Costituzione
|
Art. 87
1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere e promuovere la salute della popolazione. 2 Essi sostengono la prevenzione e l’educazione nel settore sanitario. 3 Assicurano alla popolazione un’assistenza medica e paramedica efficace. 4 La legge disciplina i diritti dei pazienti. |