Costituzione
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§ 34
1 Lo Stato provvede affinché il suolo sia utilizzato in modo appropriato e rispettoso dell’ambiente nel contesto di uno sviluppo insediativo adeguato all’agglomerato al di qua e al di là del confine. Preserva e promuove l’abitabilità, nonché la qualità urbanistica. 2 Lo Stato promuove la costruzione di abitazioni nell’interesse di un mercato dell’alloggio equilibrato. Bada affinché vi sia un’offerta adeguata di abitazioni, segnatamente di abitazioni adatte alle famiglie. Allo stesso modo lo Stato promuove in tutti i quartieri il mantenimento degli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti.7 3 In tempi di penuria di alloggi, lo Stato provvede affinché, conformemente alle esigenze prevalenti della popolazione residente, quest’ultima sia efficacemente protetta dalle disdette e dagli aumenti di pigione. Ciò vale in particolare per i locatari più anziani e di lunga durata.8 4 Al fine di conservare gli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti, oltre alla protezione degli inquilini prevista dal diritto federale lo Stato adotta tutte le misure di politica abitativa necessarie per preservare il carattere dei quartieri, per mantenere la disponibilità di alloggi nonché le condizioni di alloggio e di vita esistenti.9 5 Queste misure comprendono anche l’introduzione temporanea di un obbligo di autorizzazione connesso al controllo delle pigioni in caso di risanamento e trasformazione nonché di demolizione di abitazioni in affitto a prezzi accessibili.10 6 La penuria di alloggi sussiste nel caso in cui la quota di abitazioni vuote sia pari o inferiore all’1,5 per cento.11 7 Per. accettato votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 8 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 9 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 10 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 11 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). |