Art. 22
1. Le funzioni conferite all’Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato. 2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all’Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono essere esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2 comunica regolarmente all’Ufficio Permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati. 4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma. 5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell’Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma. |