Costituzione
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Art. 128
1 La legge può prevedere che i Comuni che forniscono prestazioni speciali per un vasto territorio o sopportano oneri particolari ricevano dal Cantone o da altri Comuni un’adeguata compensazione tenuto conto della loro capacità finanziaria. 2 I Comuni che finanziano o ricevono tali compensazioni hanno diritto di essere consultati. |