Costituzione
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§ 12 Principi
1 Nell’adempiere i loro compiti, il Cantone e i Comuni fanno in modo che siano tutelati la dignità, i diritti e le libertà individuali e preservato l’ordine pubblico. 2 Essi badano affinché la famiglia sia protetta in quanto nucleo fondamentale della società e, a complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, sia sostenuta segnatamente con prestazioni finanziarie compensative e misure complementari extrafamiliari per la cura dei figli. 3 Il Cantone e i Comuni badano altresì affinché siano preservate le basi vitali naturali e affinché tutti beneficino dello sviluppo economico. |