Costituzione
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Art. 68
1 Non possono essere simultaneamente membri del Gran Consiglio:
2 Chi è membro di un’autorità giudiziaria cantonale non può essere simultaneamente membro del Consiglio di Stato, né appartenere all’amministrazione cantonale. 3 I membri del Consiglio di Stato non possono anche essere membri dell’Assemblea federale. 4 I membri delle autorità e gli agenti dell’amministrazione cantonale devono astenersi nelle questioni che li concernono direttamente. 18 Accettata nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). |