Costituzione
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§ 14 Delega di compiti
1 Il Cantone e i Comuni possono, nei limiti della legislazione, delegare l’adempimento di certi compiti a persone o organizzazioni di diritto pubblico o privato. 2 Essi possono istituire organizzazioni di diritto pubblico o privato o partecipare a organizzazioni siffatte. 3 La legge assicura la tutela giurisdizionale e la vigilanza. |