Costituzione
del Cantone di Zurigo

Traduzione

del 27 febbraio 2005 (Stato 17 settembre 2018) 1

1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 44

1 I mem­bri del Gran Con­si­glio e del Con­si­glio di Sta­to si espri­mo­no li­be­ra­men­te in Gran Con­si­glio e non in­cor­ro­no in al­cu­na re­spon­sa­bi­li­tà giu­ri­di­ca per quan­to vi di­chia­ra­no.

2 Il Gran Con­si­glio può to­glie­re l’im­mu­ni­tà se vi ac­con­sen­to­no i due ter­zi dei mem­bri pre­sen­ti.

3 Sen­za pre­vio con­sen­so del Gran Con­si­glio, i mem­bri del Con­si­glio di Sta­to e dei tri­bu­na­li can­to­na­li su­pre­mi non pos­so­no es­se­re per­se­gui­ti pe­nal­men­te per gli at­ti com­mes­si e le di­chia­ra­zio­ni fat­te nell’e­ser­ci­zio del­le lo­ro fun­zio­ni.

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