Costituzione
del Cantone di Obvaldo2

Traduzione 1

del 19 maggio 1968 (Stato 17 settembre 2018) 3

1 Accettata nella votazione popolare del 19 mag. 1968, in vigore dal 27 apr. 1969 (Foglio ufficiale d’Obvaldo1968 448). Garanzia dell’AF del 3 dic. 1968 (FF 1968 II 116593). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 Modifica del titolo accettata nella votazione popolare del 16 dic. 2007, in vigore dal 16 dic. 2007. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008(FF 2009 455art. 1 n. 2, 2008 5277).

3 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 6931

1Il Gran Con­si­glio eleg­ge ogni an­no fra i mem­bri del Con­si­glio di Sta­to il lan­da­ma­no e il suo vi­ce. Il lan­da­ma­no uscen­te non è im­me­dia­ta­men­te rie­leg­gi­bi­le a que­sta ca­ri­ca. Un mem­bro del Con­si­glio di Sta­to non può ri­ve­sti­re per più di quat­tro vol­te la ca­ri­ca di lan­da­ma­no.

2Il Gran Con­si­glio eleg­ge inol­tre, per la du­ra­ta pre­vi­sta in con­for­mi­tà del­la Co­sti­tu­zio­ne:

a.
i vi­ce­pre­si­den­ti del Tri­bu­na­le d’ap­pel­lo, del Tri­bu­na­le am­mi­ni­stra­ti­vo e del Tri­bu­na­le can­to­na­le, scel­ti fra i mem­bri di que­sti tri­bu­na­li;
b.
il can­cel­lie­re del­lo Sta­to, su pro­po­sta del Con­si­glio di Sta­to;
c.32
i pro­cu­ra­to­ri pub­bli­ci, tra i qua­li sce­glie il pro­cu­ra­to­re ge­ne­ra­le e il suo sup­plen­te, non­ché il pro­cu­ra­to­re dei mi­no­ren­ni e il suo sup­plen­te;
d.33
e.34
f.
la Com­mis­sio­ne can­to­na­le del­la ge­stio­ne e di ve­ri­fi­ca dei con­ti;
g.
al­tre au­to­ri­tà e com­mis­sio­ni la cui ele­zio­ne gli com­pe­ta in vir­tù del­la le­gi­sla­zio­ne.

31 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 29 nov. 1998, in vi­go­re dal 29 nov. 1998. Ga­ran­zia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121art. 1 n. 2, 1999 4649).

32 Ac­cet­ta­ta nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 26 set. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011. Ga­ran­zia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777art. 1 n. 3 4015).

33 Abro­ga­ta nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 21 mag. 2006, con ef­fet­to dal 1° lug. 2006. Ga­ran­zia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 2, 2008 5277).

34 Abro­ga­ta nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 28 nov. 2004, con ef­fet­to dal 1° gen. 2005. Ga­ran­zia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 2, 2008 5277).

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