1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
Art. 26
1 1000 aventi diritto di voto possono chiedere il rinnovo integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. La legge disciplina la procedura.
2 Se la maggioranza dei votanti si pronuncia per la revoca, sono indette nuove elezioni.
3 L’autorità neoeletta porta a termine il periodo amministrativo dell’autorità revocata.