Costituzione
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§ 71 Collaborazione intercomunale
1 I Comuni possono collaborare tra loro. I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto devono essere salvaguardati. 2 La legge può obbligare i Comuni a collaborare se solo in tal modo un compito può essere appropriatamente adempito. 3 Il Cantone agevola la collaborazione con i Comuni dei Cantoni vicini. |