Costituzione
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Art. 134 Finanze
1 Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge. 2 Lo Stato e i Comuni collaborano alla riscossione dell’imposta di culto per mezzo dei loro servizi amministrativi. 3 Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte possono essere impugnate conformemente alla legge. 34 4 La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sussidi alle Chiese. 34Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985art. 1 n. 5 5165). |