del 23 marzo 2005 (Stato 22 marzo 2019) (Stato 22 marzo 2019) 2
1 Dal testo originale tedesco.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
§ 15
1 Lo Stato adempie i suoi compiti improntandosi ai bisogni e al benessere della popolazione. Lo fa tenendo conto della dignità, della personalità e della responsabilità personale del singolo.
2 Lo Stato si adopera per preservare le basi naturali della vita e per uno sviluppo sostenibile che corrisponda ai bisogni della generazione attuale, senza tuttavia pregiudicare le esigenze ecologiche, economiche e sociali delle generazioni future e le loro possibilità di scegliere il proprio modo di vita.
3 Lo Stato provvede a garantire pari opportunità e promuove la multiculturalità, l’integrazione e la parità di trattamento in seno alla popolazione, nonché la prosperità economica.