Costituzione
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Art. 84
1 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e prendono provvedimenti affinché l’approvvigionamento energetico sia sufficiente e riguardoso dell’ambiente. 2 Essi promuovono provvedimenti per un’utilizzazione parsimoniosa ed economica dell’acqua e dell’energia. Favoriscono l’utilizzazione di energie rinnovabili. 3 Il Cantone e i Comuni prendono altresì provvedimenti per ridurre la quantità di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e uno smaltimento appropriato. Provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente. |