Costituzione
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§ 67
1 Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale. 2 Per adempiere determinati compiti d’interesse pubblico, i Comuni possono costituire consorzi o istituti intercomunali, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, o con enti territoriali esteri vicini e assumere partecipazioni in imprese pubbliche, a economia mista o private. |