Costituzione
|
§ 42 6. Protezione dell’ambiente a) In genere
1 Con le loro normative e nell’esercizio di tutte le loro competenze, il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere al meglio l’essere umano e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti. 2 Vanno segnatamente preservate la salubrità dell’aria e delle acque, la bellezza e la peculiarità dei paesaggi e la fertilità del suolo, nonché presi provvedimenti per lottare contro il rumore. 3 Il Cantone e i Comuni emanano le disposizioni necessarie alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora, nonché delle forme del suolo, delle rocce e dei corsi d’acqua caratteristici. Nello sfruttamento delle materie prime, va prestato particolare riguardo al quadro paesaggistico circostante. 4 Il Cantone e i Comuni creano zone protette e provvedono alla loro manutenzione. 5 Entro vent’anni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Cantone di Argovia crea una riserva alluvionale protetta al fine di salvaguardare lo spazio vitale minacciato delle zone alluvionali e di preservare quanto resta delle vecchie zone alluvionali d’importanza nazionale e d’interesse paesaggistico e biologico unico nel suo genere. Questa riserva comprende, a partire dalla confluenza dell’Aar, della Reuss e della Limmat («Wassertor der Schweiz»), aree che costeggiano l’Aar, la Reuss e i loro affluenti. Essa si estende su una superficie totale pari almeno all’uno per cento della superficie del Cantone.15 15 Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1993, in vigore dal 4 ott. 1994. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1994 (FF 1994III 320art. 1 n. 5, 1993 IV 409). |