Costituzione
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§ 5 Collaborazione con la Confederazione e con gli altri Cantoni
1 Il Cantone coopera al divenire della Confederazione e sostiene la Confederazione nell’esecuzione dei suoi compiti. 2 Esso difende i suoi propri interessi presso la Confederazione. 3 Preserva il suo margine d’azione nell’adempimento dei compiti delegatigli dalla Confederazione. 4 Collabora con gli altri Cantoni. |