1 Accettata nella votazione popolare del 19 mag. 1968, in vigore dal 27 apr. 1969 (Foglio ufficiale d’Obvaldo1968 448). Garanzia dell’AF del 3 dic. 1968 (FF 1968 II 116593). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
3 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
Art. 108
La capacità di voto e l’elettorato attivo, nonché l’organizzazione, sono disciplinati in uno statuto.