Costituzione
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Art. 100
1 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Cantone. 2 Negli ambiti di autonomia comunale, la vigilanza si restringe al controllo della legalità. 3 Negli ambiti esulanti dall’autonomia comunale, essa comprende il controllo della legalità e dell’adeguatezza, eccetto che la legge disponga altrimenti. |