Costituzione
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§ 33
1 Lo Stato prende provvedimenti per preservare la salubrità del suolo, dell’aria e dell’acqua. 2 Esso provvede a preservare la biodiversità delle specie animali e vegetali. 3 Promuove il riciclaggio dei rifiuti e dei materiali usati e assicura l’eliminazione ecocompatibile dei rifiuti non riutilizzabili e la depurazione delle acque luride. 4 Protegge l’essere umano e l’ambiente dal rumore e dalle altre immissioni moleste o nocive e prende misure di prevenzione e riduzione dei rischi. |