2 La Cost. cantonale è stata adottata dal Gran Consiglio il 30 gen. 2007 ed accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007(K 2007 1772). Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5087art. 1 1201).
3 La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
§ 79Riconoscimento di diritto pubblico
1 La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico riconosciuti.
2 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni e la procedura.