Costituzione
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Art. 31
1 Il Cantone e i Comuni devono proteggere i paesaggi e i siti degni d’essere conservati, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali. 2 Essi promuovono gli sforzi della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dei beni culturali e della cura dei monumenti. 3 Prendono o promuovono in particolare misure di protezione delle acque e dell’aria dall’inquinamento, di conservazione delle foreste, nonché di protezione del mondo alpestre, animale e vegetale. |