Costituzione
del Cantone di Friburgo

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. e nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.


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Art. 95

1 Il Gran Con­si­glio si com­po­ne di 110 de­pu­ta­ti.

2 I mem­bri del Gran Con­si­glio so­no elet­ti dal Po­po­lo per un quin­quen­nio, se­con­do il si­ste­ma pro­por­zio­na­le.

3 La leg­ge de­fi­ni­sce al mas­si­mo ot­to cir­con­da­ri elet­to­ra­li. Es­sa as­si­cu­ra un’equa rap­pre­sen­tan­za al­le re­gio­ni del Can­to­ne.

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