Costituzione
del Cantone di Sciaffusa

Traduzione 1

del 17 giugno 2002 (Stato 2 marzo 2011) 2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 53

1 Il Gran Con­si­glio ema­na le leg­gi can­to­na­li, fat­ti sal­vi i di­rit­ti del Po­po­lo.

2 Es­so può ema­na­re di­spo­si­zio­ni di ese­cu­zio­ne me­dian­te de­cre­to, per quan­to la Co­sti­tu­zio­ne o la leg­ge lo au­to­riz­zi espres­sa­men­te. I de­cre­ti non sot­to­stan­no al vo­to del Po­po­lo.

3 Il Gran Con­si­glio pre­pa­ra i te­sti da sot­to­por­re al vo­to del Po­po­lo.

4 Es­so ap­pro­va e de­nun­cia i trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li e in­ter­can­to­na­li, sem­pre che non ne sia esclu­si­va­men­te com­pe­ten­te il Con­si­glio di Sta­to.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden