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L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),2 vista la legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); vista l'ordinanza del 9 novembre 20054 sulla sorveglianza (OS); in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 19895 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'Accordo del 19 dicembre 19966 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa, ordina: |
Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato |
Art. 1
1Il supplemento di cui all'articolo 18 LSA ammonta:
2Nell'assicurazione sulla vita e per le riserve di compensazione nell'assicurazione crediti, il supplemento viene meno se l'impresa di assicurazione non assume nessun rischio d'investimento.2 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439). |
Sezione 2: Attuario responsabile |
Art. 2 Compiti
1L'attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d'esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto. 2Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all'attenzione della direzione. I servizi competenti dell'impresa gli forniscono le informazioni necessarie. 3In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all'ultimo rapporto, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione. |
Art. 3 Contenuto del rapporto
1Il rapporto presenta la situazione attuale e l'evoluzione possibile dell'impresa nell'ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situazione finanziaria dell'impresa. 2Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all'articolo 24 capoverso 1 lettere a-c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti. 3Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti:
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Art. 4 Cessazione del rapporto di collaborazione
In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l'attuario responsabile e l'impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall'altra la FINMA1 in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca. 1 Nuova espressione giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). |
Sezione 3: Rendiconto |
Art. 5 Assegnazione alle riserve legali da utili
Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali da utili almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell'utile annuale. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439). |
Art. 5a Articolazione minima del conto annuale
1In deroga agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni2 (CO), il conto annuale deve essere articolato almeno nelle poste elencate nell'allegato e strutturato nell'ordine ivi indicato. 2I dati relativi all'esercizio precedente al periodo corrispondente devono essere riportati nel bilancio, nel conto economico e nell'allegato. 3Le imprese di assicurazione che esercitano in misura significativa sia l'assicurazione diretta che la riassicurazione attiva riportano le poste attuariali separatamente nel conto economico o nell'allegato. 1 Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439). |
Sezione 3a: Prescrizioni complementari per le imprese di assicurazione estere |
Art. 5b
1Per l'esercizio dei rami assicurativi di cui ai capoversi 2 e 3, l'impresa di assicurazione estera deposita presso un ente designato dalla FINMA, a titolo di cauzione, valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 lettere a, b, e o g OS. 2La cauzione ammonta almeno a:
3La cauzione ammonta al 10 per cento del margine di solvibilità richiesto in Svizzera per l'attività operativa, tuttavia almeno a:
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Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 6 Disposizioni transitorie
1Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell'intermediazione assicurativa almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 184 OS. 2Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007. |
Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015
1L'articolo 5a è applicabile per la prima volta per la chiusura dell'esercizio 2015. 2All'atto della prima applicazione di tali prescrizioni, l'esercizio precedente è presentato conformemente all'articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del CO2 del 23 dicembre 2011. 1 Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439). |
Allegato |
Articolazione minima del conto annuale |
A. Bilancio |
B. Conto economico |
C. Allegato |
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