Costituzione
del Cantone di Berna

Traduzione

del 6 giugno 1993 (Stato 11 marzo 2015) 1

1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 62

1 Sot­to­stan­no inol­tre al vo­to del Po­po­lo, in ca­so di riu­sci­ta for­ma­le del re­fe­ren­dum:

a.
le leg­gi;
b.
i trat­ta­ti in­ter­can­to­na­li e i trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li ver­ten­ti su un og­get­to che nel Can­to­ne sot­to­stà a vo­ta­zio­ne po­po­la­re fa­col­ta­ti­va;
c.
le de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio in ma­te­ria di spe­se uni­che su­pe­rio­ri a due mi­lio­ni di fran­chi o di spe­se ri­cor­ren­ti su­pe­rio­ri a 400 000 fran­chi;
d.
le de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio in ma­te­ria di con­ces­sio­ni;
e.
le de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio ver­ten­ti su que­stio­ni di prin­ci­pio;
f.12
al­tre de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio ver­ten­ti su que­stio­ni di me­ri­to, se la leg­ge lo pre­scri­ve o se il Gran Con­si­glio o 70 dei suoi mem­bri lo ri­chie­do­no. Il re­fe­ren­dum non può pe­rò es­se­re chie­sto in ma­te­ria di ele­zio­ni, pra­ti­che giu­di­zia­rie, rap­por­to di ge­stio­ne e bi­lan­cio di pre­vi­sio­ne.

2 Il re­fe­ren­dum è con­si­de­ra­to for­mal­men­te riu­sci­to se en­tro tre me­si dal­la pub­bli­ca­zio­ne del pro­get­to 10 000 aven­ti di­rit­to di vo­to chie­do­no che si pro­ce­da al­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re.

12 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 24 feb. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2008. Ga­ran­zia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277).

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