Costituzione
della Repubblica e Cantone del Giura

Traduzione 1

del 20 marzo 1977 (Stato 12 giugno 2017) 2

1 Dal testo originale francese.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 134 Finanze

1 Le Chie­se ri­co­no­sciu­te o le lo­ro par­roc­chie pos­so­no ri­scuo­te­re im­po­ste sot­to for­ma di sup­ple­men­ti al­le im­po­ste spe­ci­fi­ca­te dal­la leg­ge.

2 Lo Sta­to e i Co­mu­ni col­la­bo­ra­no al­la ri­scos­sio­ne dell’im­po­sta di cul­to per mez­zo dei lo­ro ser­vi­zi am­mi­ni­stra­ti­vi.

3 Le de­ci­sio­ni del­le Chie­se ri­co­no­sciu­te o del­le lo­ro par­roc­chie in ma­te­ria di im­po­ste pos­so­no es­se­re im­pu­gna­te con­for­me­men­te al­la leg­ge. 34

4 La leg­ge di­sci­pli­na i ca­si in cui lo Sta­to ver­sa sus­si­di al­le Chie­se.

34Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 30 nov. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2011. Ga­ran­zia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985art. 1 n. 5 5165).

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