Costituzione
|
Art. 16 Tutela giurisdizionale
1 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale. 2 Ogni autorità e ogni servizio dell’amministrazione sono tenuti ad accordare ai diretti interessati il diritto d’essere sentiti. Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non esigano ch’essi siano tenuti segreti. 3 Gli organi dello Stato sono tenuti a motivare le loro decisioni e a indicare i relativi mezzi d’impugnazione; sono salve le eccezioni previste dalla legge. 4 Nei limiti fissati dalla legge, per gli indigenti l’accesso alla giustizia è gratuito. 5 La legislazione determina le garanzie indispensabili per i diretti interessati in caso di perquisizione domiciliare, arresto o sequestro, nonché nel corso dell’istruzione penale, dell’esecuzione delle pene o di un internamento. |