblici e possono essere accessibili tramite procedura di richiamo.
Art. 189 Modifica di fatti essenziali
1L'intermediario finanziario registrato è obbligato ad avvisare la FINMA entro quindici giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza delle seguenti modifiche:
- a.
- modifica del nome;
- b.
- estinzione della garanzia finanziaria o riduzione della stessa a un livello inferiore alla dotazione minima di cui all'articolo 186;
- c.
- sostituzione di un'assicurazione di responsabilità civile con una garanzia finanziaria equivalente o viceversa;
- d.
- fine dell'attività di intermediario assicurativo;
- e.
- passaggio dall'attività d'intermediazione assicurativa secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSA all'attività di intermediazione assicurativa secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA o viceversa;
- f.
- cambio dell'impresa di assicurazione per la quale l'intermediario assicurativo secondo l'articolo 43 capoverso 2 LSA conclude contratti di assicurazione;
- g.
- cambio di impresa di intermediari assicurativi per la quale l'intermediario assicurativo è attivo;
- h.
- cambio di indirizzo;
- i.1
- condanne penali, iscritte nel casellario giudiziale, per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137-172ter CP;
- k.2
- presenza di un attestato di carenza beni.
2L'impresa di assicurazione con la quale l'intermediario finanziario ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 186 capoverso 1 deve mettere immediatamente a conoscenza la FINMA sulla cessazione o sospensione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto.
3Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell'intermediario finanziario.
1 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
2 Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 190 Obbligo di informare
Se nelle informazioni fornite agli assicurati secondo l'articolo 45 capoverso 1 LSA sopravvengono modifiche, l'intermediario assicurativo ne deve ragguagliare i clienti in occasione del prossimo contatto.
Titolo ottavo: Gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi
Capitolo 1: Gruppi assicurativi
Sezione 1: Organizzazione, struttura del gruppo e processi interni al gruppo
Art. 191 Organizzazione
1Il gruppo assicurativo dispone di un'organizzazione adeguata in funzione della sua attività e dei rischi.
2Esso presenta alla FINMA una descrizione della struttura organizzativa, di controllo e di gestione a livello di direzione del gruppo e le comunica eventuali modifiche entro quindici giorni dalla loro entrata in vigore.
3La FINMA designa l'impresa sua interlocutrice responsabile per gli obblighi del gruppo assicurativo in materia di diritto di sorveglianza.
4Essa può richiedere al gruppo assicurativo gli statuti dell'impresa designata come interlocutrice.
Art. 192 Struttura del gruppo
1Il gruppo assicurativo presenta alla FINMA annualmente, entro tre mesi dopo la chiusura annuale, un organigramma completo del gruppo in cui sono descritte tutte le imprese del gruppo assicurativo. La FINMA può richiedere l'organigramma completo a intervalli più brevi.
2In presenza di un'intenzione in tal senso, il gruppo assicurativo annuncia alla FINMA la creazione, l'acquisizione o l'alienazione di un'importante partecipazione da parte di un'impresa del gruppo.1
3La FINMA stabilisce caso per caso, in funzione della grandezza e complessità del gruppo assicurativo, cosa bisogna intendere per partecipazione importante.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 193 Processi interni al gruppo
1I processi interni al gruppo sono attività e transazioni in cui, per l'adempimento di un obbligo, le imprese sottoposte a sorveglianza si basano, direttamente o indirettamente, su altre imprese facenti parte dello stesso gruppo assicurativo; in particolare:
- a.
- prestiti;
- b.
- garanzie e operazioni fuori bilancio;
- c.
- attività e transazioni che sono mezzi propri computabili secondo l'articolo 37 capoverso 2 lettera d;
- d.
- investimenti di capitale;
- e.
- attività di riassicurazione;
- f.
- accordi sulla ripartizione dei costi; e
- g.
- altre attività di trasferimento dei rischi.
2Sono considerati importanti i processi interni al gruppo che modificano, o che possono modificare, sostanzialmente la situazione finanziaria di una singola impresa o di tutto il gruppo assicurativo e che oltrepassano i valori minimi prestabiliti dalla FINMA.
Art. 194 Sorveglianza sui processi interni al gruppo
1Il gruppo assicurativo deve presentare rapporto alla FINMA su tutti i processi importanti interni al gruppo prima che espletino i loro effetti giuridici. Inoltre, entro tre mesi dalla chiusura annuale bisogna presentare ogni anno un rapporto alla FINMA sullo stato dei processi. La FINMA può richiedere un rapporto a intervalli più brevi.1
2Se i processi sono effettuati da persone fisiche e giuridiche esterne al gruppo assicurativo a sostegno delle imprese del gruppo, tali transazioni e attività devono figurare nel rapporto.
3La FINMA disciplina il modo e il contenuto dei rapporti e stabilisce i valori minimi tenendo conto della grandezza e della complessità del gruppo assicurativo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Sezione 2: Gestione dei rischi
Art. 195 Scopo e contenuto
1Per lo scopo e il contenuto della gestione dei rischi sono applicabili per analogia gli articoli 96, 96a, 98 e 98a.
