Costituzione
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Art. 51
1 La legge può consentire accordi privati invece di normative statali. Definisce gli obiettivi che devono essere necessariamente conseguiti. 2 Misure di controllo e vigilanza possono essere affidate a privati. La delega di attribuzioni decisionali e di altri compiti d’esecuzione richiede una base legale. 3 Le norme in materia di vigilanza e di tutela giurisdizionale si applicano per analogia ai casi in cui compiti pubblici sono assunti da privati. In caso di danni, l’ente pubblico o l’istituto che ha conferito il mandato risponde a titolo sussidiario. |