Costituzione
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§ 78 Autorità collegiale
1 Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente. 2 Il presidente è scelto fra uno dei suoi membri. Egli dirige i lavori e cura le incombenze governative. 3 La legge può affidare al presidente del Consiglio di Stato determinate attribuzioni governative decisionali. |