Costituzione
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§ 74 Modifiche nell’effettivo e nel territorio dei Comuni
1 Le modifiche nell’effettivo e nel territorio dei Comuni sono decise dagli aventi diritto di voto. 2 Le aggregazioni e le scissioni di Comuni richiedono l’approvazione del Gran Consiglio; le modifiche dei confini comunali, quella del Consiglio di Stato. 3 Su richiesta di un Comune direttamente interessato, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione o la scissione di Comuni, sempre che l’adempimento efficace ed economicamente razionale di un compito lo esiga. I Comuni coinvolti devono essere sentiti. La decisione sottostà a referendum facoltativo. 4 Le modifiche nell’effettivo o nel territorio che comportino un cambiamento di Cantone richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e del Cantone. |