Costituzione
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Art. 10
1 I diritti dell’uomo e i diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale2, agli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera e alla presente Costituzione. 2 Le disposizioni della Costituzione federale concernenti l’attuazione e la limitazione dei diritti fondamentali si applicano anche ai diritti fondamentali sanciti dal diritto cantonale. 2 RS 101 |