Costituzione
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Art. 25
1 Un’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. 2 L’iniziativa dev’essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore. 3 L’iniziativa che non rispetti il principio dell’unità della forma è trattata come proposta generica. 4 La forma giuridica in cui va concretata un’iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio. |