Costituzione
del Cantone di Lucerna

Traduzione 1

del 17 giugno 2007 (Stato 3 marzo 2016) 23

1 Dal testo originale tedesco.

2 La Cost. cantonale è stata adottata dal Gran Consiglio il 30 gen. 2007 ed accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007(K 2007 1772). Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5087art. 1 1201).

3 La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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§ 23 Referendum obbligatorio

So­no sot­to­po­sti ob­bli­ga­to­ria­men­te al vo­to del Po­po­lo:

a.
la de­ci­sio­ne di av­via­re la re­vi­sio­ne to­ta­le del­la Co­sti­tu­zio­ne can­to­na­le e le mo­di­fi­che del­la stes­sa;
b.
le leg­gi e le de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio che au­to­riz­za­no spe­se li­be­ra­men­te de­ter­mi­na­bi­li per pro­get­ti d’im­por­to com­ples­si­vo su­pe­rio­re a 25 mi­lio­ni di fran­chi; se si trat­ta di spe­se ri­cor­ren­ti, va con­si­de­ra­ta la som­ma glo­ba­le del­le re­la­ti­ve quo­te; se que­sta som­ma non può es­se­re de­ter­mi­na­ta, va con­si­de­ra­to l’im­por­to di una spe­sa an­nua mol­ti­pli­ca­to per die­ci;
c.
i trat­ta­ti in­ter­can­to­na­li e al­tri ac­cor­di che com­por­ta­no per il Can­to­ne spe­se li­be­ra­men­te de­ter­mi­na­bi­li su­pe­rio­ri a 25 mi­lio­ni di fran­chi;
d.
i pro­get­ti sot­to­stan­ti a re­fe­ren­dum fa­col­ta­ti­vo, se il Gran Con­si­glio lo de­ci­de;
e.
le ini­zia­ti­ve re­spin­te dal Gran Con­si­glio;
f.
le mo­di­fi­che del ter­ri­to­rio can­to­na­le, ec­cet­tua­te le ret­ti­fi­che di con­fi­ne;
g.
al­tre de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio, lad­do­ve la leg­ge lo pre­ve­da.

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