2 La Cost. cantonale è stata adottata dal Gran Consiglio il 30 gen. 2007 ed accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007(K 2007 1772). Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5087art. 1 1201).
3 La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
§ 5Collaborazione con la Confederazione e con gli altri Cantoni
1 Il Cantone coopera al divenire della Confederazione e sostiene la Confederazione nell’esecuzione dei suoi compiti.
2 Esso difende i suoi propri interessi presso la Confederazione.
3 Preserva il suo margine d’azione nell’adempimento dei compiti delegatigli dalla Confederazione.