Costituzione
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Art. 53
1 Il Gran Consiglio emana le leggi cantonali, fatti salvi i diritti del Popolo. 2 Esso può emanare disposizioni di esecuzione mediante decreto, per quanto la Costituzione o la legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno al voto del Popolo. 3 Il Gran Consiglio prepara i testi da sottoporre al voto del Popolo. 4 Esso approva e denuncia i trattati internazionali e intercantonali, sempre che non ne sia esclusivamente competente il Consiglio di Stato. |