Costituzione
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Art. 122
1 Il Cantone e i Comuni provvedono a una sana gestione finanziaria. 2 Il Cantone, i Comuni e le altre organizzazioni di diritto pubblico gestiscono le loro finanze secondo i principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità. 3 Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità. 4 Nella determinazione delle basi di calcolo di tributi e contributi dello Stato è accordata particolare importanza alla promozione di comportamenti compatibili con le esigenze ambientali. |