Costituzione
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Art. 95
1 Il Gran Consiglio si compone di 110 deputati. 2 I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo per un quinquennio, secondo il sistema proporzionale. 3 La legge definisce al massimo otto circondari elettorali. Essa assicura un’equa rappresentanza alle regioni del Cantone. |