2I gruppi assicurativi mantengono a livello di gruppo, ciascuno sotto la propria responsabilità, funzioni di gestione dei rischi e funzioni di compliance separate.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 196 Documentazione
1Entro tre mesi dalla chiusura annuale, il gruppo assicurativo presenta alla FINMA la documentazione concernente la gestione dei rischi. Modifiche essenziali devono essere comunicate entro un mese.
2Per il resto l'articolo 97 è applicabile per analogia.
Art. 197
Sezione 3: Solvibilità
Art. 198 Determinazione e rapporto
Per i gruppi assicurativi la determinazione della solvibilità e il relativo rapporto sono retti per analogia dagli articoli 41-53a relativi al Test svizzero di solvibilità (SST di gruppo).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 198a SST di gruppo consolidato
1Il gruppo assicurativo determina la propria solvibilità mediante un SST di gruppo consolidato. A tal fine, il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati sulla base di un bilancio consolidato conforme al mercato.
2La FINMA può:
- a.
- emanare disposizioni che tengono conto della disponibilità e della trasferibilità del capitale all'interno del gruppo assicurativo;
- b.
- ordinare maggiorazioni del capitale previsto o riduzioni del capitale sopportante i rischi se la fungibilità è fortemente limitata e il modello non ne tiene sufficientemente conto.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 198b SST di gruppo granulare
1Con l'autorizzazione della FINMA il gruppo assicurativo può determinare la propria solvibilità mediante un SST di gruppo granulare.
2In casi motivati, la FINMA può ordinare oltre al SST di gruppo consolidato un SST di gruppo granulare.
3Nel SST di gruppo granulare il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati per ogni unità giuridica del gruppo assicurativo. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio tra le unità giuridiche.
4La FINMA può accordare a un gruppo assicurativo semplificazioni riguardanti il SST di gruppo granulare. Esse includono in particolare la riunione di varie unità giuridiche in un'unità virtuale (cluster).
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 198c Adempimento
Un gruppo assicurativo adempie i requisiti in materia di solvibilità se soddisfa i requisiti:
- a.
- del SST di gruppo consolidato; o
- b.
- del SST di gruppo granulare autorizzato dalla FINMA.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 199 a 202
Art. 203 Controllo esterno
1Il gruppo assicurativo incarica una società di audit1. Questa società controlla annualmente se il gruppo assicurativo rispetta gli obblighi contenuti nella presente ordinanza e se attua i processi di controllo del rischio descritti nella documentazione secondo l'articolo 196. Al riguardo essa redige un rapporto all'attenzione della FINMA.
2La FINMA emana istruzioni per il controllo. Essa può autorizzare un'altra terza persona qualificata e indipendente a effettuare il controllo.
1 Nuova espr. giusta il n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Art. 203a Rapporto sulla situazione finanziaria
Per i gruppi assicurativi si applica per analogia l'articolo 111a. Per la descrizione della solvibilità si può impiegare il SST di gruppo consolidato.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Sezione 4: Fallimento
Art. 203b
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti per l'attività soggetta ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell'ambito della sottoscrizione di rischi, della gestione del portafoglio, della liquidazione dei danni, della contabilità, del personale, delle tecnologie dell'informazione e degli investimenti patrimoniali.
Capitolo 2: Conglomerati assicurativi
Art. 204 Disposizioni applicabili
Gli articoli 191-203a relativi ai gruppi assicurativi sono applicabili per analogia ai conglomerati assicurativi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 205 Assegnazione delle imprese al settore assicurativo e finanziario
1Per l'assegnazione delle imprese al settore assicurativo o a quello finanziario sono determinanti l'attività principale dell'impresa in questione e il settore per il quale l'impresa fornisce prestazioni. Imprese che non possono essere attribuite in modo chiaro vengono assegnate al settore assicurativo.
1 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 206
Art. 206a Fallimento
Le funzioni di una società del conglomerato sono importanti per l'attività soggetta ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell'ambito della sottoscrizione di rischi, della gestione del portafoglio, della liquidazione dei danni, della contabilità, del personale, delle tecnologie dell'informazione e degli investimenti patrimoniali.
1 Introdotto dal n. 14 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
Titolo nono: …
Art. 207 e 208
…
1 Abrogati dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Art. 209 a 214
…
1 Abrogati dall'art. 38 cpv. 2 dell'O del 15 ott. 2008 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, con effetto dal 1° gen 2009 (RU 2008 5343).
Titolo decimo: …
Art. 215
…
1 Abrogato dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Titolo undicesimo: Disposizioni transitorie e finali
Art. 216 Disposizioni transitorie
3Eventuali riserve di valutazione secondo l'articolo 37 capoverso 2 lettera c su titoli a tasso di interesse fisso possono essere computate al massimo durante cinque anni dall'entrata in vigore con la seguente limitazione: computabile durante il periodo transitorio è il valore più basso della riserva di valutazione all'ultimo giorno di chiusura dei conti prima dell'entrata in vigore e quello delle riserve di valutazione successive alla fine dell'anno.
