Costituzione
del Cantone di Berna

Traduzione

del 6 giugno 1993 (Stato 11 marzo 2015) 1

1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 121

1 La Chie­sa evan­ge­li­ca ri­for­ma­ta, la Chie­sa cat­to­li­ca ro­ma­na e la Chie­sa cat­to­li­ca cri­stia­na so­no le Chie­se na­zio­na­li ri­co­no­sciu­te dal Can­to­ne.

2 Es­se so­no en­ti di di­rit­to pub­bli­co con pro­pria per­so­na­li­tà giu­ri­di­ca.

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