Traduzione 1
del 25 giugno 1980 (Stato 16 settembre 2019) 2
1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
1 Con le loro normative e nell’esercizio di tutte le loro competenze, il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere al meglio l’essere umano e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.
2 Vanno segnatamente preservate la salubrità dell’aria e delle acque, la bellezza e la peculiarità dei paesaggi e la fertilità del suolo, nonché presi provvedimenti per lottare contro il rumore.
3 Il Cantone e i Comuni emanano le disposizioni necessarie alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora, nonché delle forme del suolo, delle rocce e dei corsi d’acqua caratteristici. Nello sfruttamento delle materie prime, va prestato particolare riguardo al quadro paesaggistico circostante.
4 Il Cantone e i Comuni creano zone protette e provvedono alla loro manutenzione.
5 Entro vent’anni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Cantone di Argovia crea una riserva alluvionale protetta al fine di salvaguardare lo spazio vitale minacciato delle zone alluvionali e di preservare quanto resta delle vecchie zone alluvionali d’importanza nazionale e d’interesse paesaggistico e biologico unico nel suo genere. Questa riserva comprende, a partire dalla confluenza dell’Aar, della Reuss e della Limmat («Wassertor der Schweiz»), aree che costeggiano l’Aar, la Reuss e i loro affluenti. Essa si estende su una superficie totale pari almeno all’uno per cento della superficie del Cantone.13