4Con riferimento al capitale previsto (art. 41-46) e al capitale sopportante i rischi (art. 47-50) valgono le seguenti disposizioni:
- a. a c.2 …
- d.
- esse costituiscono il capitale necessario sopportante i rischi a copertura del capitale previsto entro cinque anni dall'entrata in vigore;
- e. a h.3 …
6Al più tardi in occasione della prima informazione annua che avrà luogo dopo l'entrata in vigore, l'impresa di assicurazione fornisce allo stipulante, in applicazione dell'articolo 130 lettera e, un'aggiunta al contratto contenente i dettagli della distribuzione delle eccedenze secondo l'articolo 130. L'aggiunta deve essere conforme con le indicazioni contenute nel piano d'esercizio.
10Le imprese di assicurazione non autorizzate a esercitare l'assicurazione sulla vita che, all'entrata in vigore, includono un'indennità di decesso nelle assicurazioni a prestazioni limitate in caso d'infortunio, malattia e invalidità, come l'assicurazione connessa con l'abbonamento a un periodico, possono continuare a offrire questa indennità di decesso solo fino alla scadenza del contratto o fino alla sopravvenienza dell'evento assicurato. Per le casse malati riconosciute è fatto salvo l'articolo 14 dell'ordinanza del 27 giugno 19956 sull'assicurazione malattie.
16Gli articoli 175 e 176 si applicano a tutti i contratti d'assicurazione in corso dal momento dell'entrata in vigore della presente modifica del 18 ottobre 2006 e a tutti quelli conclusi dopo questa data.8
1 Abrogati dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
2 Abrogate dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
3 Abrogate dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
4 Abrogato dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
5 Abrogati dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
6 RS 832.102
7 Abrogati dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
8 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4425).
Art. 216a
…
1 Introdotto dal n. II 11 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori (RU 2007 3989). Abrogato dal n. 11 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
Art. 216b Disposizioni transitorie della modifica del 25 marzo 2015
1Le doppie funzioni esistenti ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 devono essere eliminate entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 marzo 2015. Rimangono valide le eccezioni ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 autorizzate secondo il diritto anteriore.
2Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che sono stati autorizzati dalla FINMA prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 marzo 2015 restano invariati per la loro rispettiva durata residua.
3La FINMA stabilisce la data in cui il rapporto sulla situazione finanziaria di cui all'articolo 111a deve essere pubblicato per la prima volta e la data in cui l'articolazione minima di cui all'articolo 111b deve essere applicata per la prima volta.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
Art. 217 Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti sono abrogati:
- 1.
- Decreto del Consiglio federale del 22 novembre 19781 concernente l'entrata in vigore della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi;
- 2.
- Ordinanza del 19 novembre 19972 sull'impiego di strumenti finanziari derivati da parte degli istituti d'assicurazione;
- 3.
- Ordinanza dell'11 settembre 19313 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (Ordinanza sulla sorveglianza, OS);
- 4.
- Ordinanza dell'11 febbraio 19764 che delimita l'obbligo di sorveglianza delle assicurazioni;
- 5.
- Ordinanza del 3 dicembre 19795 sull'esercizio di attività estranee all'assicurazione da parte d'istituti d'assicurazione privati;
- 6.
- Decreto del Consiglio federale del 22 novembre 19556 concernente l'assicurazione connessa con l'abbonamento a un periodico e l'assicurazione dei compratori e della clientela;
- 7.
- Ordinanza del 18 novembre 19927 concernente l'assicurazione della tutela giudiziaria (Protezione giuridica);
- 8.
- Ordinanza del 18 novembre 19928 concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali;
- 9.
- Ordinanza del 29 novembre 19939 sull'assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull'assicurazione vita, OAssV);
- 10.
- Ordinanza dell'8 settembre 199310 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Ordinanza sull'assicurazione contro i danni, OADa);
- 11.
- Ordinanza del 18 novembre 199211 concernente la riserva di compensazione nell'assicurazione crediti.
1 [RU 1978 1856, 1985 885, 1986 689 art. 6, 1988 116 n. II cpv. 1 lett. c]
2 [RU 1998 84]
3 [CS 10 305; RU 1979 1588, 1986 2529, 1988 116, 1990 787, 1992 2415, 1993 2614 3219, 1995 3867 all. n. 7, 1996 2243 n. I 38, 1998 84 all. n. 1, 1999 3671]
4 [RU 1976 239]
5 [RU 1980 53]
6 [RU 1955 1014]
7 [RU 1992 2355]
8 [RU 1992 2359, 1995 1063, 2000 24]
9 [RU 1993 3230, 1996 2243 n. I 39, 1998 84 all. n. 2, 2003 4991, 2004 1615, 2005 2387]
10 [RU 1993 2620, 1995 5690, 1998 84 all. n. 3, 2001 1286 n. II, 2003 4999, 2005 2389]
11 [RU 1992 2380]
Art. 218 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.