Costituzione
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Art. 44
1 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente in Gran Consiglio e non incorrono in alcuna responsabilità giuridica per quanto vi dichiarano. 2 Il Gran Consiglio può togliere l’immunità se vi acconsentono i due terzi dei membri presenti. 3 Senza previo consenso del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali supremi non possono essere perseguiti penalmente per gli atti commessi e le dichiarazioni fatte nell’esercizio delle loro funzioni. |