Costituzione
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Art. 81
1 Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano e l’ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste. Provvedono altresì a preservare durevolmente le basi naturali della vita e la molteplicità delle specie. 2 Le attività statali e private devono avere il minor impatto ambientale possibile. 3 Il Cantone e i Comuni incentivano l’utilizzazione di tecnologie in sintonia con l’ambiente. 4 Di regola, i costi delle misure di protezione dell’ambiente sono a carico di chi le ha causate. |