1 Accettata nella votazione popolare del 4 nov. 1984, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell’AF dell’11 giu. 1986 (FF 1986II 511art. 1,1985II 1041). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
§ 82Statuto e indipendenza
1 Tutti i tribunali sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nelle loro decisioni.
2 Essi dirigono l’amministrazione giudiziaria. La legge può autorizzarli a emanare disposizioni di esecuzione.52
3 Il Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.53