Costituzione
del Cantone di Berna

1Accettata nella votazione popolare del 6 giu. 1993. Garanzia dell'AF del 22 set. 1994 (FF 1994 I 361, III 1688). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nelle ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 68

1 Non pos­so­no es­se­re si­mul­ta­nea­men­te mem­bri del Gran Con­si­glio:

a.
i mem­bri del Con­si­glio di Sta­to;
b.
i mem­bri del­le au­to­ri­tà giu­di­zia­rie can­to­na­li;
c.18
il per­so­na­le dell’am­mi­ni­stra­zio­ne can­to­na­le cen­tra­le e dell’am­mi­ni­stra­zio­ne can­to­na­le de­cen­tra­liz­za­ta;
d.
al­tre per­so­ne la cui in­com­pa­ti­bi­li­tà sia pre­vi­sta dal­la leg­ge.

2 Chi è mem­bro di un’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria can­to­na­le non può es­se­re si­mul­ta­nea­men­te mem­bro del Con­si­glio di Sta­to, né ap­par­te­ne­re all’am­mi­ni­stra­zio­ne can­to­na­le.

3 I mem­bri del Con­si­glio di Sta­to non pos­so­no an­che es­se­re mem­bri dell’As­sem­blea fe­de­ra­le.

4 I mem­bri del­le au­to­ri­tà e gli agen­ti dell’am­mi­ni­stra­zio­ne can­to­na­le de­vo­no aste­ner­si nel­le que­stio­ni che li con­cer­no­no di­ret­ta­men­te.

18 Ac­cet­ta­ta nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 24 set. 2006, in vi­go­re dal 1° gen. 2010. Ga­ran­zia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187).

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