Costituzione
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Art. 6931
1Il Gran Consiglio elegge ogni anno fra i membri del Consiglio di Stato il landamano e il suo vice. Il landamano uscente non è immediatamente rieleggibile a questa carica. Un membro del Consiglio di Stato non può rivestire per più di quattro volte la carica di landamano. 2Il Gran Consiglio elegge inoltre, per la durata prevista in conformità della Costituzione:
31 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121art. 1 n. 2, 1999 4649). 32 Accettata nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777art. 1 n. 3 4015). 33 Abrogata nella votazione popolare del 21 mag. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 2, 2008 5277). 34 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 2, 2008 5277). |