del 23 marzo 2005 (Stato 22 marzo 2019) (Stato 22 marzo 2019) 2
1 Dal testo originale tedesco.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
§ 33
1 Lo Stato prende provvedimenti per preservare la salubrità del suolo, dell’aria e dell’acqua.
2 Esso provvede a preservare la biodiversità delle specie animali e vegetali.
3 Promuove il riciclaggio dei rifiuti e dei materiali usati e assicura l’eliminazione ecocompatibile dei rifiuti non riutilizzabili e la depurazione delle acque luride.
4 Protegge l’essere umano e l’ambiente dal rumore e dalle altre immissioni moleste o nocive e prende misure di prevenzione e riduzione dei rischi.