Ordinanza sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero
Disposizioni generali (1 - 6)
Mezzi destinati all'aiuto in caso di catastrofe all'estero (7 - 9)
Procedura (10 - 13)
Disposizioni comuni (14 - 17)
Disposizioni finali (18 - 20)
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19761 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,4 ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l'aiuto in caso di catastrofe all'estero:
2Essa si applica per analogia alle esercitazioni effettuate nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza, si intende per:
1 Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 3 Condizioni e competenze
1L'aiuto in caso di catastrofe è fornito:
2Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti1 sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. 3Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. 1 Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 6 Forme d'assistenza
L'aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 6a Trattati internazionali
1Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero. 2Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a in virtù dell'articolo 150a LM. 3Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero purché i crediti siano stati stanziati. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Sezione 2: Mezzi destinati all'aiuto in caso di catastrofe all'estero |
Art. 7 Strumento civile della Confederazione
1Il Settore aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) della Direzione dello sviluppo e della cooperazione, è lo strumento civile della Confederazione in materia di aiuto in caso di catastrofe all'estero. Questo settore svolge operazioni in modo autonomo e sostiene organizzazioni umanitarie partner, svizzere e internazionali. Offre il suo aiuto senza restrizioni territoriali negli ambiti della prevenzione, del salvataggio, della sopravvivenza e della ricostruzione.1 2Il delegato all'aiuto umanitario e capo del CSA («delegato») dispone del CSA e di altri mezzi specifici. Questi comprendono segnatamente la Catena svizzera di salvataggio, specializzata nella localizzazione, nel salvataggio e nella prima presa a carico di persone seppellite in caso di distruzioni. 3Nella Catena svizzera di salvataggio i militari possono essere impiegati come volontari. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). |
Art. 8 Mezzi militari
1Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio federale. 2Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell'esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute. 3Un'operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d'intesa con il DFAE. 4Il Cdo Op decide l'equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 9 Mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni
1I mezzi civili dei Cantoni frontalieri o dei loro Comuni possono essere impiegati nelle zone limitrofe di Paesi confinanti su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente e nel rispetto del diritto cantonale e degli accordi in caso di catastrofe tra la Svizzera e i suoi vicini. 2I mezzi della protezione civile possono essere impiegati all'estero per operazioni di salvataggio, di protezione, di soccorso e di assistenza nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.1 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). |
Sezione 3: Procedura |
Art. 10 Decisione d'intervento
1Il delegato decide gli interventi di soccorso della Confederazione in caso di catastrofe. Può chiedere presso autorità federali l'impiego dei mezzi di cui dispongono. 2Gli interventi di militari sono decisi da:
3In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, il Cdo Op mette direttamente a disposizione del delegato i mezzi militari disponibili. Esso ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 11 Direzione e condotta
1Il delegato designa un capo d'intervento. Quest'ultimo dirige e coordina tutte le squadre di soccorso svizzere impegnate sul posto. 2Il Cdo Op designa il comandante dell'aiuto militare in caso di catastrofe. Quest'ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell'intervento. Essi sono rispettivamente responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.1 3Se nelle zone limitrofe di Paesi confinanti sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, i soccorsi sono diretti e coordinati dalle autorità cantonali o dal capo dell'intervento designato da queste autorità. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 12 Responsabilità dell'intervento
1Il responsabile è responsabile dell'impiego dei mezzi della Confederazione nonché dell'impiego simultaneo di mezzi della Confederazione e di mezzi dei Cantoni. 2Se sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, la responsabilità delle operazioni incombe alle autorità competenti per la decisione e la convocazione. |
Art. 13 Direzione generale e coordinamento
1Le missioni di soccorso svizzere sono poste sotto la direzione generale delle autorità dello Stato richiedente o delle organizzazioni che le sostengono. 2Queste missioni devono essere coordinate con le operazioni dello Stato richiedente nonché con quelle delle organizzazioni internazionali che le sostengono e con quelle di altri Stati. |
Sezione 4: Disposizioni comuni |
Art. 14 Statuto
Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato di transito o dello Stato richiedente per la durata dell'intervento. Sono fatte salve le disposizioni divergenti dei pertinenti accordi internazionali2. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). |
Art. 16 Costi d'intervento
1L'aiuto in caso di catastrofe è fornito gratuitamente. Sono fatte salve le disposizioni di accordi internazionali. 2I costi dell'aiuto svizzero in caso di catastrofe all'estero sono a carico degli enti pubblici che organizzano gli interventi. 3I dipartimenti federali finanziano l'impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume inoltre le rimanenti spese accessorie relative all'intervento all'estero, segnatamente per:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). |
Art. 17 Indennizzo
Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell'esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità, della legge del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile o della legge militare. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). |
Sezione 5: Disposizioni finali |