Costituzione
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Art. 45
1 Riguardo a pratiche che li concernono direttamente, i membri delle autorità, nonché i dipendenti dell’amministrazione e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia devono astenersi durante l’intero procedimento. 2 Nei procedimenti di reclamo e di ricorso dinanzi alle autorità amministrative, la direzione del procedimento non può essere affidata alle autorità di precedente istanza. 3 La legge può prevedere ulteriori motivi di astensione. |