1 Accettata nella votazione popolare del 4 nov. 1984, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell’AF dell’11 giu. 1986 (FF 1986II 511art. 1,1985II 1041). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
§ 98Scuole universitarie e scuole specializzate
1 Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica.
2 Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate.
3 Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea.